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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40338/2021 del 16/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (operatore telecom)

La controversia

La lite nasce dal guasto di una linea telefonica e ADSL protrattosi per circa 18 giorni. La società utente, dopo un tentativo di conciliazione, conveniva in giudizio l'operatore chiedendo: l'indennizzo previsto dalle condizioni generali di contratto per il ritardo/inadempimento del servizio; il risarcimento del danno patrimoniale asseritamente subito perché, a causa del disservizio, non avrebbe potuto trasmettere telematicamente 33 progetti relativi a un bando Inail, con perdita dei relativi utili. Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d'appello riconosceva solo l'indennizzo contrattuale, negando il lucro cessante per mancanza di prova del danno, ritenendo insufficiente la consulenza di parte e mancante un riscontro oggettivo. In cassazione la ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 2697, 2729 e 1226 c.c. sostenendo che, accertato l'inadempimento, il giudice avrebbe dovuto liquidare equitativamente il danno o disporre CTU, e che l'onere di provare l'impossibilità della prestazione graverebbe sul debitore; con il secondo motivo denunciava vizio motivazionale per asserita contraddittorietà della sentenza d'appello sul tema della prova presuntiva e della valutazione probabilistica del lucro cessante e della chance.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la liquidazione equitativa presuppone pur sempre la prova dell'esistenza del danno risarcibile, mentre nel caso concreto la Corte territoriale aveva escluso proprio l'an debeatur; ha inoltre chiarito che l'art. 1218 c.c. non esonera il creditore dall'onere di provare il nesso causale tra inadempimento e danno. Ha respinto anche il secondo motivo, escludendo qualsiasi contraddizione motivazionale: la Corte d'appello aveva semplicemente ribadito che la prova del danno, specie se prospettato come perdita di chance, richiede una soglia probabilistica seria, apprezzabile e consistente, non la mera possibilità. È stato anche osservato che la CTU non può essere disposta in funzione esplorativa per supplire a carenze probatorie della parte. Nessuna spesa è stata liquidata per la mancata difesa della resistente, ma è stato posto a carico della ricorrente l'obbligo del doppio contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato solo per la trattazione camerale sulla base di proposta del relatore

  • art. 2697 c.c.

    la parte che chiede il risarcimento deve provare i fatti costitutivi del diritto, incluso il nesso tra inadempimento e danno

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni semplici possono rilevare solo se sorrette da indizi idonei, non da mere allegazioni

  • art. 1226 c.c.

    la liquidazione equitativa presuppone prova dell'esistenza del danno e la sola difficoltà di provarne l'esatto ammontare

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    dedotto per violazione di legge, ma ritenuto infondato

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il cattivo apprezzamento delle prove non integra di per sé il vizio denunciabile, salvo omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato come parametro del vizio motivazionale costituzionalmente rilevante

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato in relazione all'obbligo di motivazione

  • art. 1218 c.c.

    esime il creditore dalla prova della colpa del debitore, ma non dalla prova del nesso causale tra inadempimento e danno

  • art. 2056 c.c.

    insieme all'art. 1226 c.c. disciplina la liquidazione equitativa del danno

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità, se dovuto

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo del contributo unificato

Massime di principio

  • Chi domanda il risarcimento del lucro cessante deve provare, anche per presunzioni, l'esistenza certa del danno; la liquidazione equitativa serve solo a colmare l'impossibilità o la notevole difficoltà di determinarne l'esatto ammontare, non a supplire alla mancanza della prova dell'an debeatur.
  • Nel giudizio di responsabilità contrattuale, l'art. 1218 c.c. solleva il creditore dalla prova della colpa del debitore, ma non dall'onere di dimostrare che l'inadempimento abbia causato il pregiudizio lamentato.
  • La consulenza tecnica d'ufficio non può essere utilizzata come mezzo esplorativo o come strumento per sanare carenze di allegazione e prova della parte istante.
  • Il vizio di motivazione non sussiste quando il giudice di merito spieghi in modo coerente che la prova del danno, anche se prospettato come perdita di chance, richiede una probabilità seria, apprezzabile e consistente, e non una mera possibilità.
  • La perdita di chance patrimoniale è risarcibile solo se è allegata e provata l'esistenza di una situazione positiva su cui la condotta illecita o inadempiente abbia inciso impedendone una concreta evoluzione favorevole.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaInadempimentoProveRicorso per cassazione
RamiBancario e finanziarioObbligazioniProcesso civileContratti
SottomaterieObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezzaDanno non patrimoniale

Testo integrale

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