Cassazione Penale, Ordinanza n. 07401/2026 del 24/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché generico e non assistito da specifiche critiche al contenuto motivazionale dell'ordinanza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)
La controversia
Il difensore del detenuto ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Firenze che, decidendo su un'istanza ex art. 35-ter ord. pen. per l'accertamento di condizioni detentive in violazione dell'art. 3 CEDU, aveva accolto solo in parte la domanda: riconosciuta una riduzione di pena di 87 giorni e il risarcimento del danno per una parte del periodo detentivo, aveva invece rigettato la richiesta per un ulteriore periodo di 1.074 giorni. Il ricorso deduceva, in modo sostanzialmente generico, che il Tribunale non avrebbe valutato il complesso del trattamento carcerario subito dal detenuto; la Corte rileva però che il provvedimento impugnato aveva già considerato in modo congruo gli altri servizi e benefici carcerari fruiti dal detenuto, come passeggi, scuola e campo sportivo, senza che il ricorrente muovesse censure specifiche sul punto.
Norme richiamate
art. 35-ter ord. pen.
norma richiamata come base dell'istanza volta all'accertamento e al ristoro per detenzione in condizioni inumane o degradanti, ai sensi dei rimedi previsti dall'ordinamento penitenziario
art. 3 CEDU
parametro convenzionale invocato per verificare se le condizioni di detenzione abbiano superato la soglia di trattamento inumano o degradante
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso ordinanze del tribunale di sorveglianza in materia di ristoro per detenzione in condizioni contrarie all'art. 3 CEDU sono necessarie censure specifiche e puntuali; il mero dissenso generico sulla valutazione complessiva del trattamento carcerario non consente il sindacato di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità per genericità del ricorso è giustificata quando il provvedimento impugnato abbia già esaminato in modo congruo gli elementi rilevanti della vita detentiva e il ricorrente non indichi quali passaggi motivazionali siano erronei o illogici.
- In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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