Sentenza n. 885/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’ottemperanza - della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo n. 5952/2017, pubblicata il 14.11.2017 e notificata in formula esecutiva al Comune di Palermo il giorno 08.07.2024; - nonché della sentenza resa in grado di appello dalla Corte d’Appello di Palermo n. 1649/2023, pubblicata il 25.09.2023, notificata in formula esecutiva al Comune di Palermo il giorno 08.07.2024 e passata in giudicato come da attestazione del 28.07.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Comune di Palermo, delle sentenze del Tribunale ordinario di Palermo e della Corte d’Appello di Palermo quanto alla condanna al pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)
Prevale il privato
La controversia
La federazione ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., chiedendo che il Comune di Palermo fosse ordinato a dare esecuzione alle sentenze del Tribunale ordinario di Palermo n. 5952/2017 e della Corte d’Appello di Palermo n. 1649/2023, divenute definitive, mediante il pagamento delle spese di lite dovute per complessivi € 7.472,00, oltre spese generali, IVA, CPA e € 804,00 per spese documentate. Ha inoltre chiesto la nomina di un Commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia dell’amministrazione e la condanna alle spese del giudizio. Il TAR ha rilevato la definitività dei titoli, in particolare dei capi relativi alle spese di lite, nonché il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ordinato al Comune di Palermo di provvedere alla puntuale e completa ottemperanza dei titoli entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato Commissario ad acta il dirigente pro tempore del Dipartimento Enti locali dell’Assessorato regionale Enti locali e Funzione pubblica, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso plesso amministrativo, incaricandolo di provvedere entro ulteriori sessanta giorni su istanza di parte. Il giudice ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza; ha inoltre disciplinato il successivo compenso del Commissario, i termini per la presentazione della parcella e le modalità di deposito telematico degli atti tramite PAT. Il Comune di Palermo è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio in favore della ricorrente, liquidate in € 1.403,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA. Le spese sono state compensate nei confronti dell’altra parte intimata, rimasta non costituita.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di ordinare l’ottemperanza del titolo e di nominare, in caso di persistente inerzia, un Commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni costituisce, insieme alla definitività del titolo, presupposto per l’azione esecutiva o di ottemperanza.
d.P.R. 115/2002
Disciplina la determinazione e liquidazione del compenso e delle spese spettanti al Commissario ad acta, con richiamo agli artt. 55, 56 e 71.
art. 55 d.P.R. 115/2002
È richiamato per la disciplina del rimborso relativo all’utilizzo del mezzo proprio da parte del Commissario ad acta.
art. 56 d.P.R. 115/2002
È richiamato per le ulteriori spese necessarie all’adempimento dell’incarico commissariale.
art. 71 d.P.R. 115/2002
Prevede il termine, sanzionato a pena di decadenza, per la presentazione della parcella del Commissario; il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza.
art. 8 l. 417/1978
Richiamato unitamente alla disciplina regolamentare e ministeriale per il rimborso dell’utilizzo del mezzo proprio.
Massime di principio
- Quando una pubblica amministrazione non esegue una condanna pecuniaria contenuta in un titolo giudiziale definitivo e sia decorso il termine previsto dalla legge per l’adempimento, il creditore può agire in ottemperanza per ottenere l’ordine di pagamento e la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per l’esecuzione e nominare contestualmente un Commissario ad acta destinato a operare, su istanza di parte, entro un ulteriore termine qualora l’amministrazione rimanga inadempiente.
- L’incarico di Commissario ad acta quale ausiliario del giudice ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione cui appartiene il soggetto nominato.
- Il termine per la presentazione della parcella del Commissario ad acta decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico e non dal mero deposito della relazione sull’attività svolta.
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