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Sentenza

Sentenza n. 376/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - del decreto Prot. N. -OMISSIS- (doc. 1), notificato in pari data, emesso dalla Prefettura di -OMISSIS-, recante "DIVIETO DI DETENZIONE ARMI, MUNIZIONI E MATERIE ESPLODENTI" ai sensi dell'art. 39 del T.U.L.P.S. nei confronti del Sig. -OMISSIS-, - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi incluse le informative del Commissariato P.S. di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- (doc. 2); - della comunicazione di avvio del procedimento n. -OMISSIS-/AREA 1/P.A. per l’emissione del decreto di divieto di detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti (doc 4); - di ogni altro atto preordinato, connesso, presupposto e/o consequenziale, anche allo stato ignoto.

Giustizia amministrativa202600131

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio recante il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, nonché gli atti istruttori e la comunicazione di avvio del procedimento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il divieto prefettizio deducendo travisamento dei fatti, insussistenza dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione del principio di proporzionalità e violazione delle norme sul contraddittorio procedimentale. La vicenda traeva origine dalla partecipazione del ricorrente a una violenta lite verificatasi all'esterno di un locale, dopo l'aggressione di un soggetto che aveva riportato lesioni. Il ricorrente contestava, in particolare, il livello della propria partecipazione alla lite e valorizzava l'esito del procedimento penale, conclusosi per remissione di querela. Contestava inoltre la violazione delle garanzie partecipative e richiamava l'art. 10-bis l. 241/1990.

La decisione

Il TAR, previa informazione alle parti della possibilità di definire il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ha respinto il ricorso nel merito per manifesta infondatezza. Ha ritenuto sufficienti e proporzionati gli elementi raccolti dalla Polizia, comprese le dettagliate relazioni e i due pareri di polizia, dai quali emergeva la partecipazione del ricorrente alla violenta lite. Il giudizio sull'affidabilità nell'uso delle armi ha natura preventiva e cautelare, non sanzionatoria, ed è caratterizzato da ampia discrezionalità: è sufficiente anche una situazione solo minimamente indicativa di possibile inaffidabilità, senza necessità di una condanna penale, di una denuncia, di un accertato abuso delle armi o di una specifica pericolosità sociale. Non assumevano rilievo decisivo né le modalità puntuali di partecipazione alla lite né la remissione di querela, che non comportava un accertamento sostanziale dei fatti. È stata esclusa anche la violazione del contraddittorio, poiché l'interessato era stato posto in condizione di difendersi nel procedimento; il richiamo all'art. 10-bis l. 241/1990 è stato ritenuto erroneo, trattandosi di norma applicabile ai procedimenti a impulso di parte. Le spese sono state compensate per giusti motivi.

Norme richiamate

  • art. 39 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    DIVIETO DI DETENZIONE ARMI, MUNIZIONI E MATERIE ESPLODENTI

    Il potere prefettizio di vietare la detenzione di armi è esercitato in funzione preventiva sulla base di una valutazione discrezionale dell'affidabilità del soggetto.

  • art. 11 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    È richiamato nel quadro normativo relativo alle autorizzazioni all'uso e alla detenzione delle armi; la valutazione dell'affidabilità può fondarsi anche su situazioni non riconducibili a condanne o fatti penalmente rilevanti.

  • art. 43 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    È richiamato insieme agli artt. 11 e 39 T.U.L.P.S. quale fondamento della valutazione amministrativa sull'affidabilità in materia di armi.

  • art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    Il preavviso di rigetto è stato ritenuto non applicabile, poiché la norma riguarda i procedimenti a impulso di parte.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando, sentite le parti, la causa risulta manifestamente infondata.

Massime di principio

  • Il divieto prefettizio di detenzione di armi ha natura preventiva e cautelare, non sanzionatoria, ed è fondato su una valutazione discrezionale dell'affidabilità del detentore rispetto al possibile abuso delle armi.
  • Per adottare un divieto di detenzione di armi non è necessario che sussistano una condanna penale, una denuncia, un accertato abuso delle armi o uno specifico giudizio di pericolosità sociale; possono essere sufficienti elementi anche minimamente indicativi di una situazione di inaffidabilità o conflittualità, purché l'apprezzamento amministrativo sia congruamente motivato e non irrazionale.
  • La partecipazione dell'interessato a una violenta lite può fondare il giudizio prefettizio di inaffidabilità nell'uso delle armi, anche quando siano contestati il grado o le modalità della partecipazione e il procedimento penale conseguente si sia concluso per remissione di querela senza accertamento sostanziale dei fatti.
  • Nel procedimento per l'adozione di un divieto di detenzione di armi, l'art. 10-bis l. 241/1990 non trova applicazione in quanto riferito ai procedimenti a impulso di parte; resta comunque necessario che l'interessato sia posto concretamente in condizione di partecipare e difendersi nel procedimento.
  • Il sindacato giurisdizionale sul giudizio prefettizio di affidabilità nell'uso delle armi verifica la sufficienza degli elementi istruttori, la coerenza e la proporzionalità della valutazione, senza sostituire la propria valutazione a quella discrezionale dell'autorità di pubblica sicurezza.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimentoDecisione e riti speciali
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentale

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