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Ordinanza

Ordinanza del 15/03/2019 n. 53 - Corte Costituzionale

Finanza Pubblica - Contabilità dello Stato e degli Enti Pubblici - Conflitto di attribuzione tra Enti - Chiarimenti in materia di pareggio di bilancio per il triennio 2018‒ 2020 da parte della Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato, 20 febbraio 2018, n. 5- Mancata costituzione in giudizio della parte resistente e rinuncia al ricorso - Estinzione del giudizio.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il giudizio promosso dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia contro la circolare MEF-Ragioneria generale dello Stato n. 5 del 20 febbraio 2018, relativa al pareggio di bilancio degli enti territoriali per il triennio 2018-2020. La Regione ha rinunciato al ricorso e il Presidente del Consiglio dei ministri non si è costituito; pertanto, ai sensi dell’art. 25, comma 5, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia ha determinato l’estinzione del processo.

Estinzione del conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Friuli-Venezia Giulia contro la circolare MEF n. 5/2018 sul pareggio di bilancio.

Estinzione del conflitto di attribuzione sulla circolare MEF n. 5/2018

La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo relativo al conflitto di attribuzione tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e lo Stato, avente a oggetto la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato, 20 febbraio 2018, n. 5. La circolare forniva chiarimenti sul pareggio di bilancio per il triennio 2018-2020 degli enti territoriali disciplinati dall’art. 1, commi da 465 a 508, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificata dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Atto impugnato e pubblicazione

La circolare era stata trasmessa alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia tramite posta elettronica certificata il 21 febbraio 2018 ed era stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 60 del 13 marzo 2018. Il ricorso regionale, notificato il 23 aprile 2018 e depositato il 27 aprile 2018, era stato iscritto al n. 1 del registro dei conflitti tra enti del 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 21 del 2018.

Contestazioni della Regione

La Regione aveva chiesto alla Corte di dichiarare che non spettava allo Stato e, per esso, al MEF emanare la circolare nella parte ritenuta lesiva delle proprie attribuzioni costituzionali e statutarie. In particolare, l’impugnazione riguardava due profili:

  • la limitazione, ai fini dell’equilibrio di bilancio, dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione alle sole modalità rappresentate dalle intese e dai patti di solidarietà o dallo strumento della flessibilità in corso di gestione;
  • l’esclusione dell’avanzo vincolato di amministrazione dal prospetto di bilancio contenuto nell’Allegato 2 della circolare.

Parametri costituzionali e normativi invocati

La Regione aveva dedotto la violazione degli artt. 3, 81, 97, primo e secondo comma, 119, primo, secondo e sesto comma, e 136 della Costituzione, anche in combinato disposto con l’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Era stata inoltre prospettata la violazione dell’art. 5 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, e degli artt. 9 e 12 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, anche in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 2017.

Il ricorso richiamava altresì diverse disposizioni dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, e precisamente gli artt. 7, 25, 48, 49, 51, 52, 63 e 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, nonché le relative norme di attuazione, tra cui:

  • il D.P.R. 23 gennaio 1965, n. 114;
  • il D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 8;
  • il D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 137;
  • l’art. 9 del D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 9.

La Regione aveva inoltre invocato il principio di predeterminazione, proporzionalità e temporaneità delle contribuzioni richieste alla Regione, il principio di veridicità e trasparenza dei bilanci, il principio di leale collaborazione e il principio consensualistico, richiamando anche l’art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Mancata costituzione dello Stato e rinuncia al ricorso

Il Presidente del Consiglio dei ministri, parte resistente, non si è costituito in giudizio. In prossimità dell’udienza pubblica, il 31 gennaio 2019, la Regione ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, adottato in forza della deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2019, n. 89.

Decisione della Corte costituzionale

La Corte ha applicato l’art. 25, comma 5, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, secondo cui la rinuncia al ricorso, in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, determina l’estinzione del processo. La Corte ha richiamato, in via esemplificativa, le ordinanze n. 132 del 2011 e n. 44 del 2009.

Richiamati anche l’art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 9, comma 2, e 25, comma 4, delle Norme integrative, la Corte costituzionale ha pronunciato il seguente dispositivo: il processo è dichiarato estinto.

Date della decisione

L’ordinanza è stata decisa in camera di consiglio il 6 febbraio 2019, nella sede della Corte costituzionale a Roma, il 20 febbraio 2019, e depositata in Cancelleria il 15 marzo 2019. La pronuncia ha definito il giudizio esclusivamente per effetto della rinuncia al ricorso e della mancata costituzione della parte resistente, senza una decisione nel merito sulle contestazioni relative all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione o alla sua rappresentazione nel prospetto di bilancio.

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