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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-259/20

Sentenza del Tribunale (Decima Seziona ampliata) del 17 febbraio 2021. — Ryanair DAC contro Commissione europea. — Aiuti di Stato – Mercato francese del trasporto aereo – Moratoria sul pagamento della tassa di aviazione civile e della tassa di solidarietà sui biglietti aerei dovute su base mensile nel periodo da marzo a dicembre 2020 nell’ambito della pandemia di COVID‑19 – Decisione di non sollevare obiezioni – Aiuto destinato a ovviare ai danni arrecati da un evento eccezionale – Libera prestazione di servizi – Parità di trattamento – Criterio del possesso di una licenza rilasciata dalle autorità francesi – Proporzionalità – Articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE – Obbligo di motivazione. — Causa T-259/20

Giurisprudenza europea62020TJ0259

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di Ryanair contro la decisione della Commissione che aveva autorizzato una moratoria francese su tasse aeronautiche a favore dei vettori muniti di licenza francese. Ha ritenuto che la misura compensasse danni direttamente causati dalla pandemia di COVID-19 e dalle restrizioni al trasporto, e che il criterio della licenza francese fosse giustificato da legami stabili con la Francia e dalla possibilità di controlli finanziari sui beneficiari. Il Tribunale ha inoltre escluso violazioni dell’articolo 18 TFUE, della libera prestazione dei servizi, dell’obbligo di motivazione e dei diritti procedurali.

Aiuti di Stato: legittimità della moratoria francese su tasse aeronautiche riservata ai vettori con licenza rilasciata in Francia per compensare i danni della pandemia di COVID-19.

La questione giuridica

Se la decisione della Commissione che dichiara compatibile con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, una moratoria sul pagamento di tasse aeronautiche riservata ai vettori in possesso di licenza francese sia inficiata da: discriminazione fondata sulla nazionalità o lesione della libera prestazione dei servizi; errore manifesto nella valutazione della proporzionalità e dell’importo dell’aiuto; violazione dell’obbligo di motivazione; violazione dei diritti procedurali per mancato avvio del procedimento formale di indagine.

Principio di diritto

Il Tribunale ha stabilito che, in presenza di un evento eccezionale quale la pandemia di COVID-19 e delle misure restrittive adottate per fronteggiarla, la Commissione può dichiarare compatibile ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE un aiuto che compensi i danni direttamente causati da tale evento, anche se il regime è riservato ai vettori in possesso di licenza rilasciata dallo Stato membro che concede l’aiuto, purché il criterio selezionato sia idoneo, necessario e proporzionato a ristabilire il nesso con i danni subiti e a prevenire la sovracompensazione. Tale limitazione non viola, nel caso concreto, l’articolo 18 TFUE né la libera prestazione dei servizi, non integra un errore manifesto di valutazione, è sufficientemente motivata e non imponeva l’avvio di un procedimento formale di indagine.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE
  • Articolo 108, paragrafo 2, TFUE
  • Articolo 108, paragrafo 3, TFUE
  • Articolo 18 TFUE
  • Articolo 56 TFUE
  • Articolo 58, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 100, paragrafo 2, TFUE
  • Articolo 296, secondo comma, TFUE
  • Regolamento (CE) n. 1008/2008
  • Articolo 2, punto 26, del regolamento (CE) n. 1008/2008
  • Articolo 3 del regolamento (CE) n. 1008/2008
  • Articolo 5 del regolamento (CE) n. 1008/2008
  • Articolo 7 del regolamento (CE) n. 1008/2008
  • Articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1008/2008

Moratoria francese su tasse aeronautiche per vettori con licenza francese

La pronuncia riguarda un ricorso diretto proposto da Ryanair DAC contro la decisione della Commissione europea che, senza avviare il procedimento formale di indagine, aveva dichiarato compatibile con il mercato interno un regime francese di moratoria sul pagamento di alcune tasse aeronautiche nel contesto della pandemia di COVID-19. La misura era riservata alle compagnie aeree titolari di una licenza rilasciata dalle autorità francesi ai sensi del regolamento (CE) n. 1008/2008.

Fatti e procedimento

La Repubblica francese aveva notificato il regime il 24 marzo 2020; la Commissione ha adottato la decisione impugnata il 31 marzo 2020. Il regime differiva il pagamento della tassa di aviazione civile e della tassa di solidarietà sui biglietti aerei dovute tra marzo e dicembre 2020, consentendone poi la rateizzazione. Ryanair, che operava in Francia ma con licenza irlandese, ha impugnato la decisione deducendo quattro motivi: discriminazione e violazione della libera prestazione dei servizi; errore manifesto sulla proporzionalità e sul quantum dell’aiuto; violazione dei diritti procedurali ex articolo 108, paragrafo 2, TFUE; violazione dell’obbligo di motivazione.

Normativa rilevante

Il Tribunale ha richiamato in particolare:

  • l’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, base della compatibilità degli aiuti destinati a ovviare ai danni causati da calamità naturali o altri eventi eccezionali;
  • l’articolo 108 TFUE, per il controllo preventivo della Commissione;
  • l’articolo 18 TFUE, sul divieto di discriminazione in base alla nazionalità;
  • l’articolo 56 TFUE e l’articolo 58, paragrafo 1, TFUE, sulla libera prestazione dei servizi nel settore dei trasporti;
  • l’articolo 296, secondo comma, TFUE, sull’obbligo di motivazione;
  • il regolamento (CE) n. 1008/2008, in particolare gli articoli 2, punto 26, 3, 5, 7 e 8.

Evento eccezionale e nesso causale

Il Tribunale ha anzitutto confermato che la pandemia di COVID-19, considerata insieme alle misure francesi di restrizione e confinamento adottate per fronteggiarla, costituisce un evento eccezionale ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE. Ha ritenuto dimostrato il nesso di causalità tra tale evento e i danni subiti dalle compagnie aeree operanti in Francia, sottolineando che il traffico aereo di passeggeri era quasi azzerato nel territorio francese.

Trattamento differenziato dei vettori con licenza francese

Quanto alla limitazione del beneficio ai vettori con licenza francese, il Tribunale ha osservato che la licenza implica che il principale centro di attività della compagnia sia in Francia. Tale criterio non è stato considerato una discriminazione vietata, perché l’articolo 18 TFUE opera "senza pregiudizio" delle disposizioni specifiche del trattato e, nel caso di specie, la misura è stata giudicata coerente con l’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE.

Il Tribunale ha ritenuto che il criterio della licenza francese fosse idoneo e proporzionato per più ragioni:

  • garantisce un legame stabile e specifico con l’economia e l’amministrazione francese;
  • consente alle autorità francesi di esercitare controlli finanziari e di vigilare sui beneficiari secondo gli obblighi del regolamento n. 1008/2008;
  • limita il regime alle imprese più esposte agli effetti delle restrizioni francesi, dato che molte di esse svolgevano in Francia la quasi totalità delle attività.

Ha inoltre escluso che la Commissione fosse tenuta a valutare in astratto tutte le misure alternative ipotizzate da Ryanair, come criteri basati su quote di mercato o numero di passeggeri.

Libera prestazione dei servizi

Il Tribunale ha respinto anche la censura basata sull’articolo 56 TFUE, ricordando che, in materia di trasporti, la libera circolazione dei servizi è disciplinata da un regime speciale e che il regolamento n. 1008/2008 costituisce il quadro di liberalizzazione del trasporto aereo. Ryanair non aveva dimostrato in che modo l’esclusione dal regime l’avesse dissuasa dal prestare servizi in Francia oltre gli effetti normalmente connessi al divieto generale in materia di aiuti di Stato.

Proporzionalità e quantificazione dell’aiuto

Sul secondo motivo, il Tribunale ha ritenuto non manifestamente errata la valutazione della Commissione circa l’importo dell’aiuto. Ha considerato ragionevole il metodo fondato sul costo di finanziamento sostitutivo calcolato con un tasso di riferimento maggiorato di 1000 punti base, ritenendo ipotetica e non dimostrata l’assunzione di totale indisponibilità di credito sul mercato.

Ha inoltre escluso che dovesse essere computato il preteso vantaggio concorrenziale derivante dal carattere “discriminatorio” della misura: tali vantaggi indiretti o "di secondo livello" sono troppo ipotetici e complessi da quantificare e non rientrano nel calcolo del vantaggio ai fini dell’articolo 107 TFUE. Le misure di controllo e l’impegno francese a trasmettere una metodologia di calcolo a posteriori sono stati considerati garanzie sufficienti contro la sovracompensazione.

Obbligo di motivazione

Quanto al quarto motivo, il Tribunale ha ritenuto che la decisione fosse adeguatamente motivata, tenuto conto del contesto emergenziale e della rapidità con cui la Commissione aveva esaminato e deciso il regime. La decisione conteneva 53 punti e spiegava chiaramente la natura dell’evento eccezionale, il nesso causale, il criterio di ammissibilità e il motivo per cui il regime era proporzionato. Il Tribunale ha escluso contraddizioni o motivazione meramente tautologica.

Diritti procedurali ex articolo 108, paragrafo 2, TFUE

Il terzo motivo, fondato sulla mancata apertura del procedimento formale di indagine, è stato considerato privo di autonoma portata, poiché il Tribunale aveva già esaminato nel merito la compatibilità della misura. In ogni caso, Ryanair non aveva allegato elementi specifici idonei a dimostrare l’esistenza di serie difficoltà tali da imporre l’apertura della fase formale.

Decisione finale

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso. Ha condannato Ryanair alle spese, incluse quelle sostenute dalla Commissione nella fase relativa alla riservatezza, mentre la Repubblica francese è stata condannata a sopportare le proprie spese.

Come è indicizzato

Materieaiuti di statotrasporto aereopandemia covid-19libera prestazione dei servizimotivazione degli atti dell’unione

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