Cassazione Civile, Ordinanza n. 31680/2021 del 04/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'imposta unica per i giochi e le lotterie dell'anno 2007, emesso nei confronti di una società che, secondo l'Amministrazione, svolgeva attività di raccolta di scommesse sportive a quota fissa per conto di un bookmaker estero privo di concessione. L'Ufficio, sulla base di una verifica fiscale eseguita nei locali dell'agenzia di scommesse, ha ritenuto che il centro trasmissione dati non si limitasse a trasmettere i dati al bookmaker estero, ma sollecitasse e raccogliesse le giocate e successivamente pagasse le vincite ai giocatori, con conseguente debenza dell'imposta. Il ricorso per cassazione è stato articolato in sette motivi, ma il testo fornito non ne riporta il contenuto specifico; emerge però che la parte ricorrente contestava la pretesa impositiva e chiedeva anche la trattazione in pubblica udienza o la rimessione della causa a pubblica udienza. Nel corso del giudizio di legittimità l'Amministrazione ha evidenziato l'intervenuto annullamento in autotutela della pretesa per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018, cui la contribuente si è associata.
La decisione
La Corte ha disatteso l'istanza di trattazione in pubblica udienza, ritenendo applicabile il rito camerale in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto coinvolti e dell'assenza di una questione nomofilattica nuova. Nel merito, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione alle pretese impositive per l'anno 2007, poiché l'Agenzia ha documentato il sopravvenuto annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018. Le spese di giudizio sono state compensate per il sopravvenuto intervento risolutore della Corte costituzionale e della Corte di giustizia dell'Unione europea. È stato inoltre escluso, in presenza di cessazione della materia del contendere per intervenuto sgravio, l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504
È la fonte dell'imposta unica sui giochi e sulle scommesse oggetto dell'avviso di accertamento; la Corte non ne approfondisce il contenuto, limitandosi a rilevare che la pretesa impositiva riguardava tale imposta.
art. 1, comma 66, L. n. 220/2010
Richiamato dalla sentenza impugnata come disciplina di assimilazione della funzione del CTD alla gestione per conto terzi; la Corte di cassazione non sviluppa il merito della questione perché dichiara la cessazione della materia del contendere.
art. 6 CEDU
Richiamato in relazione al principio di pubblicità dell'udienza, che la Corte considera non assoluto e derogabile per particolari ragioni giustificative obiettive e razionali.
Corte cost. 11 marzo 2011, n. 80
Richiamata per affermare che la deroga alla pubblicità dell'udienza è consentita in presenza di particolari ragioni giustificative obiettive e razionali.
Cass., Sez. Un., 5 giugno 2018, n. 14437
Richiamata per affermare che il collegio può escludere discrezionalmente la trattazione in pubblica udienza quando ricorrano principi di diritto consolidati.
Cass., Sez. Un., 23 aprile 2020, n. 8093
Richiamata per escludere la pubblica udienza quando la decisione non abbia rilevanza nomofilattica.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Richiamato per affermare che, in caso di cessazione della materia del contendere per intervenuto sgravio, non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Corte cost. 14 febbraio 2018, n. 27
È indicata come la pronuncia che ha determinato il sopravvenuto annullamento in autotutela della pretesa impositiva.
CGUE, causa C-788/18
Richiamata come decisione rilevante e concordante sul tema della disciplina delle scommesse e del regime applicabile ai CTD; nel caso concreto ha contribuito, insieme alla sentenza costituzionale, alla cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di legittimità, sopravviene l'annullamento in autotutela dell'atto impositivo impugnato, il processo va definito con dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere può intervenire anche se l'annullamento sopravviene dopo la proposizione del ricorso per cassazione, purché sia documentato e la parte interessata vi aderisca.
- La trattazione in pubblica udienza non è dovuta in modo assoluto: può essere esclusa quando la controversia sia decisa sulla base di principi di diritto consolidati e non presenti particolare rilevanza nomofilattica.
- Il principio di pubblicità dell'udienza, pur tutelato dall'art. 6 CEDU, può subire deroghe in presenza di ragioni obiettive e razionali.
- In caso di cessazione della materia del contendere per sgravio o annullamento in autotutela, il giudice può compensare le spese di lite in ragione del sopravvenuto intervento chiarificatore delle Corti sovranazionali o costituzionali.
- In presenza di cessazione della materia del contendere per intervenuto sgravio, non si applica l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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