Sentenza n. 6757/2026 - Roma, Sezione 4Q
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo per l’annullamento: per l’annullamento - del Decreto Direttoriale del M.A.S.A.F. - D.G. Ippica prot. n. 067560 di approvazione del calendario delle corse ippiche per l’anno 2025 del 23 dicembre 2024 e dei suoi allegati; - del Decreto Direttoriale del M.A.S.A.F. - D.G. Ippica prot. n. 0577473 del 31 ottobre 2024 e suoi allegati; - per quanto possa occorrere, della relazione tecnica istruttoria prot. n. 575429 del 31 ottobre 2024, richiesta con accesso agli atti del 21 novembre 2024 e della relazione tecnica istruttoria prot. 675591 del 23 dicembre 2024, richiesta con accesso agli atti del 30 dicembre 2024; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché allo stato non cognito e comunque lesivo delle posizioni della odierna ricorrente. - del Decreto Direttoriale del M.A.S.A.F. prot. n. 0179725 del 18.04.2025 e dei suoi allegati; e per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno per equivalente monetario. Per quanto riguarda l’atto recante motivi aggiunti notificato dalla parte ricorrente il 6 maggio 2025: per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del Decreto Direttoriale del M.A.S.A.F. prot. n. 0179725 del 18 aprile 2025 e dei suoi allegati tutti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreti direttoriali ministeriali di approvazione del calendario delle corse ippiche per il 2025, di classificazione e di successiva modifica, nella parte relativa alla riduzione delle giornate di corse assegnate all'ippodromo gestito dalla ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato i decreti ministeriali relativi all'approvazione del calendario delle corse ippiche per il 2025 e gli atti istruttori connessi, nonché, con motivi aggiunti, un successivo decreto direttoriale del 18 aprile 2025. Ha dedotto, con un unico motivo, la violazione degli artt. 1, 3, 9 e 12 della legge n. 241/1990 e l'eccesso di potere per contraddittorietà tra più atti, illogicità manifesta e irragionevolezza. In particolare, ha contestato la riduzione delle giornate di corse assegnate al proprio ippodromo, ritenendola incoerente sia con la sequenza temporale degli atti di classificazione degli ippodromi sia con la classificazione successivamente conseguita, che avrebbe dovuto condurre a un diverso trattamento. Con i motivi aggiunti ha dedotto, in sintesi, l'illegittimità derivata del decreto del 18 aprile 2025. È stata inoltre proposta domanda risarcitoria per equivalente monetario.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. In udienza pubblica il difensore della ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso e, comunque, la sopravvenuta carenza di interesse a una decisione di merito. Il Collegio ha ritenuto che tale dichiarazione orale, pur irrituale rispetto alle formalità ordinarie della rinuncia, consentisse di desumere dal comportamento processuale della parte la sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., richiamato insieme all'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Non sono stati quindi esaminati i motivi di legittimità né la domanda risarcitoria. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti costituite, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio e del contegno processuale delle parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Costituisce il fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa.
Il giudice può desumere la sopravvenuta carenza di interesse anche da comportamenti processuali univoci, pur in assenza delle formalità ordinarie previste per la rinuncia.
artt. 1, 3, 9 e 12 l. 241/1990
Norme indicate dalla ricorrente come parametro della dedotta illegittimità degli atti impugnati; il TAR non ne ha esaminato il merito a causa dell'improcedibilità.
Massime di principio
- La dichiarazione resa in udienza dal difensore della parte ricorrente, con cui venga manifestata la rinuncia al ricorso o comunque la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, può consentire al giudice di dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse anche se non sono state rispettate le formalità ordinarie della rinuncia, quando il comportamento processuale costituisca un elemento univoco ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
- La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse impedisce l'esame dei motivi di legittimità dedotti contro gli atti amministrativi e delle domande accessorie dipendenti dalla decisione sul ricorso.
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