Cassazione Penale, Sentenza n. 22796/2022 del 10/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo che, in sede di riesame disposto dalla Corte di cassazione, aveva rigettato l'istanza di riesame proposta da Michele Sante Fonti avverso il decreto di sequestro preventivo del 25/11/2020 emesso dal GIP di Termini Imerese relativo alla somma di euro 10.215,00 e alle autovetture BMW 6C 640D e Mercedes Benz 211 S400. Il sequestro era stato disposto in relazione ai reati indicati (artt. 497-bis, 648-bis e 493-ter c.p.) in quanto provento/strumento dei reati e per il pericolo che la disponibilità dei beni potesse favorire il reinvestimento o aggravare i reati. Il ricorso per cassazione denunciava, tra l'altro: incompletezza nella trasmissione degli atti (omessa trasmissione della motivazione della sentenza di assoluzione depositata il 2/7/2021 e lacune negli allegati all'annotazione del 19/5/2021); violazioni procedurali (art. 309, 627, 322, 321 c.p.p.); erronea esclusione dell'ammissibilità del riesame rispetto alle autovetture; errori nel valutare la pertinenzialità dei beni e il fumus delicti e nel ritenere il periculum in mora.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo complessivamente infondato o inammissibile. Ha richiamato i limiti di ammissibilità del controllo di legittimità in tema di valutazioni di fatto, confermando che la trasmissione da parte dell'autorità procedente riguarda gli atti investigativi nel possesso del pubblico ministero e non i risultati delle investigazioni difensive che la difesa poteva presentare direttamente. Ha ritenuto generiche le censure relative a presunte mancanze documentali e ad allegati non acquisiti rilevanti, nonché inammissibili le questioni che investono valutazioni indiziarie e di fatto relative alla titolarità delle autovetture e all'attendibilità di documentazione estera prodotta in copia. Ha inoltre valutato correttamente, secondo la Corte, la sussistenza del fumus e del periculum e la pertinenzialità dei beni rispetto ai reati contestati. Conseguentemente ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Il vizio prospettato in tema di incompletezza della trasmissione degli atti è stato escluso: l'obbligo di trasmissione dell'autorità procedente riguarda gli atti investigativi in possesso del pubblico ministero e non i risultati delle investigazioni difensive, che possono essere presentati direttamente dalla difesa al giudice ai sensi dell'art. 391-octies c.p.p.
art. 291 cod. proc. pen.
Richiamato come riferimento agli atti che devono essere trasmessi in sede di riesame; la Corte precisa i limiti della trasmissione obbligatoria rispetto agli elementi favorevoli derivanti da attività difensiva.
art. 391-octies cod. proc. pen.
Richiama la possibilità per la difesa di presentare direttamente al giudice i risultati delle investigazioni difensive, esclusi dall'obbligo di trasmissione da parte dell'autorità procedente.
art. 627 cod. proc. pen. (commi 3 e 4)
Utilizzato nel ragionamento sull'ammissibilità del ricorso per la parte relativa al sequestro delle autovetture; la Corte ha ritenuto infondate o generiche le censure sulla preclusione della trattazione in cassazione di questioni di fatto e di legittimazione.
art. 322 cod. proc. pen.
Richiamato nella censura del ricorrente relativa all'ammissibilità del ricorso riguardante i beni di proprietà di società estere; la Corte lo ha considerato inammissibile perché le deduzioni erano di fatto e generiche.
art. 321 cod. proc. pen.
Invocato in relazione alla motivazione dell'ordinanza sul fumus e sulla pertinenzialità dei beni; la Corte ha ritenuto la motivazione adeguata e le censure generiche.
art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n.176
Richiamato come norma procedurale di riferimento per lo svolgimento del procedimento nelle forme indicate dal decreto emergenziale; la Corte ne prende atto ai fini del processo.
Giurisprudenza citata (Sez. 6 n. 6589/2013, Sez. 4 n. 9892/2014, Sez. 1 n. 1636/2000)
Principi richiamati: ammissibilità del ricorso per cassazione avverso ordinanze su sequestro preventivo solo per violazione di legge quando la motivazione sia assente o meramente apparente; distinzione tra atti del P.M. e investigazioni difensive; contenuto decisorio desumibile anche dalla motivazione dell'ordinanza.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo è limitato a questioni di legittimità e non è strumento per rinnovare la valutazione di fatto o indiziaria compiuta dal giudice del merito.
- L'obbligo dell'autorità procedente di trasmettere atti al giudice del riesame riguarda gli atti investigativi in possesso del pubblico ministero; i risultati delle investigazioni difensive rientrano nella disponibilità della difesa e vanno prodotti direttamente al giudice.
- Per contestare la pertinenzialità o la titolarità di beni sottoposti a sequestro è necessario fornire elementi idonei a incidere sulle valutazioni di fatto e di carattere indiziario; deduzioni generiche o basate su documentazione prodotta solo in copia o in lingua straniera, senza adeguata prova o autenticazione, sono deboli in sede di legittimità.
- Un provvedimento di sequestro può essere mantenuto anche se esistono atti processuali favorevoli al ricorrente se tali atti non sono decisivi, non definitivi o non coprono integralmente le ragioni che hanno motivato il sequestro (fumus e periculum).
- La mancanza di indicazione nel dispositivo di un'ordinanza non implica automaticamente vizio quando il contenuto decisorio risulti chiaramente dalla motivazione; tuttavia è sempre opportuno che il provvedimento sia completo e chiaro per agevolare il contraddittorio.
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