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Ordinanza

Ordinanza n. 14111/2026 - Roma, Sezione 3B

Giustizia amministrativa202510215

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego ministeriale dell’istanza presentata dal ricorrente, preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale del 6 giugno 2025, con cui l’Amministrazione ha rigettato l’istanza n. 38874, protocollata il 4 giugno 2024, nonché la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza del 28 aprile 2025. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio l’Amministrazione si è nuovamente pronunciata sull’istanza, a seguito di una nuova istruttoria e di una nuova motivazione, mediante decreto del 23 aprile 2026.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso nel merito il ricorso. Ha rilevato che il decreto del 23 aprile 2026 potrebbe costituire annullamento e sostituzione del precedente diniego impugnato, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso originario. Poiché il ricorrente non ha formulato osservazioni sul punto, il Collegio ha sollevato d’ufficio la questione di improcedibilità ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando sessanta giorni per presentare deduzioni e fissando la prosecuzione della causa all’udienza pubblica del 23 marzo 2027.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il Collegio solleva questione di improcedibilità del ricorso ex art. 73, comma 3, c.p.a.

    Quando il giudice rileva d’ufficio una possibile questione rilevante ai fini della decisione, deve sottoporla al contraddittorio delle parti assegnando un termine per deduzioni; nel caso concreto la questione riguarda la possibile improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10 bis L. 7 agosto 1990, n. 241

    La norma è richiamata quale base della comunicazione dei motivi ostativi precedente al diniego, senza che l’ordinanza ne esamini la legittimità nel merito.

Massime di principio

  • La sopravvenuta adozione, da parte dell’amministrazione, di un nuovo provvedimento fondato su nuova istruttoria e nuova motivazione può determinare l’annullamento e la sostituzione del precedente atto impugnato, con conseguente possibile sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso originario.
  • Quando il giudice amministrativo rileva d’ufficio una possibile causa di improcedibilità, deve sottoporla al contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per deduzioni prima di definire il giudizio.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàPartecipazione al procedimento
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interessePartecipazione procedimentale

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