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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-760/18

Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell'11 febbraio 2021. — M.V. e.a. contro Organismos Topikis Aftodioikisis (O.T.A.) «Dimos Agiou Nikolaou». — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Monomeles Protodikeio Lasithiou. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 5 – Misure dirette a prevenire gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato – Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico – Contratti successivi o primo contratto prorogato – Norma equivalente – Divieto costituzionale assoluto di trasformare contratti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato – Obbligo di interpretazione conforme. — Causa C-760/18

Giurisprudenza europea62018CJ0760

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia ha chiarito che una proroga automatica per legge di contratti a tempo determinato può rientrare nella nozione di successione di contratti ai fini della clausola 5 dell’accordo quadro. Ha poi ribadito che, in caso di abuso, il giudice nazionale deve cercare tutte le soluzioni interpretative possibili nel diritto interno per fornire una tutela effettiva, compresa la verifica dell’eventuale applicabilità di una norma interna di conversione. Il divieto costituzionale greco di trasformazione nel settore pubblico non esonera lo Stato dall’obbligo di garantire l’effettività delle misure di prevenzione e repressione degli abusi.

Rinvio pregiudiziale sulla nozione di "successione di contratti a tempo determinato" e sull’obbligo di interpretazione conforme in presenza di un divieto costituzionale di conversione nel settore pubblico.

La questione giuridica

Se la proroga automatica, disposta per legge, di contratti a tempo determinato di lavoratori della pulizia degli enti locali integri una "successione di contratti di lavoro a tempo determinato" ai sensi della clausola 1 e della clausola 5, punto 2, dell’accordo quadro; e se, accertato un abuso, il giudice nazionale debba interpretare il diritto interno in modo conforme al diritto UE anche valorizzando una norma nazionale preesistente che consente la conversione in tempo indeterminato, benché una disposizione costituzionale vieti assolutamente tale conversione nel settore pubblico.

Principio di diritto

La Corte afferma che la proroga automatica, disposta da norme nazionali, di un contratto a tempo determinato può integrare una "successione di contratti di lavoro a tempo determinato" ai sensi dell’accordo quadro, anche se non vi è una nuova stipulazione scritta; inoltre, quando sia stato accertato un abuso, il giudice nazionale deve interpretare e applicare il diritto interno, per quanto possibile, in modo da sanzionare l’abuso ed eliminarne le conseguenze, valutando anche se una norma nazionale preesistente che consente la conversione in tempo indeterminato possa trovare applicazione, pur in presenza di un divieto costituzionale di conversione nel settore pubblico.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 1999/70/CE
  • Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato
  • Clausola 1 dell’accordo quadro
  • Clausola 3 dell’accordo quadro
  • Clausola 5, punti 1 e 2, dell’accordo quadro
  • Clausola 8 dell’accordo quadro
  • Articolo 288, terzo comma, TFUE
  • Articolo 103, paragrafi 7 e 8, della Costituzione ellenica
  • Articolo 8, paragrafi 1 e 3, della legge 2112/1920
  • Articoli 5 e 6 del decreto presidenziale 164/2004
  • Articolo 7 del decreto presidenziale 164/2004
  • Articolo 21 della legge 2190/1994
  • Articolo 167 della legge 4099/2012
  • Articolo 76 della legge 4386/2016
  • Articolo 205, paragrafo 1, del Codice recante lo statuto degli agenti comunali

Proroga automatica di contratti a tempo determinato nel settore della pulizia degli enti locali

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Monomeles Protodikeio Lasithiou in una controversia tra alcuni lavoratori addetti alla pulizia e il Comune di Agios Nikolaos. Il nodo centrale era la compatibilità con la direttiva 1999/70/CE e con l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato di una serie di proroghe legislative automatiche dei contratti dei ricorrenti.

Fatti e procedimento principale

Nel 2015 i ricorrenti erano stati assunti con contratti di diritto privato a tempo determinato, inizialmente di otto mesi, per prestare servizio a tempo pieno presso i servizi di pulizia del Comune. I contratti erano poi stati prorogati senza soluzione di continuità, fino al 31 dicembre 2017, mediante successivi interventi legislativi, con durata complessiva tra 24 e 29 mesi.

I lavoratori sostenevano che tale situazione integrasse un abuso derivante dall’uso successivo di contratti a termine e chiedevano al giudice nazionale di accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dichiarare nulla la cessazione dei contratti e ordinare l’assunzione a tempo indeterminato.

Normativa dell’Unione rilevante

La Corte richiama anzitutto la clausola 1 dell’accordo quadro, che persegue due obiettivi: migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato e creare un quadro per prevenire gli abusi derivanti da una successione di contratti o rapporti a termine.

La clausola 5 è la disposizione centrale: essa impone agli Stati membri di introdurre, in assenza di norme equivalenti, almeno una misura tra quelle elencate per prevenire gli abusi, vale a dire:

  • ragioni obiettive per il rinnovo;
  • durata massima totale;
  • numero massimo di rinnovi.

La clausola 5, punto 2, rimette agli Stati membri la definizione delle condizioni per considerare i contratti come "successivi" e, se del caso, per ritenerli a tempo indeterminato. La clausola 8 consente inoltre l’adozione di disposizioni più favorevoli ai lavoratori.

Quadro nazionale richiamato dal giudice del rinvio

La decisione ricostruisce il sistema greco rilevante, in particolare:

  • l’articolo 103, paragrafi 7 e 8, della Costituzione ellenica, che vieta l’immissione in ruolo per via legislativa e la trasformazione dei contratti a termine del settore pubblico in contratti a tempo indeterminato;
  • l’articolo 8, paragrafo 3, della legge 2112/1920, che consente la riqualificazione di un contratto a termine come contratto a tempo indeterminato quando la durata determinata sia stata fissata per eludere le norme sulla risoluzione del contratto;
  • il decreto presidenziale 164/2004, che recepisce la direttiva 1999/70 per il settore pubblico e disciplina i contratti successivi, la durata massima di 24 mesi e le sanzioni in caso di violazione;
  • l’articolo 167 della legge 4099/2012, come modificato, che prorogava automaticamente fino al 31 dicembre 2017 i contratti del personale addetto alla pulizia degli enti locali.

Prima questione pregiudiziale: la nozione di successione di contratti

La Corte osserva che la clausola 5 si applica solo in presenza di contratti o rapporti di lavoro "successivi". Tuttavia, la nozione non può essere interpretata in modo restrittivo al punto da escludere situazioni in cui la durata di un contratto a termine sia stata prorogata automaticamente per legge, senza nuova stipulazione scritta.

Secondo la Corte:

  • il fatto decisivo è la modifica del termine del rapporto di lavoro, che costituisce un elemento essenziale del contratto a tempo determinato;
  • una proroga automatica può essere assimilata alla conclusione di un nuovo rapporto a termine che subentra al precedente;
  • l’intervento legislativo non può essere usato per aggirare la tutela prevista dalla direttiva;
  • escludere tali proroghe dalla nozione di successione comprometterebbe l’oggetto e l’efficacia pratica dell’accordo quadro, consentendo rapporti precari protratti per anni e l’impiego di personale per esigenze permanenti e durevoli.

La Corte conclude quindi che anche la proroga automatica disposta da norme nazionali rientra nella nozione di successione di contratti a tempo determinato.

Seconda e terza questione: interpretazione conforme e divieto costituzionale

Quanto alla reazione all’abuso, la Corte ricorda che la clausola 5 non impone un obbligo generale di conversione in contratto a tempo indeterminato, ma richiede che l’ordinamento nazionale preveda misure effettive e dissuasive per prevenire e sanzionare gli abusi.

La Corte ribadisce che:

  • spetta agli Stati membri scegliere le misure tra quelle indicate dalla clausola 5, o norme equivalenti;
  • spetta ai giudici nazionali interpretare il diritto interno, per quanto possibile, alla luce della direttiva;
  • tale obbligo si estende a tutte le disposizioni nazionali e non consente un’interpretazione contra legem.

In questa logica, il giudice del rinvio deve verificare se l’articolo 8, paragrafo 3, della legge 2112/1920 possa ancora essere applicato come norma equivalente idonea a consentire la conversione dei contratti in tempo indeterminato e quindi a sanzionare l’abuso.

La Corte aggiunge che, se tale interpretazione fosse impossibile per il contrasto con l’articolo 103, paragrafi 7 e 8, della Costituzione ellenica, il giudice nazionale dovrà verificare l’esistenza di altre misure effettive e dissuasive nell’ordinamento greco. Il divieto costituzionale non esonera lo Stato dall’obbligo di garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione, anche quando la Costituzione sia stata modificata dopo l’entrata in vigore della direttiva.

Dispositivo

La Corte risponde che:

  • la clausola 1 e la clausola 5, punto 2, dell’accordo quadro includono anche la proroga automatica per legge di contratti a tempo determinato;
  • la clausola 5, punto 1, impone al giudice nazionale, in presenza di abuso, di fare il massimo sforzo interpretativo per applicare disposizioni interne idonee a sanzionare l’abuso, compresa la verifica dell’applicabilità di una norma nazionale preesistente che consenta la conversione in tempo indeterminato, anche se il diritto costituzionale vieta tale conversione nel settore pubblico.

Rilievo pratico

La sentenza è significativa perché impedisce agli Stati membri di sottrarre artificiosamente la proroga dei contratti a termine al controllo europeo semplicemente qualificandola come estensione legislativa e non come nuovo contratto. Per il settore pubblico, la decisione conferma che il divieto costituzionale di stabilizzazione non può neutralizzare l’obbligo di predisporre rimedi effettivi contro gli abusi del lavoro a termine.

Come è indicizzato

Materielavoro a tempo determinatosettore pubblicoprevenzione degli abusiinterpretazione conformediritto sociale dell’unione

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