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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01795/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La lite trae origine da un atto di contestazione notificato al contribuente per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2010. Nel giudizio di merito, dopo che il contribuente aveva presentato un'istanza di sospensione ex art. 6 d.l. 119/2018 per valutare l'adesione alla definizione agevolata, la commissione tributaria regionale aveva disposto il rinvio dell'udienza per consultarlo circa l'espressa richiesta di adesione, avvertendo che, in mancanza, si sarebbe proceduto oltre. Tale ordinanza non fu però notificata al contribuente, che risultò assente all'udienza successiva, quando l'appello dell'Ufficio venne accolto. Il contribuente propose quindi revocazione della sentenza di appello ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c., deducendo un errore revocatorio: la decisione si sarebbe fondata sull'inesistente presupposto della comunicazione dell'ordinanza di rinvio dell'udienza, fatto decisivo perché, se informato, egli avrebbe ribadito la volontà di aderire alla definizione della lite. La CTR dichiarò inammissibile il ricorso per revocazione, ritenendo che la lamentata violazione del contraddittorio fosse denunciabile solo con ricorso per cassazione. In Cassazione il contribuente censurò tale pronuncia per contrasto con l'art. 395 c.p.c. e con le norme del processo tributario e dell'art. 6 d.l. 119/2018, insistendo sull'omessa comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso: ha affermato che l'errore di fatto deducibile in revocazione ex art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c. può riguardare anche un dato della realtà processuale, come la regolare comunicazione dell'udienza, se la sentenza impugnata si sia fondata sulla supposizione della sua esistenza o della sua inesistenza in contrasto con gli atti. Ha giudicato non pertinente il richiamo della CTR alla giurisprudenza sulla nullità per difetto di contraddittorio, perché quella pronuncia riguardava la necessità di impugnare con ricorso per cassazione un error in procedendo, non l'ammissibilità della revocazione per errore revocatorio. Ne è conseguito l'accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, in diversa composizione, perché esamini nel merito il ricorso per revocazione e provveda anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c.

    "errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa"

    L'errore revocatorio consiste in una falsa percezione della realtà processuale o materiale, immediatamente rilevabile, che abbia portato a supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti oppure l'inesistenza di un fatto decisivo positivamente risultante dagli atti, purché il fatto non sia stato oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 398, comma 4 c.p.c.

    Il giudizio di revocazione può concorrere con quello di cassazione.

  • art. 6 d.l. 119/2018

    Richiamato dal contribuente quale base della richiesta di definizione agevolata della lite, rilevante nel contesto fattuale ma non decisivo per la soluzione della questione processuale decisa dalla Corte.

  • d.lgs. 546/1992, artt. 36, 64, 65, 66, 67

    Sono stati invocati dal ricorrente in relazione al processo tributario e alla disciplina della revocazione, ma la Corte ha deciso la controversia sul perimetro dell'errore revocatorio ex art. 395 c.p.c.

  • art. 161 c.p.c.

    Richiamato nella motivazione per il principio dell'assorbimento delle nullità nei mezzi di gravame e per la necessità di specifica impugnazione dei vizi della sentenza.

  • art. 327 c.p.c.

    Evocato nel richiamo alla possibilità di impugnazione anche oltre il termine breve, nei limiti del termine lungo, quando ricorrano i presupposti.

Massime di principio

  • L'errore di fatto revocatorio ex art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c. può investire anche un fatto processuale, come la regolare comunicazione dell'udienza o di un provvedimento di rinvio, quando la sentenza abbia supposto un dato mai avvenuto o l'inesistenza di un dato invece risultante dagli atti.
  • Per integrare l'errore revocatorio occorre una svista percettiva, non una valutazione giuridica o processuale: non è revocabile la decisione che abbia consapevolmente esaminato il fatto, sia pure giungendo a una conclusione errata in diritto.
  • La questione della nullità della sentenza per difetto di contraddittorio e quella dell'errore revocatorio sono piani distinti: la prima riguarda il mezzo di gravame ordinario o il ricorso per cassazione; la seconda riguarda l'impugnazione straordinaria quando la decisione sia il frutto di una falsa percezione di un fatto decisivo.
  • Il giudice che dichiari inammissibile una revocazione per asserita non deducibilità del vizio deve verificare se la censura attenga davvero a un error in procedendo oppure, invece, a un errore di fatto risultante dagli atti, potendo in quest'ultimo caso la revocazione essere ammissibile anche se il vizio si innesta su una questione processuale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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