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Sentenza

Sentenza n. 2426/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502563

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani, Sezione Lavoro, che aveva ordinato il pagamento di 1.500 euro, oltre accessori di legge, a titolo di bonus "Carta del Docente"

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 122 del 15 marzo 2023 del Tribunale di Trapani, Sezione Lavoro, con la quale il Ministero era stato condannato a pagarle 1.500 euro, oltre accessori di legge, per gli anni scolastici 2016/2017, 2020/2021 e 2021/2022, quale bonus "Carta del Docente" previsto dall’art. 1 della l. n. 107/2015. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione e ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito sostenendo che la sentenza ottemperanda non avrebbe disposto il pagamento degli interessi legali. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza, avvenuto il 10 ottobre 2023, la sua notificazione all’Amministrazione il 9 settembre 2023 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell’azione di ottemperanza. Ha rilevato che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato notificato all’Amministrazione e che il ricorso era stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. L’obiezione del Ministero relativa agli interessi è stata respinta, poiché il dispositivo della sentenza ottemperanda condannava al pagamento di 1.500 euro "oltre accessori di legge". Il Ministero è stato quindi ordinato a dare integrale esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme dovute entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, stabilendo che il commissario dovrà intervenire, su istanza della ricorrente, entro ulteriori 60 giorni dalla richiesta. Il commissario non avrà diritto a un compenso ulteriore, in applicazione analogica del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Il ricorso per l’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione è proponibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Prevede il beneficio economico della "Carta del Docente", oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    Il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale è applicato analogicamente per escludere un ulteriore compenso al commissario ad acta incaricato dell’esecuzione di una condanna al pagamento di somme di denaro.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all’amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.
  • La formula contenuta nel dispositivo giudiziale "oltre accessori di legge" comprende gli accessori espressamente dovuti secondo la legge applicabile, anche se il titolo non li quantifica analiticamente.
  • In caso di mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare già nella sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire, su istanza della parte, in caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente dell’amministrazione inadempiente, con facoltà di delega, e può essere incaricato di adottare ogni misura necessaria a dare concreta esecuzione al giudicato.
  • L’incarico di commissario ad acta conferito a un dirigente pubblico per l’esecuzione di una condanna al pagamento di somme di denaro non comporta necessariamente il riconoscimento di un compenso ulteriore, in applicazione analogica del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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