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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39135/2023 del 26/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli (6/12/2022) che aveva respinto l'istanza del ricorrente di declaratoria di non esecutività della sentenza di primo grado. Il ricorrente sosteneva, tra l'altro, la violazione dell'art. 666, comma 2, c.p.p. per presunta ri-proposizione di questione già decisa in un precedente incidente, e soprattutto l'assenza di prova della notifica all'imputato, contumace, dell'estratto contumaciale della sentenza di cognizione (elemento che avrebbe consentito l'impugnazione della statuizione demolitoria). In memoria tardiva il ricorrente ha prodotto documenti (non depositati nei termini) dalla quale emergerebbe una errata indicazione dell'indirizzo di domicilio nel processo di cognizione, a sostegno del mancato perfezionamento della notifica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per preclusione processuale. Ha ritenuto improcedibili le deduzioni e i documenti nuovi depositati tardivamente (termine di deposito previsto dall'art. 611 c.p.p.), e ha condiviso il giudizio del giudice dell'esecuzione che aveva ritenuto provata, sul frontespizio della sentenza di cognizione, l'avvenuta notificazione dell'estratto contumaciale in data 11/12/1997 con attestazione del cancelliere. Inoltre la Corte ha richiamato che la questione sulla definitività del titolo era già stata affrontata e risolta nell'incidente di esecuzione con ordinanza del 23/11/2020 divenuta definitiva, configurando la preclusione ai sensi dell'art. 666 c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 666, comma secondo, cod. proc. pen.

    Disciplina la preclusione in sede di esecuzione: l'istanza reiterativa di questioni già decise è inammissibile. La Corte ha ritenuto che la questione fosse già stata decisa in un precedente incidente definitivo e che, dunque, la riproposizione fosse preclusa.

  • art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

    Stabilisce il termine (almeno quindici giorni prima dell'udienza) per il deposito di memorie contenenti nuovi motivi/documenti. La Corte ha escluso l'esame dei documenti prodotti tardivamente, considerandoli inammissibili per violazione del termine procedurale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo del condannato al pagamento delle spese processuali e la possibilità di irrogare somme a titolo di ammenda. La Corte ha disposto il pagamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

  • art. 35 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    art. 35 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Richiamato per la modifica alla disciplinazione del termine di deposito previsto dall'art. 611 c.p.p.; la Corte lo ha tenuto presente nel rigetto delle memorie tardive.

  • Sentenza Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Citata in relazione alla valutazione dell'eventuale colpa nella proposizione del ricorso; la Corte ha ritenuto che non vi fossero elementi per ritenere che il ricorrente avesse agito con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Documenti e nuovi motivi depositati oltre il termine previsto dall'art. 611 c.p.p. non saranno presi in considerazione dalla Corte di cassazione: è essenziale rispettare i termini di deposito per poter far valere novità documentali.
  • Se una questione riguardante l'esecuzione è già stata decisa in un incidente di esecuzione con provvedimento divenuto definitivo, la riproposizione della stessa è preclusa ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p.; per superare la preclusione è necessario allegare elementi nuovi e rilevanti non già esaminati.
  • L'attestazione di notifica apposta sul frontespizio della sentenza di cognizione (a cura del cancelliere) costituisce elemento probatorio significativo e può essere valutata dal giudice dell'esecuzione; chi contesta la perfezione della notifica deve fornire elementi contrari concreti e tempestivi.
  • La Corte di cassazione può rilevare d'ufficio la preclusione processuale in sede di legittimità quando emerge che la questione è meramente reiterativa.
  • Il mancato rispetto dei termini e delle regole formali nel giudizio di cassazione può comportare l'inammissibilità o la dichiarazione di manifesta infondatezza del ricorso e l'addebito delle spese e delle ammende (art. 616 c.p.p.).
  • In ipotesi di contestazione della notifica, è fondamentale conservare e produrre documentazione processuale comprovante l'indirizzo di notifica, eventuali comunicazioni e, se possibile, tempestivamente sollevare l'eccezione nell'incidente di esecuzione per evitare preclusioni successive.

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