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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/734

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/734 della Commissione, del 26 marzo 2026, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di filati di poliammide originari della Repubblica popolare cinese

Normativa europea32026R0734

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce, in via provvisoria, dazi antidumping sulle importazioni di filati di poliammide dalla Repubblica popolare cinese, a seguito di un’inchiesta che ha accertato dumping, pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione e nesso causale tra le importazioni cinesi e il danno subito. La Commissione ha ritenuto inappropriato l’uso dei prezzi e costi interni cinesi per la determinazione del valore normale, in ragione di distorsioni significative nell’economia cinese, e ha costruito il valore normale sulla base di un paese rappresentativo, individuato nella Turchia. Il provvedimento disciplina inoltre le modalità di applicazione delle aliquote individuali, la garanzia doganale, la cessazione della registrazione delle importazioni e i termini per le osservazioni delle parti interessate.

Istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell’UE di filati di poliammide originari della Repubblica popolare cinese.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di filati di filamenti sintetici continui di poliammidi alifatiche, non condizionati per la vendita al minuto, inclusi i monofilamenti sintetici di meno di 67 decitex e le varie tipologie di filati di nylon/poliammide descritti nel regolamento, classificati attualmente ai codici NC 5402 31 00, 5402 45 00, 5402 51 00 e 5402 61 00. Restano esclusi i filati ad alta tenacità di poliammide di cui al codice NC 5402 19 00. Il dazio si applica alle importazioni originarie della RPC; per alcune società cinesi elencate è prevista un’aliquota individuale, mentre per tutte le altre importazioni si applica l’aliquota residuale. Il regolamento è provvisorio, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e opera fino alla fase definitiva del procedimento.

Istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di filati di poliammide originari della Repubblica popolare cinese

Il regolamento si colloca nell’ambito della difesa commerciale dell’Unione e dà attuazione all’articolo 7 del regolamento (UE) 2016/1036. La Commissione conclude provvisoriamente che le importazioni dalla RPC di filati di poliammide sono oggetto di dumping e hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione; per questo istituisce dazi provvisori e disciplina le relative modalità applicative.

Procedura e contesto dell’inchiesta

L’inchiesta è stata aperta il 29 luglio 2025 a seguito di una denuncia presentata il 16 giugno 2025 dalla coalizione ad hoc dei produttori europei di filati di poliammide, ritenuta sufficientemente supportata da elementi prima facie su dumping e pregiudizio. Successivamente è stata disposta la registrazione delle importazioni con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1984.

La Commissione ha coinvolto produttori dell’Unione, produttori esportatori cinesi, importatori, utilizzatori, fornitori e autorità cinesi, consentendo osservazioni, richieste di audizione e controlli in loco ai sensi dell’articolo 16 del regolamento di base. È stato effettuato il campionamento dei produttori dell’Unione e dei produttori esportatori cinesi; nessun importatore indipendente ha collaborato in modo utile al campionamento.

Prodotto oggetto dell’inchiesta e prodotto in esame

Il prodotto oggetto dell’inchiesta consiste in filati di filamenti sintetici continui di poliammidi alifatiche, non condizionati per la vendita al minuto, inclusi i monofilamenti sintetici di meno di 67 decitex e le diverse varianti di filati di nylon o altre poliammidi alifatiche, testurizzati o non testurizzati, semplici, doppi, ritorti o ritorti su ritorto. Sono esclusi i filati ad alta tenacità di poliammide classificati con il codice NC 5402 19 00.

Il prodotto in esame è il medesimo prodotto, quando originario della RPC e classificato nei codici NC 5402 31 00, 5402 45 00, 5402 51 00 e 5402 61 00. La Commissione ha ritenuto che il prodotto esportato, il prodotto venduto nel mercato interno cinese e quello fabbricato nell’Unione siano prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

Definizione del prodotto e richiesta di esclusione

Un utilizzatore, Spitfil, aveva chiesto l’esclusione dei cosiddetti "filati madre di poliammide" sostenendo che non fossero prodotti nell’Unione. La Commissione ha respinto provvisoriamente la richiesta, rilevando che il filato madre è un prodotto intermedio e che i filati monofilamento ottenuti da esso hanno le stesse caratteristiche essenziali e gli stessi impieghi dei filati monofilamento prodotti dall’industria dell’Unione, risultando intercambiabili nelle medesime applicazioni a valle.

Dumping e metodo di calcolo del valore normale

La Commissione ha ritenuto che, alla luce di elementi di prova disponibili e della mancanza di collaborazione del governo della RPC, fosse appropriato applicare l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Di conseguenza, ha escluso l’uso dei prezzi e dei costi interni cinesi per il valore normale, ritenendo che nell’economia cinese esistano distorsioni significative che incidono sui prezzi, sui costi delle materie prime, dell’energia, del lavoro, dei terreni e del finanziamento.

Per la costruzione del valore normale la Commissione ha selezionato la Turchia come paese rappresentativo appropriato, sulla base del livello di sviluppo economico, della produzione del prodotto pertinente e della disponibilità di dati attendibili. Per le SGAV e i profitti ha utilizzato i dati di SASA Polyester Sanayi A.Ş.; il valore delle SGAV è stato fissato al 7,15 % e il profitto al 14,35 %.

Fonti dei costi esenti da distorsioni

Per il calcolo del valore normale, la Commissione ha utilizzato prezzi e costi turchi o internazionali esenti da distorsioni per i fattori produttivi principali: trucioli di poliammide 6, caprolattame, POY/FDY/HOY, DTY/ACY/ATY/TDY/TTY, masterbatch, agente oleoso, tubetti di carta, PTA, diossido di titanio, preparazioni tessili, filati di spandex, lavoro, elettricità, gas, acqua e sottoprodotti/scarti.

La Commissione ha precisato che alcuni valori di riferimento sono stati ottenuti da statistiche commerciali internazionali (GTA), altri dall’Istituto di statistica turco, dall’Autorità di regolamentazione del mercato dell’energia e da fonti ufficiali turche per l’acqua. Sono stati anche considerati gli effetti di eventuali distorsioni nelle importazioni di riferimento, con esclusioni mirate quando necessario.

Margini di dumping provvisori

Sulla base del confronto tra valore normale e prezzo all’esportazione, la Commissione ha fissato i margini di dumping provvisori come segue:

  • gruppo Eversun: 57,7 %;
  • gruppo Highsun: 90,1 %;
  • altre società che hanno collaborato: 67,1 %;
  • tutte le altre importazioni originarie della RPC: 90,1 %.

Per i gruppi e le società indicate, il prezzo all’esportazione è stato determinato sul prezzo realmente pagato o pagabile per le vendite verso l’Unione, con gli adeguamenti necessari per riportarlo al livello franco fabbrica e tenere conto di costi accessori, commissioni, costo del credito, spese bancarie, nolo, assicurazione, dazi e altri oneri.

Pregiudizio all’industria dell’Unione

La Commissione ha accertato che l’industria dell’Unione, composta da dieci produttori, ha subito un pregiudizio notevole. Nel periodo in esame il consumo dell’Unione è diminuito del 15 %, ma le importazioni cinesi sono aumentate del 14 % in volume e hanno guadagnato quota di mercato, passando da circa [19-21] % a [25-29] %.

Contestualmente, i prezzi di importazione dalla RPC sono calati del 20 % e si è registrato un undercutting medio ponderato tra il 42,4 % e il 48,2 % rispetto ai prezzi dell’industria dell’Unione. La produzione dell’Unione è scesa del 25 %, l’utilizzo degli impianti dell’18 %, le vendite del 22 %, e la redditività è passata da un lieve utile nel 2022 a perdite nel resto del periodo; negativi anche flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito.

Nesso di causalità e altri fattori

La Commissione ha ritenuto che il pregiudizio sia stato causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla RPC. Ha esaminato anche altri fattori, tra cui importazioni da paesi terzi, esportazioni dell’industria dell’Unione e contrazione della domanda, concludendo che non interrompono il nesso causale. Le importazioni da Israele erano a prezzi superiori a quelli dell’Unione, quelle dal Vietnam avevano quote troppo contenute, quelle dalla Turchia erano stabili e comparabili ai prezzi dell’Unione.

Quanto alla domanda, la Commissione ha ritenuto che il calo del consumo non spieghi l’intera perdita di vendite dell’industria dell’Unione, poiché il calo effettivo delle vendite è stato superiore a quello della domanda, per effetto dell’aumento delle importazioni cinesi.

Livello delle misure e interesse dell’Unione

La Commissione ha valutato il margine di pregiudizio e ha applicato il criterio del prezzo non pregiudizievole, stimando un profitto di riferimento minimo del 6 % ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 quater, e un costo aggiuntivo legato agli obblighi ambientali e ILO ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 quinquies. Il margine di pregiudizio è risultato superiore ai margini di dumping, per cui la Commissione non ha ritenuto necessario applicare un dazio inferiore al margine di dumping.

In sede di interesse dell’Unione, la Commissione ha concluso che le misure sarebbero nell’interesse dell’industria dell’Unione, non comporterebbero effetti sproporzionati per importatori e utilizzatori e non vi sono motivi per ritenere contraria all’interesse dell’Unione l’adozione delle misure provvisorie.

Dispositivo, garanzie e adempimenti doganali

L’articolo 1 stabilisce i dazi provvisori e le relative aliquote individuali; la loro applicazione è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale valida con una dichiarazione specifica del fabbricante. Le importazioni sono soggette alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.

L’articolo 3 dispone la cessazione della registrazione delle importazioni istituita dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1984 e prevede la conservazione dei dati relativi ai prodotti immessi in consumo non oltre 90 giorni prima dell’entrata in vigore, fino a eventuali misure definitive o alla chiusura del procedimento.

Termine per le osservazioni e entrata in vigore

Le parti interessate possono presentare osservazioni scritte entro 15 giorni di calendario dall’entrata in vigore e chiedere audizione entro 5 giorni di calendario; lo stesso termine di 5 giorni vale per la domanda al consigliere-auditore, che può tuttavia esaminare anche richieste tardive. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Istituzione del dazio antidumping provvisorio

È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di filati di filamenti sintetici continui di poliammidi alifatiche, non condizionati per la vendita al minuto, comprese le varianti indicate nel regolamento e classificati ai codici NC 5402 31 00, 5402 45 00, 5402 51 00 e 5402 61 00, originari della RPC.

Aliquote individuali e dazio residuale

Sono previste aliquote individuali del 57,7 % per il gruppo Eversun, del 90,1 % per il gruppo Highsun, del 67,1 % per le altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato; per tutte le altre importazioni originarie della RPC si applica il 90,1 %. Sono indicati anche i codici addizionali TARIC (88BB, 88BC, 8999 e quelli dell’allegato).

Condizione documentale per l’aliquota individuale

L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente una specifica dichiarazione del responsabile della società esportatrice, con indicazione del volume, del prodotto, del fabbricante e del codice TARIC. In mancanza, si applica il dazio residuale.

Garanzia doganale

L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.

Osservazioni e audizioni

Le parti interessate possono presentare osservazioni scritte entro 15 giorni di calendario dall’entrata in vigore del regolamento e chiedere un’audizione con la Commissione o con il consigliere-auditore entro 5 giorni di calendario.

Cessazione della registrazione delle importazioni

Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni istituita dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1984. I dati relativi ai prodotti immessi in consumo non oltre 90 giorni prima dell’entrata in vigore restano conservati fino a eventuali misure definitive o alla chiusura del procedimento.

Entrata in vigore e natura provvisoria

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Le risultanze sono espressamente provvisorie e suscettibili di modifica nella fase definitiva.

Come è indicizzato

Materiedazi antidumpingpolitica commercialedifesa commercialeunione doganale

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