Ordinanza del 15/03/2019 n. 7394 - Corte di Cassazione
Contenzioso tributario - Gravame del contribuente - Omessa pronuncia - Nullità della sentenza - Rinvio al giudice di merito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso della contribuente, rilevando che la Commissione tributaria regionale della Campania non aveva esaminato due specifici motivi di appello: l’esclusione della sanzione per obiettive condizioni di incertezza normativa sulla base imponibile ICI e la legittimità del calcolo degli interessi. La sentenza è stata cassata con rinvio ad altra composizione del giudice regionale.
Nullità della sentenza tributaria per omessa pronuncia su sanzioni e interessi ICI
Nullità della sentenza per omessa pronuncia su sanzioni e interessi ICI
La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto dalla società E. P. contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 6951/48/14 del 22 maggio 2014, depositata il 14 luglio 2014. La controversia concerne un avviso di accertamento ICI relativo all’anno 2004, notificato il 17 dicembre 2007 dal Comune di P., con riferimento agli impianti industriali installati presso una centrale idroelettrica.
Origine della controversia
La Commissione tributaria provinciale di Caserta aveva respinto il ricorso della contribuente contro l’avviso di accertamento, limitatamente ai profili rilevanti nel giudizio di legittimità:
- la sanzione applicata per l’omessa dichiarazione degli impianti industriali della centrale idroelettrica;
- la determinazione degli interessi addebitati nell’avviso di accertamento.
La Commissione tributaria regionale della Campania aveva rigettato l’appello, motivando esclusivamente che le sanzioni dovessero essere applicate all’ICI dovuta per i cespiti non dichiarati.
Motivi del ricorso per cassazione
La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, denunciando, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., a causa dell’omessa pronuncia su due motivi dell’appello.
Il Comune impositore ha resistito con controricorso e ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che i motivi di appello sarebbero stati comunque decisi, anche implicitamente, mediante il rigetto delle pretese della contribuente.
Motivo relativo alla sanzione
Con il secondo motivo di appello, la contribuente aveva sostenuto che l’incertezza sulla portata applicativa degli artt. 2 e 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di base imponibile ICI per gli impianti delle centrali idroelettriche, escludesse l’applicazione delle sanzioni ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
La Commissione regionale non aveva esaminato questa specifica causa petendi. Il riferimento alla correttezza dell’applicazione delle sanzioni e alla semplice omessa dichiarazione degli impianti non costituiva una risposta alla questione dedotta, concernente invece l’esistenza di condizioni di obiettiva incertezza normativa tali da giustificare l’annullamento della sanzione.
Motivo relativo agli interessi
Con il terzo motivo di appello, la società aveva contestato la determinazione degli interessi indicati nell’avviso di accertamento, deducendo la violazione:
- dell’art. 17, comma 1, della legge 8 maggio 1989, n. 146;
- dell’art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- dell’art. 2 del d.m. 27 giugno 2003.
Anche su tale motivo la Commissione tributaria regionale non aveva pronunciato. La sentenza si limitava a menzionare l’importo degli interessi nella descrizione dell’avviso di accertamento, senza neppure dare atto che tra i motivi di appello fosse stata contestata la loro determinazione.
Principio sull’omessa pronuncia
La Corte ha richiamato l’art. 112, primo comma, cod. proc. civ., secondo cui il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda. Il semplice rigetto del petitum non esclude il vizio di omessa pronuncia quando il giudice ometta di esaminare la causa petendi, che costituisce elemento obiettivo di identificazione della domanda.
La Corte ha inoltre distinto l’omessa pronuncia dall’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. L’omessa pronuncia ricorre quando il giudice non esamina direttamente una domanda o un’eccezione, compreso uno specifico motivo di appello; l’omessa motivazione riguarda invece il mancato esame di una circostanza di fatto rilevante ai fini della decisione su una domanda o eccezione.
Decisione della Corte di cassazione
Il ricorso è stato ritenuto fondato. Dal confronto tra i motivi di appello trascritti nel ricorso e la motivazione della sentenza impugnata è emerso che la Commissione tributaria regionale aveva effettivamente omesso di pronunciarsi:
- sulla richiesta di esclusione della sanzione per obiettive condizioni di incertezza normativa;
- sulla contestazione relativa al computo degli interessi.
Tale omissione determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
La Corte di cassazione ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, affinché esamini i motivi di appello non trattati e provveda anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
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