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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/722

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/722 della Commissione, del 26 marzo 2026, che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/3172 per quanto riguarda l’attuazione del punto di accesso unico dell’ABE e il suo uso da parte degli enti, diversi dagli enti piccoli e non complessi, per la pubblicazione delle loro informative

Normativa europea32026R0722

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2024/3172 per adeguare le modalità di pubblicazione delle informative prudenziali degli enti al nuovo punto di accesso unico dell’ABE. Introduce formati uniformi e regole tecniche per la trasmissione, la convalida e la pubblicazione delle informazioni, distinguendo gli enti diversi dagli enti piccoli e non complessi. Proroga inoltre il regime transitorio e rinvia di un anno l’abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/637, in coerenza con il rinvio dell’applicazione dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato.

Modifica delle norme tecniche di attuazione sulla pubblicazione delle informative prudenziali degli enti, con disciplina del punto di accesso unico ABE e proroga del regime transitorio.

Ambito di applicazione

Si applica agli enti soggetti agli obblighi di informativa previsti dalla parte otto, titoli II e III, del regolamento (UE) n. 575/2013, con distinzione tra enti diversi dagli enti piccoli e non complessi e questi ultimi. Riguarda la trasmissione all’ABE delle informative da pubblicare tramite il punto di accesso unico, i formati PDF e XBRL-csv, la convalida tecnica, la pubblicazione sul sito web dell’ABE e alcune misure transitorie per le informative con date di riferimento 2025. Il regolamento opera nell’ordinamento degli Stati membri ed è direttamente applicabile; reca anche un adeguamento del regime di cessazione e abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/637.

Modifica delle norme tecniche di attuazione per la pubblicazione delle informative prudenziali degli enti

Il regolamento interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2024/3172 per adeguare le modalità di pubblicazione delle informative prudenziali degli enti al sistema centralizzato dell’Autorità bancaria europea (ABE), il cosiddetto punto di accesso unico. La finalità è garantire interoperabilità, comparabilità, trasparenza e accessibilità delle informazioni, oltre a consentire controlli tecnici automatici sui dati trasmessi.

Contesto normativo e finalità della modifica

La modifica si inserisce nel quadro del regolamento (UE) n. 575/2013, come successivamente emendato, in particolare per effetto del regolamento (UE) 2024/1623, che ha centralizzato sul sito web dell’ABE la pubblicazione delle informative degli enti diversi dagli enti piccoli e non complessi. Il considerando richiama anche il rinvio della data di applicazione dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato al 1o gennaio 2027, disposto dal regolamento delegato (UE) 2025/1496, come ragione per estendere le disposizioni transitorie e rinviare l’abrogazione del regolamento (UE) 2021/637.

Ambito soggettivo e oggettivo

Le nuove regole riguardano gli enti soggetti agli obblighi di informativa previsti dalla parte otto, titoli II e III, del regolamento (UE) n. 575/2013. Il regime pienamente nuovo riguarda gli enti diversi dagli enti piccoli e non complessi, mentre per questi ultimi viene mantenuto un approccio distinto e differito, motivato dall’esigenza di predisporre strumenti informatici proporzionati.

Formati e contenuto delle informative

Gli enti diversi dagli enti piccoli e non complessi devono trasmettere all’ABE le informazioni da pubblicare in due formati: PDF e XBRL-csv.

La relazione in PDF deve essere unica e completa, leggibile da utenti umani e dispositivi automatici, e includere:

  • tutte le informazioni quantitative e qualitative da pubblicare ai sensi della parte otto, titoli II e III, del regolamento (UE) n. 575/2013, salvo quelle dell’articolo 450;
  • le informazioni qualitative di corredo richieste dai modelli di informativa;
  • eventuali ulteriori informazioni supplementari necessarie per adempiere all’articolo 431, paragrafo 4;
  • l’attestazione scritta e gli elementi fondamentali della politica formale dell’ente richiesti dall’articolo 431, paragrafo 3;
  • le informazioni pertinenti sui dati omessi, secondo orientamenti e istruzioni ABE.

Le informazioni di cui all’articolo 450 devono invece essere presentate in una relazione distinta in PDF. Le informazioni quantitative contenute nei moduli devono essere trasmesse separatamente in formato XBRL-csv, secondo le soluzioni informatiche pubblicate sul sito dell’ABE.

Regole di deposito, convalida e ripresentazione

Le presentazioni in PDF e XBRL-csv, così come le eventuali ripresentazioni, devono seguire la convenzione sui nomi e le istruzioni pratiche contenute nelle norme di deposito pubblicate dall’ABE. Se è necessaria una ripresentazione, gli enti devono ripresentare l’intero modulo contenente le informazioni interessate.

Il punto di accesso unico dell’ABE effettua al momento del deposito una verifica automatica di conformità con l’articolo 24 bis e respinge le informazioni non conformi. In caso di rigetto, gli enti sono informati automaticamente e devono ripresentare i dati corretti senza indebito ritardo.

Pubblicazione e notifiche

Una volta ricevute le informazioni, l’ABE pubblica sul proprio sito web i fascicoli del punto di accesso unico senza indebito ritardo. Se intervengono gravi problemi tecnici, la pubblicazione può avvenire solo dopo la loro risoluzione, con indicazione della causa del ritardo. Dopo la pubblicazione, il sistema invia automaticamente agli enti una notifica elettronica che conferma che le informazioni sono state rese pubbliche.

Disposizioni transitorie per il 2025

Per le informative con date di riferimento 30 giugno 2025, 30 settembre 2025 e 31 dicembre 2025, se la trasmissione al punto di accesso unico non è tecnicamente possibile senza ritardo, gli enti possono pubblicare le informazioni richieste sul proprio sito web o, in assenza di sito web, in un altro luogo appropriato. La successiva trasmissione all’ABE dovrà avvenire una volta risolte le difficoltà tecniche.

Rapporti con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/637

Il regolamento stabilisce una disciplina transitoria per il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2021/637: esso cessa di applicarsi dal 1o gennaio 2025, salvo l’articolo 15 e gli allegati XXIX e XXX, che continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2026, ma solo ai fini dell’articolo 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/3172. L’abrogazione formale del regolamento (UE) 2021/637 decorre dal 31 dicembre 2026.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Proroga del regime transitorio fino al 31 dicembre 2026

L’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2024/3172 è sostituito prevedendo che, fino al 31 dicembre 2026, gli enti continuino a provvedere all’informativa conformemente all’articolo 15 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/637.

Formati di presentazione al punto di accesso unico ABE

Per gli enti diversi dagli enti piccoli e non complessi è previsto l’invio all’ABE delle informazioni da pubblicare in formato PDF e in formato XBRL-csv. È richiesta una relazione completa in PDF comprensiva delle informazioni quantitative e qualitative, dell’attestazione scritta e degli elementi fondamentali della politica formale ex articolo 431, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, nonché di ulteriori informazioni richieste ex articolo 431, paragrafo 4. Le informazioni di cui all’articolo 450 sono presentate in una relazione distinta in PDF; le informazioni quantitative dei moduli sono presentate separatamente in XBRL-csv.

Regole di deposito e ripresentazione

Le relazioni PDF e i documenti XBRL-csv, incluse le ripresentazioni, devono rispettare la convenzione sui nomi e le istruzioni pratiche contenute nelle norme di deposito pubblicate dall’ABE. In caso di ripresentazione, gli enti devono ripresentare l’intero modulo contenente le informazioni interessate.

Convalida tecnica e respingimento automatico

Il punto di accesso unico ABE verifica automaticamente la conformità delle informazioni presentate rispetto all’articolo 24 bis e respinge i dati non conformi. In caso di rigetto, l’ABE informa gli enti interessati, che devono ripresentare senza indebito ritardo le informazioni nella forma e nelle modalità corrette.

Pubblicazione sul sito web dell’ABE e notifiche

L’ABE pubblica senza indebito ritardo i fascicoli ricevuti nel punto di accesso unico. In caso di ritardi dovuti a seri problemi tecnici, la pubblicazione avviene una volta risolti i problemi, con spiegazione del ritardo. Dopo la pubblicazione, il sistema invia una notifica elettronica automatica agli enti interessati.

Disposizioni transitorie per le informative 2025

Per le informative con date di riferimento 30 giugno 2025, 30 settembre 2025 e 31 dicembre 2025, se non è tecnicamente possibile presentare i dati al punto di accesso unico senza ritardo, gli enti pubblicano le informazioni sul proprio sito web o, in mancanza, in altro luogo appropriato, trasmettendole poi all’ABE quando le difficoltà tecniche siano risolte.

Cessazione e abrogazione del regolamento (UE) 2021/637

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 cessa di applicarsi dal 1o gennaio 2025, salvo l’articolo 15 e gli allegati XXIX e XXX, che continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2026 solo ai fini dell’articolo 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/3172. Il regolamento (UE) 2021/637 è abrogato a decorrere dal 31 dicembre 2026.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materievigilanza bancariarequisiti prudenzialiinformativa societariatecnologia regolamentaremercato interno

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