Ordinanza del 15/03/2019 n. 7395 - Corte di Cassazione
ICI - Coniuge assegnatario - Soggetto passivo imposta - Modalità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha stabilito che l’assegnazione giudiziale della casa coniugale attribuisce al coniuge assegnatario un diritto personale di godimento, non un diritto reale. Pertanto, ai fini ICI, il coniuge assegnatario non è soggetto passivo per la quota dell’immobile appartenente all’altro coniuge, ma deve pagare l’imposta esclusivamente in relazione alla propria quota di proprietà. È stato accolto il ricorso, cassata la sentenza impugnata e deciso nel merito l’obbligo di pagamento limitato alla quota di proprietà, con compensazione integrale delle spese.
ICI sulla casa coniugale assegnata: il coniuge assegnatario è soggetto passivo solo per la quota di cui è proprietario
ICI e assegnazione della casa coniugale
La decisione riguarda l’individuazione del soggetto passivo dell’Imposta comunale sugli immobili (ICI) quando la casa coniugale venga assegnata giudizialmente a uno dei coniugi, mentre l’immobile appartenga, anche solo in parte, all’altro coniuge. La Corte ha chiarito che l’assegnazione della casa non trasferisce la titolarità di un diritto reale sull’immobile e non rende il coniuge assegnatario responsabile dell’imposta anche per la quota di proprietà dell’altro.
Vicenda processuale
Con sentenza n. 781/14/12 dell’11 dicembre 2012, la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva confermato la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma, respingendo l’appello proposto da M. A. La controversia riguardava avvisi di liquidazione ICI relativi agli anni dal 2001 al 2005, concernenti la casa coniugale.
La contribuente aveva versato l’imposta in misura ridotta, commisurandola alla quota di propria proprietà. I giudici di merito avevano invece ritenuto dovuto il pagamento dell’imposta nella misura intera, considerando rilevante il fatto che analoghi avvisi notificati al marito fossero stati annullati dalle competenti Commissioni tributarie, con conseguente individuazione della moglie quale unico soggetto obbligato.
Motivo del ricorso
Il ricorso per cassazione è stato proposto con un unico motivo, qualificato come violazione e falsa applicazione di legge ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., con riferimento all’art. 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, recante la disciplina dell’ICI.
Principio giuridico applicato
La Corte ha richiamato il principio, già ritenuto pacifico e affermato anche dall’ordinanza della Sezione quinta n. 14920 del 6 luglio 2011, secondo cui il coniuge cui sia assegnata la casa di abitazione situata in un immobile appartenente, anche in parte, all’altro coniuge non è soggetto passivo ICI relativamente alla quota sulla quale non vanti la proprietà o altro diritto reale di godimento.
Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 504/1992, il soggetto passivo dell’imposta è individuato in relazione alla titolarità di un diritto di proprietà oppure di uno degli specifici diritti reali di godimento previsti dalla legge. L’assegnazione giudiziale della casa coniugale attribuisce invece al coniuge assegnatario un atipico diritto personale di godimento, che non costituisce un diritto reale.
Di conseguenza, il coniuge assegnatario non assume, per effetto del provvedimento giudiziale di assegnazione, la qualità di soggetto passivo dell’ICI per la quota dell’immobile di proprietà dell’altro coniuge.
Determinazione dell’imposta dovuta
Nel caso esaminato non era contestata la ripartizione della proprietà dell’immobile nella misura di un quarto spettante in via esclusiva alla ricorrente. Poiché la contribuente aveva assolto il pagamento dell’ICI per gli anni dal 2001 al 2005 in misura corrispondente a tale quota, la Corte ha ritenuto corretto il suo comportamento.
L’obbligazione tributaria deve quindi essere determinata:
- sulla base della quota di proprietà effettivamente spettante alla contribuente;
- senza estendersi alla quota appartenente all’altro coniuge;
- senza attribuire rilievo, ai fini dell’individuazione del soggetto passivo, al solo provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale.
Esito della controversia
La Corte ha accolto il ricorso della contribuente, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso direttamente nel merito.
È stato dichiarato che la ricorrente è tenuta al pagamento dell’ICI per gli anni oggetto di contestazione esclusivamente in ragione della propria quota di proprietà. Le spese dell’intero giudizio sono state integralmente compensate per la sussistenza di giusti motivi.
La decisione è stata assunta a Roma il 24 gennaio 2019 e depositata in Cancelleria il 15 marzo 2019.
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