Sentenza del 14/05/2018 n. 1975 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Tarsu - Delibera tariffe giunta comunale - Conseguente illegittimità cartella -- Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta: la cartella di pagamento è stata ritenuta illegittima perché basata su una delibera tariffaria viziata nell'organo emanante. L'illegittimità della delibera delle tariffe TARSU si è riverberata sull'atto consequenziale di riscossione, determinandone l'annullamento o comunque l'inefficacia nei confronti del contribuente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità della cartella TARSU, sostenendo che essa fosse fondata su una delibera di determinazione delle tariffe adottata dalla giunta comunale anziché dal consiglio comunale. Tale provvedimento era quindi affetto da un vizio formale, poiché adottato da un organo privo della competenza necessaria.
Norme richiamate
D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
La disciplina TARSU richiede che la determinazione delle tariffe sia adottata dall'organo comunale competente. L'adozione da parte della giunta, in luogo del consiglio comunale, integra un vizio formale di competenza che rende illegittima la delibera e può travolgere gli atti impositivi fondati su di essa.
Massime di principio
- Un atto di riscossione o impositivo fondato su un atto presupposto illegittimo può essere contestato, poiché il vizio dell'atto originario può riflettersi sull'atto successivo.
- La determinazione di tributi e tariffe locali deve essere adottata dall'organo espressamente individuato dalla legge; la violazione delle regole di competenza può comportare l'illegittimità della delibera.
- Prima di impugnare una cartella o un avviso, è utile verificare non solo il calcolo dell'importo, ma anche la validità degli atti presupposti, inclusi regolamenti e delibere tariffarie.
- L'illegittimità dell'atto presupposto deve essere fatta valere secondo le modalità e i termini processuali applicabili, soprattutto quando l'atto presupposto non sia stato notificato autonomamente al contribuente.
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