Salta al contenuto
Sentenza

Tribunale, Sentenza T-117/20

Order of the General Court (Second Chamber) of 10 February 2021. — El Corte Inglés, SA v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU figurative mark PANTHÉ – Earlier national word and figurative marks PANTHER and earlier EU figurative mark P PANTHER – Relative ground for refusal – No likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EC) No 207/2009 (now Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001) – Proof of genuine use of the earlier mark. — Case T-117/20

Giurisprudenza europea62020TJ0117

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di El Corte Inglés contro la decisione EUIPO che aveva confermato il rigetto dell’opposizione alla registrazione del marchio PANTHÉ. La pronuncia esclude un rischio di confusione con i marchi anteriori PANTHER, valorizzando soprattutto le differenze visive e concettuali nei segni e il contesto commerciale dell’abbigliamento. È inoltre dichiarato inammissibile il motivo con cui la ricorrente contestava la mancata considerazione della prova dell’uso effettivo del marchio spagnolo anteriore.

Marchio UE PANTHÉ: rigetto dell’opposizione per assenza di rischio di confusione e inammissibilità del motivo sulla prova dell’uso effettivo del marchio anteriore PANTHER

La questione giuridica

Se, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, sussista un rischio di confusione tra il segno richiesto PANTHÉ e i marchi anteriori PANTHER, e se la commissione di ricorso abbia errato nel non esaminare la prova dell’uso effettivo del marchio spagnolo anteriore PANTHER in quanto tale prova era, secondo il ricorrente, sufficiente a fondare l’opposizione.

Principio di diritto

Il Tribunale conferma che non sussiste rischio di confusione tra il marchio richiesto PANTHÉ e i marchi anteriori PANTHER, poiché, pur a fronte di identità o forte somiglianza dei prodotti, le differenze visive e concettuali prevalgono e neutralizzano la somiglianza fonetica in un settore, quello dell’abbigliamento, in cui la percezione visiva del segno ha maggiore rilievo; di conseguenza l’opposizione è respinta. Inoltre, il motivo relativo alla prova dell’uso effettivo del marchio spagnolo anteriore è dichiarato inammissibile perché il ricorso non conteneva una censura sufficientemente specifica e autonoma sulla valutazione della commissione di ricorso.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 207/2009
  • Regolamento (UE) 2017/1001
  • Regolamento (UE) 2015/2424
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articoli 66-71 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 177, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale

Marchio UE PANTHÉ: assenza di rischio di confusione e prova dell’uso effettivo del marchio anteriore

Il Tribunale dell’Unione europea, nella composizione della Decima Sezione, decide su un ricorso diretto proposto da El Corte Inglés avverso una decisione della Quinta commissione di ricorso EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea per prodotti di abbigliamento.

Fatti e procedimento amministrativo

MKR Design Srl aveva chiesto la registrazione del segno figurativo PANTHÉ per prodotti della classe 25, tra cui "clothing" e "headgear". El Corte Inglés si era opposta invocando tre diritti anteriori:

  • il marchio spagnolo denominativo PANTHER;
  • un marchio spagnolo figurativo;
  • un marchio UE figurativo P PANTHER.

L’opposizione era fondata sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Su richiesta dell’interveniente, EUIPO aveva domandato anche la prova dell’uso effettivo dei marchi anteriori nazionali. La Divisione di opposizione aveva respinto integralmente l’opposizione; la commissione di ricorso aveva confermato il rigetto, escludendo il rischio di confusione per i marchi figurativi anteriori e ritenendo insufficiente la prova dell’uso effettivo del marchio denominativo spagnolo.

Normativa applicabile

Il Tribunale precisa che, per la valutazione sostanziale, rileva il regolamento (CE) n. 207/2009, come modificato dal regolamento (UE) 2015/2424, poiché la domanda di marchio era stata presentata il 14 febbraio 2017. Sul piano procedurale si applica invece il regolamento (UE) 2017/1001.

Sono richiamati in particolare:

  • articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;
  • articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009;
  • articoli 66-71 del regolamento (UE) 2017/1001.

Esame del primo motivo: rischio di confusione

Il Tribunale ricorda che il rischio di confusione va apprezzato globalmente, tenendo conto dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti, e che tale rischio presuppone sia la somiglianza dei marchi sia quella dei prodotti o servizi.

Nel caso di specie, il pubblico rilevante è quello dell’Unione per il marchio UE anteriore e quello spagnolo per il marchio nazionale; si tratta del grande pubblico e dei professionisti del settore dell’abbigliamento, con un grado di attenzione da medio ad alto. I prodotti sono in parte identici e in parte fortemente simili:

  • "clothing" è identico ai prodotti coperti dai marchi anteriori figurativi;
  • "headgear" è simile in alto grado agli articoli di abbigliamento anteriori.

Confronto visivo

Il Tribunale conferma la valutazione della commissione di ricorso secondo cui i segni sono visivamente dissimili. Rileva che:

  • nel marchio UE anteriore è importante l’elemento figurativo del felino nero e la lettera maiuscola "P";
  • nel marchio spagnolo figurativo è presente anche l’elemento verbale aggiuntivo "El Corte Inglés S.A. Madrid";
  • il segno richiesto contiene il termine "panthé" inserito in una cornice, elemento assente nei marchi anteriori;
  • il termine "panther" nei marchi anteriori presenta differenze grafiche e di desinenza rispetto a "panthé".

Nel complesso, l’impressione visiva resta nettamente diversa.

Confronto fonetico

Sul piano fonetico il Tribunale ammette una forte somiglianza per la parte di pubblico che riesce a leggere "panther" nei marchi anteriori. Tuttavia, ciò non è sufficiente a fondare il rischio di confusione. Le differenze fonetiche derivanti dalla lettera finale "r" e dall’accento su "é" non vengono ritenute decisive, ma la somiglianza fonetica non può prevalere nel giudizio complessivo.

Confronto concettuale

Il Tribunale conferma anche la dissimiglianza concettuale. Il segno PANTHÉ è percepito come parola di fantasia priva di significato, mentre i marchi anteriori richiamano chiaramente il concetto di felino nero. La ricorrente non dimostra che il pubblico assocerebbe il termine "panthé" a "panther" in modo immediato e univoco in una parte significativa del pubblico dell’Unione.

Valutazione globale e rilevanza del settore dell’abbigliamento

Il Tribunale sottolinea che, nel settore dell’abbigliamento, il consumatore sceglie normalmente i prodotti soprattutto in modo visivo; pertanto la componente visiva assume un peso maggiore rispetto a quella fonetica. In questo contesto, la forte somiglianza fonetica non compensa le differenze visive e concettuali.

Il Tribunale richiama inoltre il principio secondo cui le differenze concettuali possono neutralizzare somiglianze visive e fonetiche quando almeno uno dei segni abbia un significato chiaro e specifico per il pubblico. Qui i marchi anteriori evocano il felino nero, mentre il segno contestato non ha un contenuto concettuale immediato.

Neppure il principio di interdipendenza porta a un esito diverso: non ogni mera somiglianza fonetica, anche in presenza di prodotti identici, comporta automaticamente un rischio di confusione.

Prova dell’uso effettivo del marchio anteriore denominativo

Quanto al secondo motivo, il Tribunale lo dichiara inammissibile. La ricorrente si era limitata a rinviare genericamente agli elementi di prova prodotti nel procedimento amministrativo, senza spiegare nel ricorso perché la commissione di ricorso avrebbe errato nel considerarli insufficienti ai fini della prova dell’uso effettivo del marchio spagnolo PANTHER.

Il Tribunale ricorda che il ricorso deve contenere gli elementi essenziali della censura e non può limitarsi a rinvii generici agli allegati o al fascicolo amministrativo. Non spetta al giudice ricercare autonomamente gli argomenti nelle produzioni di parte.

In ogni caso, osserva il Tribunale, anche un eventuale uso effettivo provato del marchio denominativo non avrebbe inciso sull’esito, poiché il primo motivo era già stato respinto per assenza di rischio di confusione.

Dispositivo

Il Tribunale:

  • respinge integralmente il ricorso;
  • condanna El Corte Inglés, SA, alle spese.

Principio affermato

La pronuncia ribadisce che, in materia di opposizione alla registrazione di marchio UE, il rischio di confusione va valutato globalmente e può essere escluso anche in presenza di identità o forte somiglianza dei prodotti quando i segni presentano differenze visive e concettuali capaci di controbilanciare la somiglianza fonetica, specie nel settore dell’abbigliamento dove prevale la percezione visiva. Inoltre, un motivo relativo alla prova dell’uso effettivo è inammissibile se formulato in modo generico e privo di specifica critica alla decisione impugnata.

Come è indicizzato

Materiemarchi ueopposizione alla registrazionerischio di confusioneuso effettivo del marchiodiritto processuale del tribunale ue

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.