Sentenza n. 767/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, pubblicata in data -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero al giudicato del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per cinque anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, che aveva dichiarato il suo diritto a ottenere la carta docente, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, nella misura di euro 500,00 per ciascun anno, condannando il Ministero a renderla disponibile quale contributo per la formazione professionale. La sentenza, notificata il 15 aprile 2025, è passata in giudicato il 4 settembre 2025 e il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni statali è inutilmente decorso. Il Ministero si è costituito, ma non ha contestato il mancato adempimento. La ricorrente ha chiesto l'esecuzione integrale del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, il pagamento degli interessi e il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata esecuzione, ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero. Ha ordinato all'Amministrazione di dare completa esecuzione al giudicato, limitatamente al contributo per la formazione rappresentato dalla carta docente, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, attribuendogli il compito di adottare gli atti necessari, anche avvalendosi delle strutture amministrative competenti. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario. È stata accolta la domanda relativa agli interessi legali sul dovuto, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore, fino all'adempimento spontaneo o commissariale. È stata invece respinta la domanda risarcitoria ex art. 112, comma 3, c.p.a., perché la ricorrente non ha fornito una specifica prova del danno, che non può ritenersi in re ipsa e che è compensato, per il periodo considerato, dagli interessi legali. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza, ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare, per l'inerzia dell'amministrazione, un commissario ad acta.
art. 112, comma 3, c.p.a.
Consente di chiedere, nel giudizio di ottemperanza, il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata esecuzione in forma specifica, dalla violazione o dall'elusione del giudicato; il danno deve essere specificamente provato e non è risarcibile in re ipsa.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici devono completare le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e comportanti obblighi di pagamento.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese processuali in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il fondamento processuale della regolazione e della liquidazione delle spese del giudizio amministrativo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'inadempimento dell'amministrazione a un giudicato formatosi su una pronuncia del giudice ordinario può essere accertato dal giudice amministrativo quando il titolo imponga all'amministrazione un obbligo di facere o di pagamento riconducibile all'esercizio delle sue funzioni pubbliche.
- Quando l'amministrazione non contesta specificamente il mancato adempimento del giudicato e la pretesa esecutiva è documentalmente provata, il giudice può ordinare l'esecuzione completa del titolo entro un termine assegnato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- La nomina del commissario ad acta non priva l'amministrazione del potere di adempiere spontaneamente: gli interessi legali maturano fino al giorno dell'adempimento dell'amministrazione o, in alternativa, dell'adempimento realizzato dal commissario.
- Nel giudizio di ottemperanza, gli interessi legali sul dovuto possono essere riconosciuti a partire dalla scadenza del termine assegnato dal giudice per l'esecuzione e fino all'effettivo adempimento.
- Il danno derivante dalla mancata esecuzione in forma specifica del giudicato non è risarcibile in re ipsa: il ricorrente deve fornire una specifica prova del pregiudizio, non essendo sufficiente allegare l'inadempimento; in assenza di prova, il pregiudizio può essere considerato coperto dagli interessi legali riconosciuti sul dovuto.
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