Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-56/19

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 febbraio 2021. — RFA International, LP contro Commissione europea. — Impugnazione – Dumping – Importazione di ferrosilicio originario della Russia – Regolamento (CE) n. 1225/2009 – Articolo 11, paragrafi 9 e 10 – Rigetto delle domande di restituzione di dazi antidumping pagati – Prezzo all’esportazione costruito – Valutazione della traslazione dei dazi antidumping nei prezzi di rivendita e nei successivi prezzi di vendita nell’Unione europea – Obbligo di applicare gli stessi metodi impiegati nell’inchiesta conclusa con l’istituzione del dazio – Mutamento di circostanze – Detrazione dei dazi antidumping pagati – Elementi di prova inoppugnabili. — Causa C-56/19 P

Giurisprudenza europea62019CJ0056

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha confermato la sentenza del Tribunale e ha respinto l’impugnazione di RFA International LP contro il diniego della Commissione di restituire dazi antidumping pagati sul ferrosilicio russo. In particolare, ha chiarito che l’aggiornamento dei costi di produzione usato dalla Commissione non integrava un illegittimo cambio di metodo ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base. Ha inoltre ribadito che, per non detrarre i dazi dal prezzo all’esportazione costruito, il richiedente deve fornire prova inoppugnabile della loro effettiva traslazione nei prezzi di rivendita nell’Unione.

Impugnazione in materia antidumping: condizioni per la detrazione dei dazi antidumping nel calcolo del prezzo all’esportazione costruito e portata dell’obbligo di applicare gli stessi metodi in assenza di mutamento di circostanze.

La questione giuridica

Se, nell’ambito di una domanda di restituzione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1225/2009, la Commissione potesse: 1) discostarsi dal metodo seguito in precedenti inchieste per valutare la traslazione dei dazi antidumping nei prezzi di rivendita nell’Unione, invocando un mutamento di circostanze ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 9; 2) detrarre i dazi antidumping dal prezzo di rivendita per costruire il prezzo all’esportazione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 10, anche quando il richiedente sosteneva che i dazi erano stati traslati nei prezzi di rivendita e di vendita successivi.

Principio di diritto

La Corte ha respinto l’impugnazione: ai fini dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento n. 1225/2009, un mero aggiornamento del parametro dei costi di produzione tra due periodi non costituisce un cambiamento di metodo, ma un adattamento del dato economico di riferimento; inoltre, ai fini dell’articolo 11, paragrafo 10, la parte che chiede la restituzione deve fornire elementi di prova inoppugnabili che dimostrino la reale traslazione dei dazi antidumping nei prezzi di rivendita e nei successivi prezzi di vendita nell’Unione, e la Commissione può detrarre i dazi dal prezzo all’esportazione costruito se tale prova non è offerta. La Corte ha quindi confermato il rigetto delle domande di restituzione.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Regolamento (CE) n. 1225/2009
  • Regolamento (UE) n. 37/2014
  • Articolo 2, paragrafi 8, 9 e 10, del regolamento (CE) n. 1225/2009
  • Articolo 11, paragrafi 8, 9 e 10, del regolamento (CE) n. 1225/2009
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 60/2012
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 360/2014
  • Considerando 17 del regolamento (CE) n. 1225/2009
  • Articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte

Impugnazione relativa alla restituzione di dazi antidumping sul ferrosilicio russo

La pronuncia riguarda un’impugnazione ex articolo 56 dello Statuto della Corte proposta da RFA International LP contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato le decisioni della Commissione di rigetto di varie domande di restituzione di dazi antidumping pagati su importazioni di ferrosilicio originario della Russia. La controversia si colloca nell’ambito dell’applicazione del regolamento (CE) n. 1225/2009 in materia di antidumping.

Fatti e procedimento amministrativo

RFA, società canadese che tramite una controllata svizzera importa e rivende nell’Unione ferrosilicio prodotto in Russia da società ad essa collegate, aveva già subito l’applicazione di un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento n. 172/2008, confermato poi da successive pronunce e da un riesame intermedio. Successivamente la società ha presentato alla Commissione due serie di domande di restituzione dei dazi pagati, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 8, del regolamento di base.

La Commissione aveva accolto le domande relative al primo periodo di restituzione e respinto quelle relative ai periodi successivi. Nelle decisioni controverse del 18 dicembre 2014, oggetto del presente giudizio, la Commissione ha respinto anche le domande riferite al terzo e quarto periodo dell’inchiesta di restituzione, ritenendo non dimostrata la traslazione dei dazi antidumping nei prezzi di rivendita nell’Unione. Per il calcolo del prezzo all’esportazione costruito, la Commissione ha quindi detratto i dazi antidumping dal prezzo della prima rivendita a un acquirente indipendente.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama il regolamento (CE) n. 1225/2009, come modificato dal regolamento (UE) n. 37/2014, in particolare:

  • il considerando 17;
  • l’articolo 2, paragrafi 8, 9 e 10, sulla determinazione del prezzo all’esportazione e sul confronto equo;
  • l’articolo 11, paragrafo 8, sulla restituzione dei dazi antidumping;
  • l’articolo 11, paragrafi 9 e 10, sul metodo applicabile nei riesami e sulle condizioni per non detrarre i dazi dal prezzo all’esportazione costruito. La Corte menziona anche la comunicazione della Commissione relativa alla restituzione dei dazi antidumping e il punto 4.1, lettera b), di tale comunicazione.

Questioni sollevate con l’impugnazione

RFA ha dedotto due motivi:

  • violazione dell’obbligo di motivazione ed errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 11, paragrafo 9, per avere il Tribunale ritenuto giustificato un mutamento di metodo fondato sull’aumento dei costi di produzione;
  • errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 11, paragrafo 10, per avere il Tribunale ritenuto insufficiente la prova basata sull’aumento dei prezzi “franco fabbrica” e “CIF” e per avere attribuito rilievo decisivo ai prezzi “reso sdoganato”.

Ragionamento della Corte sull’articolo 11, paragrafo 9

La Corte ricorda che la deroga che consente di applicare un metodo diverso nell’ambito di un riesame o di una restituzione può operare solo se vi è un mutamento di circostanze, e che l’onere della prova grava sulle istituzioni. Tuttavia, nel caso concreto, la differenza di approccio della Commissione non costituiva un vero “cambiamento di metodo”, ma un semplice aggiornamento del parametro relativo ai costi di produzione del prodotto, resosi necessario per l’evoluzione significativa di tali costi.

Di conseguenza, il Tribunale ha errato nel qualificare tale aggiornamento come cambio di metodo; ciò non ha però inciso sul dispositivo, perché il risultato finale era comunque corretto: non essendo emerso un diverso metodo rilevante ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 9, il motivo andava respinto. La Corte procede quindi a una sostituzione della motivazione.

Ragionamento della Corte sull’articolo 11, paragrafo 10

La Corte afferma che la norma consente di non detrarre i dazi antidumping dal prezzo all’esportazione costruito solo quando il richiedente fornisca elementi di prova inoppugnabili della loro effettiva traslazione nei prezzi di rivendita e nei successivi prezzi di vendita nell’Unione. Si tratta di un onere probatorio rafforzato, che incombe alla parte che domanda la restituzione.

Nel caso concreto, la Corte osserva che il Tribunale ha correttamente ritenuto insufficiente la prova basata solo sull’incremento dei prezzi “franco fabbrica” e “CIF”, poiché la valutazione deve tenere conto di tutti i costi sostenuti prima della rivendita nell’Unione. Il richiamo ai prezzi “reso sdoganato” non introduce un vincolo esclusivo in astratto, ma riflette il fatto che, nel caso specifico, solo tale livello di prezzo consentiva di verificare se i dazi fossero realmente incorporati nel prezzo di rivendita effettivo.

La Corte conferma quindi che, in assenza di prova inoppugnabile della traslazione, la Commissione poteva legittimamente detrarre i dazi dal prezzo di rivendita al primo acquirente indipendente per costruire il prezzo all’esportazione.

Decisione

La Corte respinge integralmente l’impugnazione e condanna RFA International LP alle spese.

Principi affermati

  • L’aggiornamento dei costi di produzione tra due periodi di inchiesta, quando giustificato dall’evoluzione dei dati economici, non costituisce necessariamente un cambiamento di metodo ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 9.
  • Ai fini dell’articolo 11, paragrafo 10, la prova della traslazione dei dazi antidumping deve essere inoppugnabile e riguardare i prezzi di rivendita effettivamente praticati tenendo conto di tutti i costi rilevanti.
  • In mancanza di tale prova, la Commissione può detrarre i dazi antidumping dal prezzo all’esportazione costruito.

Come è indicizzato

Materiedumpingdazi antidumpingpolitica commerciale comunerestituzione dei dazionere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.