Sentenza del 16/12/2019 n. 1467 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
IVA - impianti per la produzione di energia fotovoltaica - cessione - aliquota - natura dell'acquirente - rilevanza - esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 10% alla rivendita di kit solari destinati alla produzione di energia fotovoltaica. Secondo l'Amministrazione, l'aliquota del 10% sarebbe stata applicabile soltanto alle cessioni effettuate direttamente a installatori o consumatori finali, previa dichiarazione, mentre le vendite a terzi rivenditori avrebbero dovuto scontare l'aliquota ordinaria del 21%. La società sosteneva invece che rilevassero esclusivamente la natura e la classificazione del bene, qualificabile come impianto o macchina per la produzione di energia da fonte solare, indipendentemente dalla natura dell'acquirente e dall'uso successivo.
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado favorevole alla società. Ha ritenuto che i kit solari fossero classificabili, in base alla funzione svolta, come impianti per la produzione di calore-energia da fonte solare e quindi assoggettabili all'aliquota IVA del 10%. Non rileva la natura dell'acquirente, né il fatto che il bene sia rivenduto a un altro soggetto: il prodotto mantiene la medesima destinazione e qualificazione. L'Agenzia delle Entrate è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00, oltre IVA e CPA se dovute.
Norme richiamate
Normativa IVA sull'aliquota agevolata per impianti di produzione di calore-energia da fonte solare
L'aliquota IVA del 10% si applica in ragione della natura e della funzione oggettiva del bene, quando esso costituisce un impianto destinato alla produzione di energia da fonte solare.
Criteri di classificazione doganale delle macchine
Una "macchina" è costituita da elementi distinti e deve essere classificata alla voce corrispondente alla funzione che esplica.
La classificazione deve concentrarsi sulla funzione complessiva svolta dal bene o dall'insieme di componenti, non sulla singola componente né sull'identità dell'acquirente.
Interpretazione dell'Agenzia delle Dogane, prot. n. 41020 del 17 giugno 2019
I kit solari oggetto della controversia sono riconducibili a impianti per la produzione di energia da fonte solare e, per tale ragione, beneficiano dell'aliquota IVA agevolata.
Principio di causalità in materia di spese processuali
Le spese del giudizio sono poste a carico della parte soccombente, ossia quella le cui pretese sono state respinte.
Massime di principio
- Per determinare l'aliquota IVA applicabile a un bene, occorre verificare principalmente la sua natura oggettiva, la classificazione e la funzione propria, non l'identità dell'acquirente.
- Quando un prodotto è destinato per caratteristiche intrinseche a svolgere una specifica funzione agevolata, la successiva rivendita non modifica automaticamente l'aliquota IVA applicabile.
- La vendita a un rivenditore, anziché direttamente a un installatore o consumatore finale, non esclude di per sé l'aliquota agevolata, se la normativa collega il beneficio alla natura del bene e non alla destinazione concreta data dall'acquirente.
- È opportuno documentare la classificazione tecnica del prodotto, la sua funzione e la riconducibilità alla categoria agevolata, anche mediante pareri o interpretazioni delle autorità competenti.
- La decisione riguarda kit qualificabili come impianti per la produzione di energia da fonte solare; l'applicazione generalizzata ad altri prodotti richiede una verifica specifica della loro effettiva funzione e della normativa vigente.
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