Sentenza n. 7186/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. V ter, 7 ottobre 2025 n. 17148, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del GSE di rigetto della richiesta di certificazione dei risparmi energetici per un progetto di retrofit dell’illuminazione pubblica del Comune di Napoli, connesso all’impiego di fondi retrospettivi POI Energia 2007-2013
Esito
Favorevole al resistente (gestore pubblico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società, mandataria del RTI affidatario del servizio comunale di gestione e riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica, aveva impugnato il diniego del GSE relativo al progetto a consuntivo n. CB003383, riguardante l’impianto sotteso alla cabina Campi Flegrei. Il GSE aveva ritenuto non cumulabili i titoli di efficienza energetica richiesti con i fondi retrospettivi POI Energia 2007-2013 utilizzati per gli interventi. Il TAR Lazio aveva respinto il ricorso nel merito. In appello la società ha chiesto la riforma della sentenza. Il GSE ha eccepito l’inammissibilità per difetto di legittimazione attiva, sostenendo che la titolarità del progetto e della posizione direttamente incisa dal diniego spettasse al Comune, mentre la società era delegata soltanto alla gestione amministrativa della pratica; la quota del 50% degli eventuali incentivi riconosciuta contrattualmente al RTI non sarebbe sufficiente a fondare una legittimazione autonoma.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’eccezione di difetto di legittimazione attiva, rilevabile anche d’ufficio in appello, e ha riformato la sentenza del TAR: il ricorso di primo grado è stato dichiarato inammissibile e, conseguentemente, è stato dichiarato inammissibile anche l’appello. Il Comune era il titolare del progetto e la società aveva operato come proponente e delegata nella gestione del procedimento presso il GSE, senza essere titolare di una situazione giuridica direttamente incisa dal potere amministrativo. La partecipazione contrattualmente pattuita al 50% degli incentivi eventualmente riconosciuti fondava soltanto un interesse mediato e indiretto, derivante da un rapporto privatistico, e avrebbe potuto giustificare un intervento adesivo dipendente nel giudizio promosso dal Comune, non un’autonoma azione di annullamento. La questione della cumulabilità degli incentivi non è stata quindi esaminata. Spese del doppio grado compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
10. – L’eccezione di difetto di legittimazione (comunque rilevabile d’ufficio, come detto) è fondata per le ragioni già esposte dalla Sezione in una recente sentenza (n. 6536 del 17 agosto 2026), ai cui principi si intende fare integrale riferimento ex art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
La disposizione consente al giudice di richiamare i principi esposti in una precedente pronuncia della stessa Sezione, ai quali la decisione fa integrale riferimento per fondare il difetto di legittimazione.
Massime di principio
- La legittimazione a impugnare un provvedimento amministrativo spetta a chi è titolare di una situazione giuridica direttamente incisa dall’esercizio del potere pubblico; la titolarità del progetto e la posizione di destinatario dell’effetto amministrativo vanno individuate in base al rapporto pubblicistico regolato dalla normativa.
- La delega conferita da un ente pubblico a un contraente privato per gestire l’iter amministrativo presso un’amministrazione non attribuisce, di per sé, al delegato la legittimazione a impugnare i provvedimenti che incidono direttamente sulla posizione dell’ente titolare.
- Una pattuizione privatistica che riconosca a un contraente una quota degli incentivi eventualmente ottenuti dall’ente pubblico determina un interesse economico mediato e indiretto, ma non è fonte di una posizione di interesse legittimo autonoma contro il provvedimento amministrativo; può, ricorrendone i presupposti, fondare un intervento adesivo dipendente nel giudizio promosso dal titolare della posizione direttamente incisa.
- Il difetto di legittimazione attiva, quale condizione dell’azione, è rilevabile d’ufficio anche in appello; se accertato, comporta l’inammissibilità dell’azione proposta in primo grado e, conseguentemente, dell’appello.
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