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Ordinanza

Ordinanza del 15/03/2019 n. 7393 - Corte di Cassazione

ICI - Detrazione per l'abitazione principale - Residenza anagrafica - Dimora abituale - Rilevanza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha stabilito che, ai fini della detrazione ICI per l’abitazione principale, rileva la dimora abituale effettiva del contribuente e dei suoi familiari, non la mera residenza anagrafica. Anche prima della modifica introdotta dalla legge n. 296/2006, la detrazione non poteva essere negata solo perché il contribuente risultava residente in un comune diverso da quello dell’immobile. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.

Detrazione ICI per abitazione principale: prevalenza della dimora abituale sulla residenza anagrafica

Detrazione ICI per abitazione principale e dimora abituale

La pronuncia riguarda l’interpretazione dell’art. 8, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di detrazione ICI per l’immobile adibito ad abitazione principale. La Corte di cassazione chiarisce che il beneficio fiscale dipende dalla dimora abituale effettiva del contribuente e dei suoi familiari nell’immobile, senza che sia indispensabile la coincidenza con la residenza anagrafica.

Vicenda processuale

La contribuente G.M. aveva impugnato tre avvisi di rettifica ICI, notificati il 10 agosto 2009, relativi agli anni 2004, 2005 e 2006, contestando il mancato riconoscimento della detrazione per l’abitazione principale sita a Napoli.

La Commissione tributaria provinciale di Napoli aveva respinto il ricorso, ritenendo che la contribuente, residente anagraficamente nel Comune di Forio di Ischia, non avesse dimostrato l’effettività della propria dimora abituale nell’immobile napoletano. La Commissione tributaria regionale della Campania aveva confermato il rigetto, ma sulla base di una diversa motivazione: secondo il giudice d’appello, nella formulazione originaria dell’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504/1992, la detrazione spettava esclusivamente per l’immobile situato nel Comune di residenza anagrafica del contribuente.

La contribuente ha proposto ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504/1992, anche in relazione all’art. 1, comma 173, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Comune di Napoli ha resistito, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso e contestandone comunque la fondatezza.

Questione interpretativa

La questione centrale riguardava se, per gli anni d’imposta 2004, 2005 e 2006, la detrazione ICI per abitazione principale richiedesse necessariamente che l’immobile fosse ubicato nel Comune della residenza anagrafica del contribuente.

La Commissione tributaria regionale aveva fondato la propria decisione anche sull’art. 43, secondo comma, del codice civile, secondo cui la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Aveva inoltre ritenuto che la modifica normativa introdotta dalla legge finanziaria 2007 confermasse l’inesistenza, in precedenza, di deroghe alla coincidenza tra abitazione principale e residenza anagrafica.

Decisione della Corte di cassazione

La Corte ha dichiarato infondata l’eccezione di inammissibilità del Comune, rilevando che il ricorso conteneva una corretta e pertinente denuncia di violazione e falsa applicazione della legge, senza limitarsi a proporre una diversa ricostruzione del merito.

Nel merito, il ricorso è stato accolto. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, anche nella formulazione originaria dell’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504/1992, l’agevolazione per l’immobile adibito ad abitazione principale non può essere negata per la sola divergenza tra il luogo in cui l’immobile è situato e la residenza anagrafica del contribuente. Sono stati citati, tra gli altri, i seguenti precedenti:

  • Cass., sez. V, ordinanza n. 13062 del 24 maggio 2017, Rv. 644349-01;
  • Cass., sez. V, ordinanza n. 12299 del 17 maggio 2017, Rv. 644415-01;
  • Cass., sez. V, sentenza n. 13151 del 28 maggio 2010, Rv. 613463-01.

Nozione di abitazione principale

L’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504/1992, nella formulazione applicabile alla controversia, definiva abitazione principale quella nella quale il contribuente, proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

Secondo la Corte, tale definizione fa riferimento a un dato fattuale, ossia all’effettiva dimora abituale del contribuente e del suo nucleo familiare, e non al dato meramente formale della residenza anagrafica. Pertanto, la residenza anagrafica in un Comune diverso da quello in cui si trova l’immobile non esclude automaticamente il diritto alla detrazione.

Modifica introdotta dalla legge n. 296/2006

L’art. 1, comma 173, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha modificato l’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504/1992, stabilendo che per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica.

La Corte ha chiarito che tale modifica non ha introdotto un requisito assoluto e innovativo di coincidenza tra residenza anagrafica e abitazione principale. Essa ha invece previsto una presunzione relativa, o iuris tantum, secondo cui l’immobile situato nel Comune della residenza anagrafica è considerato abitazione principale, lasciando tuttavia al contribuente la possibilità di fornire la prova contraria.

La novella conferma quindi che la residenza anagrafica non costituisce l’unico criterio determinante: la legge ammette espressamente il superamento della presunzione mediante prova dell’effettiva dimora abituale nell’immobile.

Principio di diritto

La Corte ha riaffermato il seguente principio: in tema di detrazione per l’abitazione principale dall’ICI, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, anche nella formulazione antecedente alla modifica introdotta dall’art. 1, comma 173, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il beneficio non è escluso dal fatto che il contribuente abbia la residenza anagrafica in un Comune diverso da quello in cui è ubicata l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Esito del giudizio

La sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania è stata cassata con rinvio alla medesima Commissione, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia alla luce del principio enunciato. Al giudice del rinvio è stato demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

La decisione è stata assunta dalla V Sezione civile della Corte di cassazione nella camera di consiglio del 24 gennaio 2019.

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