Corte di giustizia, Sentenza C-407/19
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell'11 febbraio 2021. — Katoen Natie Bulk Terminals NV e General Services Antwerp NV contro Belgische Staat e Middlegate Europe NV contro Ministerraad. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Raad van State e Grondwettelijk Hof. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 45 TFUE – Libera circolazione dei lavoratori – Articolo 49 TFUE – Libertà di stabilimento – Articolo 56 TFUE – Libera prestazione dei servizi – Esercizio di attività portuali – Lavoratori portuali – Accesso alla professione e assunzione – Modalità di riconoscimento dei lavoratori portuali – Lavoratori portuali che non fanno parte del contingente di lavoratori previsto dalla normativa nazionale – Limitazione della durata del contratto di lavoro – Mobilità dei lavoratori portuali tra diverse zone portuali – Lavoratori che svolgono un lavoro logistico – Certificato di sicurezza – Motivi imperativi di interesse generale – Sicurezza nelle zone portuali – Tutela dei lavoratori – Proporzionalità. — Cause riunite C-407/19 e C-471/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza riguarda il regime belga del lavoro portuale e verifica la sua compatibilità con le libertà fondamentali del TFUE. La Corte distingue tra misure ammissibili, se proporzionate all’obiettivo di sicurezza nelle zone portuali, e misure eccessive, in particolare la gestione del riconoscimento da parte di una commissione paritetica e il sistema che, per alcuni lavoratori, impone un nuovo riconoscimento a ogni contratto. Vengono inoltre chiariti i limiti entro cui possono essere imposti requisiti professionali, regole di mobilità tra porti e certificazioni di sicurezza per i lavoratori logistici.
Compatibilità con le libertà fondamentali UE del regime belga di riconoscimento e impiego dei lavoratori portuali, con particolare riguardo a selezione, contingenti, mobilità tra porti e certificato di sicurezza per i lavoratori logistici.
La questione giuridica
Se gli articoli 45, 49 e 56 TFUE, eventualmente in combinato disposto con gli articoli 34, 35, 101, 102 e 106, paragrafo 1, TFUE, nonché con gli articoli 15 e 16 della Carta e con il principio di uguaglianza, ostino alla normativa belga sul lavoro portuale che: impone il ricorso esclusivo a lavoratori portuali riconosciuti; affida il riconoscimento a una commissione paritetica con criteri e termini non definiti; subordina il riconoscimento a requisiti medici, psicotecnici e formativi e, per taluni lavoratori, a un contratto di lavoro; prevede un regime transitorio e l’inserimento automatico di lavoratori già riconosciuti in un contingente; limita la mobilità tra zone portuali a condizioni fissate da un contratto collettivo; e richiede ai lavoratori logistici un certificato di sicurezza. Nella causa C-471/19 si chiede inoltre se, in caso di incompatibilità, la Corte costituzionale possa mantenerne provvisoriamente gli effetti.
Principio di diritto
La Corte ha stabilito che un regime nazionale che imponga alle imprese portuali di avvalersi solo di lavoratori portuali riconosciuti può essere compatibile con gli articoli 49 e 56 TFUE solo se il sistema di riconoscimento è fondato su criteri oggettivi, non discriminatori e predeterminati, aperti anche ai lavoratori di altri Stati membri che dimostrino requisiti equivalenti, e non istituisce un contingente chiuso di lavoratori. Sono invece incompatibili con gli articoli 45, 49 e 56 TFUE un sistema di riconoscimento affidato a una commissione paritetica di parti sociali, senza termine per decidere, che imponga una nuova procedura di riconoscimento per ogni nuovo contratto ai lavoratori non inseriti nel pool. Sono invece in linea di principio ammissibili i requisiti medici, psicotecnici e formativi, il mantenimento del riconoscimento dei lavoratori già riconosciuti nel regime precedente, la regolazione convenzionale del trasferimento tra zone portuali e il certificato di sicurezza per i lavoratori logistici, purché le relative modalità siano necessarie, proporzionate e controllabili in modo trasparente, obiettivo e imparziale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 45 TFUE
- Articolo 49 TFUE
- Articolo 56 TFUE
- Articolo 101 TFUE
- Articolo 102 TFUE
- Articolo 106, paragrafo 1, TFUE
- Articoli 15 e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articoli 34 e 35 TFUE
Compatibilità del regime belga del lavoro portuale con le libertà fondamentali UE
La Corte di giustizia, Quarta Sezione, decide su due rinvii pregiudiziali riuniti provenienti dal Raad van State e dal Grondwettelijk Hof del Belgio. La controversia riguarda la disciplina belga del lavoro portuale e, in particolare, il suo impatto sulla libera circolazione dei lavoratori, sulla libertà di stabilimento e sulla libera prestazione dei servizi.
Fatti e procedimento principale
Nel fascicolo C-407/19, Katoen Natie Bulk Terminals NV e General Services Antwerp NV contestano il regio decreto del 2016, che ha modificato la disciplina del riconoscimento dei lavoratori portuali. Esse sostengono che il sistema osti all’accesso al mercato dei porti belgi e alla scelta del personale. Nel fascicolo C-471/19, Middlegate Europe NV contesta una sanzione per aver fatto svolgere attività considerate lavoro portuale a un lavoratore non riconosciuto.
Normativa nazionale rilevante
La legge belga sul lavoro portuale vieta l’esecuzione di lavori portuali nelle zone portuali da parte di soggetti diversi dai lavoratori portuali riconosciuti. Il regio decreto del 2004, come modificato nel 2016, organizza il riconoscimento dei lavoratori portuali in ogni zona portuale, distinguendo tra pool e lavoratori non inseriti nel pool. Prevede inoltre requisiti di idoneità medica, test psicotecnici, formazione alla sicurezza, una disciplina transitoria sulla durata dei contratti e un certificato di sicurezza per i lavoratori logistici.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio nella causa C-471/19 chiede se sia compatibile con gli articoli 49 e 56 TFUE, con gli articoli 15 e 16 della Carta e con il principio di uguaglianza l’obbligo di ricorrere soltanto a lavoratori portuali riconosciuti. Chiede inoltre se, in caso di incompatibilità, sia possibile mantenere temporaneamente gli effetti della normativa.
Il Raad van State, nella causa C-407/19, sottopone alla Corte sette questioni che riguardano: la commissione paritetica per il riconoscimento, i requisiti medici e formativi, la durata del riconoscimento dei lavoratori fuori dal pool, il regime transitorio, il mantenimento del riconoscimento per i lavoratori già riconosciuti, la mobilità tra zone portuali e il certificato di sicurezza per i lavoratori logistici.
Inquadramento giuridico adottato dalla Corte
La Corte rileva che, nonostante il carattere interno delle controversie, il contesto dei porti marittimi belgi ha rilevanza transfrontaliera sufficiente. Esclude invece che gli articoli 101, 102 e 106 TFUE siano pertinenti, richiamando la giurisprudenza secondo cui i lavoratori portuali non sono "imprese" ai sensi di tali disposizioni.
Valutazione della prima questione nella causa C-471/19
La Corte afferma che l’obbligo di ricorrere ai soli lavoratori portuali riconosciuti costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, perché impedisce alle imprese di usare il proprio personale o altri lavoratori non riconosciuti. Tale restrizione può essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale, in particolare dalla tutela dei lavoratori e dalla sicurezza nei porti, ma solo se il sistema è proporzionato.
La normativa belga può essere compatibile con il diritto UE solo a due condizioni: i criteri di riconoscimento devono essere oggettivi, non discriminatori e predeterminati, e devono consentire ai lavoratori di altri Stati membri di dimostrare l’equivalenza dei requisiti già posseduti; inoltre, non deve essere istituito un contingente chiuso e limitato di lavoratori portuali da cui le imprese debbano obbligatoriamente attingere.
Valutazione della seconda questione nella causa C-471/19
Poiché la Corte dichiara che gli articoli 49 e 56 TFUE non ostano di per sé agli articoli 1 e 2 della legge sul lavoro portuale, non occorre rispondere alla domanda sul mantenimento provvisorio degli effetti della normativa da parte della Corte costituzionale belga.
Valutazione delle questioni nella causa C-407/19: commissione paritetica, pool e durata del riconoscimento
La Corte ritiene incompatibile con gli articoli 45, 49 e 56 TFUE un sistema in cui il riconoscimento sia affidato a una commissione amministrativa paritetica composta da rappresentanti di datori di lavoro e lavoratori. Un simile organo non garantisce, di per sé, imparzialità e adeguate competenze tecniche sufficienti per decidere sul riconoscimento in modo oggettivo e trasparente.
È inoltre incompatibile l’assenza di un termine massimo per decidere sulle domande di riconoscimento, perché può favorire rifiuti o ritardi arbitrari. Ugualmente problematico è il regime che, per i lavoratori non inseriti nel pool, limita il riconoscimento alla durata del singolo contratto di lavoro, imponendo una nuova procedura a ogni nuovo contratto: ciò è sproporzionato rispetto all’obiettivo di sicurezza, soprattutto considerando che nel settore portuale gli incarichi di breve durata sono predominanti.
Requisiti medici, psicotecnici e formativi
La Corte giudica in linea di principio compatibili con gli articoli 45, 49 e 56 TFUE i requisiti di idoneità medica, di superamento dei test psicotecnici, di formazione preparatoria alla sicurezza e di superamento della prova finale. Tali requisiti sono idonei a garantire la sicurezza nei porti, a condizione che gli esami e le prove siano svolti in condizioni di trasparenza, obiettività e imparzialità.
Il coinvolgimento dell’organizzazione di datori di lavoro, e se del caso dei sindacati, nella designazione degli organi incaricati delle verifiche non è di per sé vietato, ma il giudice nazionale deve controllare che non comprometta tali garanzie.
Mantenimento del riconoscimento dei lavoratori già riconosciuti
La Corte ritiene compatibile con gli articoli 45, 49 e 56 TFUE la previsione per cui i lavoratori già riconosciuti nel regime precedente conservano tale status nel nuovo regime e vengono inseriti nel pool. Ciò non è inidoneo né sproporzionato rispetto all’obiettivo di sicurezza, perché è ragionevole presumere che tali lavoratori dispongano già delle necessarie capacità e qualità professionali.
Mobilità tra zone portuali
Il trasferimento di un lavoratore portuale nel contingente di un’altra zona portuale può essere subordinato a condizioni e modalità stabilite da un contratto collettivo di lavoro, purché tali condizioni siano necessarie e proporzionate a garantire la sicurezza in ogni zona portuale. La Corte lascia al giudice del rinvio la verifica concreta di tale proporzionalità.
Certificato di sicurezza per i lavoratori logistici
Anche il requisito del certificato di sicurezza per i lavoratori logistici è, in linea di principio, compatibile con il diritto UE. È però necessario che il rilascio del certificato sia fondato su condizioni pertinenti alla sicurezza e che la procedura non imponga oneri amministrativi irragionevoli o sproporzionati. La Corte segnala in particolare che l’obbligo di presentare il contratto di lavoro potrebbe diventare eccessivo se imponesse una nuova richiesta ad ogni contratto, specie in un settore caratterizzato da incarichi di breve durata.
Dispositivo
La Corte conclude che:
- gli articoli 49 e 56 TFUE non ostano, in linea di principio, a un obbligo di utilizzare soltanto lavoratori portuali riconosciuti, se il sistema è oggettivo, non discriminatorio, aperto all’equivalenza con altri Stati membri e privo di un contingente chiuso;
- gli articoli 45, 49 e 56 TFUE ostano alla combinazione tra commissione paritetica di riconoscimento, assenza di termine per decidere e regime che impone un nuovo riconoscimento a ogni nuovo contratto per i lavoratori fuori dal pool;
- i requisiti medici, psicotecnici e formativi sono ammissibili se applicati in modo trasparente e imparziale;
- il mantenimento del riconoscimento per i lavoratori già abilitati è conforme al diritto UE;
- le condizioni di mobilità tra zone portuali e il certificato di sicurezza per i lavoratori logistici sono ammissibili solo se necessarie, proporzionate e non gravose in modo irragionevole.
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