Regolamento (UE) 2026/716
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/716 della Commissione, del 26 marzo 2026, recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2328 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/328 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame intermedio parziale, limitato al pregiudizio, e del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2337 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1452 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame intermedio completo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento corregge errori materiali presenti in due atti di esecuzione della Commissione che avevano modificato i dazi antidumping e compensativi sui prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della RPC. Le rettifiche riguardano soprattutto la denominazione di alcune società, i codici addizionali TARIC e le aliquote applicabili alle "altre importazioni". La Commissione precisa che la correzione non ha effetti finanziari complessivi, poiché l’aliquota combinata resta invariata. Le modifiche si applicano retroattivamente dal 26 novembre 2025.
Rettifica di errori materiali nei regolamenti di esecuzione UE 2025/2328 e 2025/2337 relativi ai dazi antidumping e compensativi sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle rettifiche di tabelle e riferimenti contenuti nei regolamenti di esecuzione (UE) 2025/2328 e (UE) 2025/2337, riguardanti le importazioni nell’Unione di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese. Incide sui livelli di dazio compensativo e antidumping applicabili a specifiche società/gruppi elencati nei TARIC e alle altre importazioni originarie della RPC. Le rettifiche operano a decorrere dal 26 novembre 2025; il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in GUUE ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Rettifica dei dazi antidumping e compensativi sui prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese
Il regolamento interviene per correggere errori materiali contenuti nei regolamenti di esecuzione (UE) 2025/2328 e (UE) 2025/2337, adottati nell’ambito delle misure di difesa commerciale sui prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della RPC. Le rettifiche riguardano denominazioni societarie, codici TARIC e aliquote da applicare, senza modificare la logica complessiva delle misure né l’effetto finanziario complessivo, che rimane invariato per via dell’aliquota combinata.
Contesto normativo e finalità
La Commissione richiama i regolamenti di base in materia di antidumping e sovvenzioni, cioè il regolamento (UE) 2016/1036 e il regolamento (UE) 2016/1037, nonché i precedenti atti di esecuzione che avevano modificato i dazi vigenti. Dalla prassi applicativa delle autorità doganali nazionali sono emerse incongruenze tra i due regolamenti modificativi, tali da rendere necessario un intervento di rettifica per garantire coerenza, chiarezza e corretta applicazione delle misure.
Ambito oggettivo delle rettifiche
Il regolamento non istituisce nuove misure, ma modifica ex post i contenuti dei regolamenti di esecuzione (UE) 2025/2328 e (UE) 2025/2337. In particolare:
- rettifica i riferimenti alle società comprese nei gruppi interessati, allineando le denominazioni tra i due atti;
- inserisce o conferma i codici addizionali TARIC per le imprese specificamente elencate;
- corregge le aliquote di riferimento per la categoria residuale delle "Tutte le altre importazioni originarie della RPC";
- chiarisce il perimetro soggettivo di applicazione dei dazi rispetto alle società già presenti nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 1379/2014.
Correzioni relative al dazio compensativo (regolamento UE 2025/2328)
Il considerando 155 e l’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2328 sono sostituiti con nuove tabelle che riportano le aliquote corrette del dazio compensativo. Le principali indicazioni sono le seguenti:
- Taishan Fiberglass Inc.: 10,2 %, codice TARIC B990;
- Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd.: 5,8 %, codice TARIC A983;
- Chongqing Polycomp International Corporation: 9,7 %, codice TARIC B991;
- PPG Sinoma Jinjing Fiber Glass Company Ltd: 10,2 %, codice TARIC B992;
- Xingtai Jinniu Fiberglass Co., Ltd: codice TARIC B993;
- Weiyuan Huayuan Composite Material Co., Ltd: codice TARIC B994;
- Changshu Dongyu Insulated Compound Materials Co., Ltd: codice TARIC B995;
- Glasstex Fiberglass Materials Corp.: codice TARIC B996;
- tutte le altre importazioni originarie della RPC: 10,3 %, codice TARIC A999.
Correzioni relative al dazio antidumping (regolamento UE 2025/2337)
Il considerando 335 e l’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2337 vengono analogamente sostituiti. La tabella riepilogativa dei dazi cumulati e quella del solo dazio antidumping definitivo sono aggiornate per rendere coerenti i dati con le rettifiche effettuate. In particolare:
- Taishan Fiberglass Inc.: dazio antidumping 23 %, dazio compensativo 10,2 %;
- Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd.: dazio antidumping 17,2 %, dazio compensativo 5,8 %;
- Chongqing Polycomp International Corporation: dazio antidumping 20,5 %, dazio compensativo 9,7 %;
- PPG Sinoma Jinjing Fiber Glass Company Ltd e le imprese collegate elencate: dazio antidumping 23 %, dazio compensativo 10,2 %;
- tutte le altre importazioni originarie della RPC: dazio antidumping 22,9 %, dazio compensativo 10,3 %.
Effetti temporali
Le rettifiche producono effetto a decorrere dal 26 novembre 2025, cioè dalla data di entrata in vigore dei regolamenti corretti. Il nuovo regolamento, invece, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La scelta di una decorrenza retroattiva serve a sanare gli errori materiali nei testi originari e ad assicurare continuità applicativa delle misure doganali.
Rilevanza pratica per operatori e consulenti
Per gli operatori del commercio internazionale e per i professionisti che assistono imprese importatrici, il regolamento impone di utilizzare le aliquote e i codici TARIC rettificati per le importazioni interessate. La correzione è particolarmente rilevante per la classificazione doganale, per il calcolo dei dazi dovuti e per la gestione degli eventuali conguagli legati alla decorrenza retroattiva delle rettifiche.
Disposizioni principali
Correzione del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2328
Sono rettificati il considerando 155 e l’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2328. La tabella delle aliquote di dazio compensativo viene sostituita per indicare correttamente le società interessate, i relativi codici addizionali TARIC e l’aliquota per "Tutte le altre importazioni originarie della RPC", fissata al 10,3 % invece del 10,2 %. Viene inoltre precisata la corrispondenza tra le società del gruppo CNBD/CNBM e le denominazioni delle società costituenti il gruppo, come già indicate nel regolamento di esecuzione (UE) 2025/2337.
Correzione del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2337
Sono rettificati il considerando 335 e l’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2337. La tabella relativa ai dazi antidumping e compensativi cumulati e quella del dazio antidumping definitivo sono sostituite per allineare i nomi delle società, i codici TARIC e le aliquote. In particolare, il dazio antidumping per "Tutte le altre importazioni originarie della RPC" viene corretto al 22,9 % invece del 23 %, mentre il dazio compensativo per la stessa categoria resta al 10,3 %.
Chiarimenti sui soggetti interessati e sui codici TARIC
Per ragioni di chiarezza, il regolamento sostituisce riferimenti generici a società collaborate o a gruppi societari con l’indicazione esplicita delle imprese interessate e dei rispettivi codici addizionali TARIC, tra cui B990, A983, B991, B992, B993, B994, B995, B996 e A999. È inoltre chiarito che il dazio antidumping applicabile a tutte le altre importazioni si applica anche alle società precedentemente elencate nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 1379/2014 che non hanno collaborato nel riesame intermedio completo.
Decorrenza e applicazione retroattiva
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma le rettifiche si applicano a decorrere dal 26 novembre 2025, data di entrata in vigore dei regolamenti di esecuzione (UE) 2025/2337 e (UE) 2025/2328.
Base giuridica e natura obbligatoria
La Commissione adotta il regolamento sulla base del regolamento (UE) 2016/1036, in particolare l’articolo 11, paragrafo 3, e l’articolo 14, paragrafo 1, e del regolamento (UE) 2016/1037, in particolare l’articolo 19 e l’articolo 24, paragrafo 1. Il testo è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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