Cassazione Civile, Ordinanza n. 18122/2023 del 23/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di un estratto di ruolo acquisito spontaneamente da una contribuente, che aveva convenuto in giudizio l’ente locale titolare del credito e il concessionario della riscossione. In primo grado il giudice aveva dichiarato inammissibile l’opposizione per tardività; in appello il tribunale aveva confermato la decisione, ritenendo che, quando si contesta la mancata notifica della cartella esattoriale e si deducono anche vizi formali e prescrizione del credito, il rimedio esperibile sia l’opposizione recuperatoria ex art. 7 d.lgs. n. 150/2011, da proporre entro trenta giorni dalla conoscenza dell’estratto di ruolo, e non l’opposizione ex art. 615 c.p.c. Nel ricorso per cassazione la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 112, 615 e 617 c.p.c. e dell’art. 7 d.lgs. n. 150/2011, sostenendo che il tribunale avrebbe erroneamente ricondotto la controversia all’opposizione ex art. 7, mentre ella aveva dedotto non la tardiva contestazione di vizi di notifica di atti presupposti, ma l’inesistenza della cartella esattoriale quale titolo esecutivo mai notificato e, quindi, il difetto originario del diritto dell’amministrazione a procedere all’iscrizione a ruolo. Ha aggiunto che, in mancanza di prova della notifica della cartella, il giudice avrebbe dovuto annullare il debito iscritto a ruolo oppure dichiarare la prescrizione del credito. Tuttavia la Corte ha ritenuto inammissibili le censure, osservando che la ricorrente non aveva rispettato l’onere di autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., perché non aveva indicato in modo specifico dove e come tali questioni fossero state dedotte nei gradi di merito, limitandosi a trascrivere le conclusioni degli atti introduttivi senza riportarne il contenuto rilevante; analogamente, la doglianza sulla prescrizione era generica e non sorretta dalla trascrizione degli atti difensivi necessari a verificare il thema decidendum. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e condannato la ricorrente alle spese in favore del Comune, nulla disponendo nei confronti del concessionario rimasto intimato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero processualmente inammissibili per violazione del principio di autosufficienza, poiché la ricorrente non aveva indicato specificamente negli atti di merito la deduzione delle questioni prospettate in cassazione né ne aveva trascritto il contenuto rilevante. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del Comune resistente e ha posto a suo carico anche l’ulteriore contributo unificato. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata nei confronti del concessionario della riscossione rimasto intimato.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
richiamato come parametro della doglianza, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché dichiara inammissibile il motivo
art. 112 c.p.c.
invocato nel motivo di ricorso, ma non esaminato nel merito per inammissibilità della censura
art. 615 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere l’ammissibilità dell’opposizione esecutiva; la Corte non afferma un principio di merito ma rileva l’inammissibilità del motivo per difetto di autosufficienza
art. 617 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per escludere la decadenza, ma la Corte non decide sulla sua applicabilità per inammissibilità del ricorso
art. 7 d.lgs. n. 150/2011
richiamato nel giudizio di merito e nel ricorso come disciplina dell’opposizione recuperatoria; la Corte non si pronuncia nel merito sulla sua corretta applicazione, limitandosi a dichiarare inammissibile la censura
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
la Corte lo applica come fondamento dell’inammissibilità per difetto di specifica indicazione e trascrizione degli atti processuali rilevanti
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
usato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, quando si deducono questioni che non risultano espressamente trattate nella sentenza impugnata, il ricorrente deve indicare specificamente in quale atto del giudizio di merito le abbia sollevate e trascrivere le parti rilevanti degli atti stessi, altrimenti la censura è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza.
- Non è sufficiente, ai fini dell’ammissibilità del motivo, riportare solo le conclusioni degli atti di primo grado o di appello: occorre riprodurre il contenuto difensivo necessario a verificare se la questione facesse effettivamente parte del thema decidendum del giudizio di merito.
- La Corte di cassazione non può essere chiamata a esaminare questioni nuove o non verificabili sulla base del solo ricorso, soprattutto quando la loro trattazione richiederebbe accertamenti di fatto non compiuti nei gradi di merito.
- Le doglianze relative alla prescrizione del credito e alla corretta individuazione del rimedio oppositivo restano assorbite e non possono essere scrutinabili nel merito se il ricorso difetta dei requisiti di specificità e autosufficienza richiesti dall’art. 366 c.p.c.
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