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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-230/20

Order of the President of the General Court of 8 February 2021. — PNB Banka AS v European Central Bank. — Interim relief – Economic and monetary policy – Prudential supervision of credit institutions – Specific supervisory tasks assigned to the ECB – Decision to withdraw a credit institution’s authorisation – Application for suspension of operation of an act – No urgency. — Case T-230/20 R

Giurisprudenza europea62020TO0230

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Presidente del Tribunale ha respinto la domanda di sospensione della decisione BCE che aveva revocato l’autorizzazione bancaria di PNB Banka. La misura cautelare è stata negata per difetto di urgenza: la ricorrente non ha dimostrato che il ripristino dell’autorizzazione avrebbe evitato un danno grave e irreparabile. Il giudice ha rilevato inoltre l’assenza di nesso tra la decisione impugnata e le difficoltà rappresentative e probatorie lamentate dalla banca.

Istanza di sospensione dell’esecuzione della decisione BCE di revoca dell’autorizzazione bancaria: rigetto per difetto di urgenza.

La questione giuridica

Se ricorressero le condizioni per disporre, ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE e dell’articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale, la sospensione dell’efficacia della decisione BCE del 17 febbraio 2020 che revocava l’autorizzazione di PNB Banka come ente creditizio, in particolare se la ricorrente avesse dimostrato l’urgenza e il rischio di un danno grave e irreparabile.

Principio di diritto

La sospensione dell’esecuzione di una decisione BCE di revoca dell’autorizzazione bancaria può essere concessa solo se il richiedente dimostra cumulativamente fumus boni iuris e urgenza; nel caso di specie, l’istanza è stata respinta perché PNB Banka non ha provato che la sospensione avrebbe evitato un danno grave e irreparabile, né che il solo ripristino formale dell’autorizzazione avrebbe inciso sulla liquidazione o sulla rappresentanza dell’istituto. In assenza di nesso causale tra il provvedimento impugnato e i pregiudizi dedotti, il giudice cautelare ha negato la misura senza esaminare il fumus e il bilanciamento degli interessi.

Norme richiamate

  • Articolo 278 TFUE
  • Articolo 279 TFUE
  • Articolo 256(1) TFUE
  • Articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 158(5) del regolamento di procedura del Tribunale
  • Regolamento (UE) n. 1024/2013
  • Regolamento (UE) n. 468/2014
  • Direttiva 2013/36/UE
  • Articolo 4(1)(a) del regolamento (UE) n. 1024/2013
  • Articolo 14(5) del regolamento (UE) n. 1024/2013
  • Articoli 80 e 83 del regolamento (UE) n. 468/2014
  • Articolo 18(a) della direttiva 2013/36/UE

Revoca dell’autorizzazione bancaria e domanda cautelare di PNB Banka

L’ordinanza riguarda un procedimento incidentale davanti al Presidente del Tribunale, ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE, volto a ottenere la sospensione dell’efficacia della decisione della BCE del 17 febbraio 2020 che aveva revocato l’autorizzazione di PNB Banka AS quale ente creditizio. La controversia si colloca nel quadro della vigilanza prudenziale bancaria nell’ambito del meccanismo di vigilanza unico.

Parti e contesto fattuale

PNB Banka AS è un istituto di credito di diritto lettone. La BCE era convenuta nel procedimento cautelare, con l’intervento della Repubblica di Lettonia a sostegno della sua posizione. In precedenza, su richiesta della Financial and Capital Market Commission lettone, un giudice nazionale aveva dichiarato l’insolvenza della banca e nominato un amministratore giudiziario, sostitutivo della gestione. Successivamente, la commissione nazionale aveva proposto alla BCE la revoca dell’autorizzazione, poi disposta dalla BCE con effetto dal 18 febbraio 2020.

Oggetto della domanda cautelare

La banca aveva già proposto un ricorso di annullamento contro la decisione BCE e, con separato atto, domandava in via cautelare:

  • la sospensione dell’operazione della decisione impugnata;
  • la condanna della BCE alle spese.

Quadro normativo richiamato

Il giudice richiama il regime generale delle misure provvisorie nel diritto dell’Unione:

  • articoli 278 e 279 TFUE;
  • articolo 256(1) TFUE;
  • articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale;
  • articolo 158(5) del regolamento di procedura del Tribunale.

Nel merito del settore bancario vengono richiamati:

  • regolamento (UE) n. 1024/2013, in particolare gli articoli 4(1)(a) e 14(5);
  • regolamento (UE) n. 468/2014, in particolare gli articoli 80 e 83;
  • direttiva 2013/36/UE, in particolare l’articolo 18(a).

Criteri per la concessione della tutela cautelare

Il Presidente del Tribunale ribadisce che la sospensione dell’efficacia di un atto dell’Unione costituisce eccezione al principio di esecutività degli atti UE e può essere concessa solo se ricorrono cumulativamente:

  • la presenza di elementi che dimostrino, prima facie, la fondatezza in fatto e in diritto;
  • l’urgenza, intesa come necessità di evitare un danno grave e irreparabile prima della decisione nel merito.

Il giudice può scegliere liberamente l’ordine di esame dei requisiti e, nel caso concreto, decide di partire dall’urgenza.

Argomentazioni della ricorrente

PNB Banka sostiene che la domanda cautelare non mira a riprendere l’attività bancaria, ormai impedita dalla procedura d’insolvenza e dalla nomina dell’amministratore giudiziario. A suo avviso, la sospensione servirebbe piuttosto a rimuovere un ostacolo all’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia del 5 novembre 2019, che aveva riconosciuto la permanenza della rappresentanza della banca in capo alla precedente gestione e al legale da essa incaricato.

La banca afferma inoltre che la BCE non coopererebbe per consentire una rappresentanza effettiva, poiché non impartirebbe istruzioni all’amministratore giudiziario per permettere l’accesso a documenti, fascicoli, sistemi e risorse finanziarie. Sostiene anche che l’amministratore starebbe distruggendo prove nel procedimento di liquidazione e che, senza misura cautelare, la banca sarebbe quasi certamente privata dei propri diritti nei confronti della BCE, incluso il diritto di chiedere un risarcimento.

Valutazione del giudice sull’urgenza

Il Presidente del Tribunale respinge l’istanza perché la ricorrente non dimostra che la sospensione della decisione di revoca sia idonea a prevenire il pregiudizio invocato.

In particolare, osserva che:

  • l’unico effetto della sospensione sarebbe il ripristino formale dell’autorizzazione bancaria;
  • la stessa ricorrente afferma di non voler riprendere l’attività bancaria;
  • la direttiva 2013/36/UE prevede, all’articolo 18(a), che il mancato uso dell’autorizzazione per 12 mesi o la cessazione dell’attività per oltre 6 mesi costituiscono motivi di revoca;
  • il ripristino dell’autorizzazione non potrebbe né invertire la liquidazione né revocare la nomina dell’amministratore giudiziario.

Quanto all’asserita necessità di consentire l’accesso a documenti e risorse, il giudice rileva l’assenza di un nesso causale tra tale lamentato pregiudizio e la decisione impugnata. La ricorrente non dimostra che la sospensione della revoca potrebbe indurre la BCE a impartire istruzioni all’amministratore giudiziario. Inoltre, la banca aveva già impugnato un diverso atto della BCE con cui quest’ultima aveva dichiarato di non avere il potere di impartire tali istruzioni; pertanto, la tutela richiesta sembra riguardare più quel diverso atto che non la decisione di revoca.

Infine, anche rispetto alla dedotta distruzione delle prove e alla possibile compromissione di future pretese risarcitorie, la ricorrente non mostra in che modo la sospensione della revoca impedirebbe il danno lamentato. Non prova, in particolare, che il solo ripristino dell’autorizzazione comporterebbe la cessazione dell’amministratore giudiziario o il ritorno della precedente gestione nella disponibilità delle risorse della banca.

Esito e dispositivo

Poiché la ricorrente non ha dimostrato l’urgenza, il Presidente del Tribunale respinge la domanda cautelare senza esaminare il fumus boni iuris né procedere al bilanciamento degli interessi. Le spese sono riservate.

Principio desumibile

La sospensione dell’efficacia di una decisione BCE di revoca dell’autorizzazione bancaria non può essere concessa quando il richiedente si limiti a invocare difficoltà collegate alla liquidazione o alla rappresentanza dell’ente, senza dimostrare che il ripristino formale dell’autorizzazione produrrebbe effetti concreti idonei a evitare un danno grave e irreparabile.

Come è indicizzato

Materiesupervisione prudenziale bancariarevoca dell’autorizzazione bancariatutela cautelareprocedimento incidentaleunione bancaria

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