Sentenza n. 11907/2026 - Roma, Sezione 5Q
PER L’ACCERTAMENTO – PREVIA TUTELA CAUTELARE - DELL’ILLEGITTIMITA’ DEL SILENZIO SERBATO DAL MAECI SULLA RICHIESTA DI FORMALIZZAZIONE DEL VISTO D’INGRESSO PER MOTIVI DI LAVORO SUBORDINATO.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio serbato dal MAECI sulla richiesta di formalizzazione del visto d'ingresso per motivi di lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno agito per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal MAECI sulla richiesta di formalizzazione di un visto d'ingresso per lavoro subordinato, previa tutela cautelare. Con una precedente ordinanza, il TAR aveva rilevato, ai sensi dell'art. 73 c.p.a., seri dubbi sull'ammissibilità del ricorso: la procura alle liti rilasciata da uno dei ricorrenti non risultava tempestivamente conferita nelle forme processuali richieste, alla luce del principio chiarito dalla sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2025. Erano stati inoltre rilevati dubbi sulla legittimazione attiva della potenziale datrice di lavoro. I ricorrenti, pur posti in condizione di replicare, non hanno presentato osservazioni.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo attendibili e non superati i rilievi già formulati nella precedente ordinanza. L'inammissibilità è stata fondata, in particolare, sui dubbi non superati riguardanti la tempestività e le forme della procura alle liti di uno dei ricorrenti e la legittimazione attiva della potenziale datrice di lavoro. La decisione è stata adottata in rito, senza esame della legittimità del silenzio del MAECI e della domanda cautelare. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 73 c.p.a.
Consente al giudice di sottoporre alle parti questioni rilevate d'ufficio prima della decisione; nel caso concreto il TAR ha evidenziato i dubbi di ammissibilità del ricorso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati a fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La mancata replica della parte ai rilievi di inammissibilità prospettati d'ufficio dal giudice ai sensi dell'art. 73 c.p.a. consente al giudice di definire il giudizio in rito sulla base dei dubbi già evidenziati, quando tali rilievi risultino non superati.
- La tempestività e la ritualità del conferimento della procura alle liti costituiscono condizioni di ammissibilità del ricorso; la loro carenza non superata conduce alla declaratoria di inammissibilità.
- La legittimazione attiva deve sussistere in capo a ciascun soggetto che agisce in giudizio; in assenza di una posizione giuridica differenziata, il ricorso può essere dichiarato inammissibile senza esame del merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1428/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1429/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1430/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1431/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1432/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1433/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →