Corte di giustizia, Sentenza C-77/20
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell'11 febbraio 2021. — Procedimento penale a carico di K.M. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (Irlanda). — Rinvio pregiudiziale – Politica comune della pesca – Regolamento (CE) n. 1224/2009 – Regime di controllo per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca – Utilizzo a bordo di un peschereccio di un’apparecchiatura in grado di effettuare la classificazione automatica per taglia del pesce – Articolo 89 – Misure dirette a garantire il rispetto delle norme – Articolo 90 – Sanzioni penali – Principio di proporzionalità. — Causa C-77/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha ritenuto compatibile con il diritto dell’Unione una disciplina irlandese che impone il sequestro obbligatorio di catture e attrezzi da pesca vietati, oltre alla multa, in caso di violazione del divieto UE sulle apparecchiature di classificazione automatica. Il punto centrale è che gli Stati membri conservano un margine nella scelta delle sanzioni, ma devono assicurare che esse siano effettive, proporzionate e dissuasive e che privino il trasgressore dei benefici economici dell’infrazione. Spetta però al giudice nazionale verificare, nel caso concreto, la proporzionalità complessiva della sanzione.
Sequestro obbligatorio di catture e attrezzi da pesca come sanzione per violazione del divieto UE di apparecchiature di classificazione automatica: compatibilità con proporzionalità e regolamento n. 1224/2009.
La questione giuridica
Se gli articoli 89 e 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009, letti alla luce dell’articolo 49, paragrafo 3, della Carta e del principio di proporzionalità, ostino a una normativa nazionale che, per la violazione dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 850/98, prevede oltre alla multa anche il sequestro obbligatorio delle catture e degli attrezzi da pesca vietati o non conformi trovati a bordo.
Principio di diritto
Gli articoli 89 e 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009, interpretati alla luce dell’articolo 49, paragrafo 3, della Carta, non ostano a una norma nazionale che, per sanzionare la violazione del divieto dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 850/98, preveda oltre alla sanzione pecuniaria anche il sequestro obbligatorio delle catture e degli attrezzi da pesca vietati o non conformi, purché il giudice nazionale verifichi che, nel caso concreto, la misura resti proporzionata, effettiva e dissuasiva e non ecceda quanto necessario a privare l’autore dei vantaggi economici dell’infrazione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Regolamento (CE) n. 850/98
- Regolamento (CE) n. 1005/2008
- Regolamento (CE) n. 1224/2009
- Regolamento (UE) n. 2019/1241
Sequestro obbligatorio di catture e attrezzi da pesca in caso di violazione del divieto sulle apparecchiature di classificazione automatica
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Court of Appeal irlandese nel contesto di un procedimento penale a carico del comandante di un peschereccio. La Corte è chiamata a valutare se una sanzione nazionale che cumula multa e sequestro obbligatorio di catture e attrezzi sia compatibile con il sistema sanzionatorio del regolamento sul controllo della politica comune della pesca e con il principio di proporzionalità.
Fatti e procedimento principale
Nel 2015 un peschereccio su cui K.M. era comandante è stato ispezionato nella zona economica esclusiva irlandese. A bordo è stata trovata un’apparecchiatura in grado di classificare automaticamente aringhe, sgombri e suri per taglia, installata in modo non conforme alle condizioni richieste dal diritto UE, cioè senza garantire il congelamento immediato e senza impedire i rigetti in mare.
Il comandante è stato condannato dal Cork Circuit Criminal Court per la detenzione dell’apparecchiatura vietata. Gli è stata inflitta un’ammenda di 500 euro, oltre al sequestro di catture valutate 344.000 euro e dell’attrezzatura da pesca non conforme stimata 55.000 euro. In appello, K.M. ha contestato in particolare la gravità del sequestro obbligatorio.
Quadro normativo UE richiamato
La Corte richiama innanzitutto:
- il regolamento (CE) n. 850/98, in particolare l’articolo 19 bis sul divieto di selezione qualitativa e l’articolo 32 sulle restrizioni all’impiego di apparecchiature di classificazione automatica;
- il regolamento (CE) n. 1005/2008, soprattutto gli articoli 3, 42, 44 e 45, che qualificano determinate violazioni come infrazioni gravi e contemplano sanzioni amministrative, penali e accessorie, tra cui la confisca;
- il regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare i considerando 2, 38 e 39, l’articolo 1 e gli articoli 89 e 90, che impongono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive e disciplinano le infrazioni gravi;
- l’articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
La Corte osserva anche che il regolamento n. 850/98 è stato successivamente abrogato dal regolamento (UE) n. 2019/1241, ma resta applicabile ai fatti di causa perché vigente al momento dell’infrazione.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che il regolamento n. 1224/2009 non armonizza in modo esaustivo le sanzioni: esso impone agli Stati membri di adottare misure adeguate, lasciando loro la scelta concreta delle sanzioni, purché nel rispetto del diritto dell’Unione e del principio di proporzionalità.
In particolare:
- l’articolo 89 richiede che le sanzioni privino effettivamente il trasgressore dei vantaggi economici dell’infrazione e abbiano effetto deterrente;
- l’articolo 90 concerne le infrazioni gravi e rinvia a criteri quali danno arrecato, valore delle catture, situazione economica del trasgressore, portata e reiterazione dell’infrazione;
- il paragrafo 6 dell’articolo 90 consente l’aggiunta di altre sanzioni o misure, con richiamo espresso all’articolo 45 del regolamento n. 1005/2008, che include la confisca di attrezzi, catture o prodotti vietati.
Quanto alla misura irlandese, la Corte rileva che il sequestro delle catture sottrae ai trasgressori i guadagni illeciti che una sola multa potrebbe non eliminare; il sequestro dell’attrezzatura vietata impedisce inoltre la prosecuzione della condotta illegale. La misura appare dunque idonea e, in linea di principio, necessaria per garantire l’effettività del sistema sanzionatorio e dissuadere dalla selezione qualitativa e dai rigetti in mare.
La Corte sottolinea anche che la proporzionalità complessiva va verificata dal giudice nazionale, tenendo conto dell’impatto della sanzione sul diritto legittimo di esercitare la professione. Tuttavia, nel quadro normativo in esame, non è richiesto che l’autorità consideri sempre tutte le circostanze soggettive del caso, come intenzionalità o recidiva, ai fini dell’applicazione dell’articolo 90, paragrafo 1.
Decisione
La Corte risponde che gli articoli 89 e 90 del regolamento n. 1224/2009, letti alla luce dell’articolo 49, paragrafo 3, della Carta, non ostano a una normativa nazionale che, per sanzionare la violazione dell’articolo 32 del regolamento n. 850/98, preveda non solo una sanzione pecuniaria ma anche il sequestro obbligatorio delle catture e degli attrezzi da pesca vietati o non conformi trovati a bordo.
Principio affermato
In materia di controllo della politica comune della pesca, gli Stati membri possono prevedere, per le infrazioni gravi, sanzioni accessorie come il sequestro obbligatorio di catture e attrezzi, se tali misure sono idonee a privare il trasgressore del vantaggio economico dell’infrazione e restano proporzionate all’obiettivo di tutela delle risorse ittiche e di deterrenza.
Implicazioni pratiche
Per gli operatori del settore ittico e per i difensori nei procedimenti penali o amministrativi, la pronuncia conferma che il solo pagamento di una multa può non essere sufficiente a escludere ulteriori misure ablative, specialmente quando la normativa nazionale le qualifica come strumentali a garantire l’effettività del diritto UE. Resta comunque essenziale una verifica concreta della proporzionalità complessiva davanti al giudice nazionale.
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