Regolamento (UE) 2026/731
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/731 della Commissione, del 27 marzo 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/808 per quanto riguarda le disposizioni transitorie e alcune disposizioni relative al campionamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro tecnico del regolamento di esecuzione (UE) 2021/808 in materia di metodi analitici e campionamento per i controlli ufficiali sui residui di sostanze farmacologicamente attive. La modifica principale consiste nella proroga del periodo transitorio, per consentire agli Stati membri di completare la nuova validazione dei metodi fino al 31 dicembre 2027. Vengono inoltre chiarite le regole di campionamento dei mangimi e introdotta una specifica sulla dimensione del campione per le uova di struzzo.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/808 per prorogare il regime transitorio sui metodi analitici e precisare alcune regole di campionamento, in particolare per i mangimi e per le uova di struzzo.
Ambito di applicazione
Si applica ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri sui residui di sostanze farmacologicamente attive impiegate negli animali destinati alla produzione di alimenti, nonché al campionamento connesso a tali controlli nei mangimi e in alcune matrici di origine animale. Riguarda i laboratori autorizzati e i laboratori nazionali di riferimento che eseguono screening e conferma nell’ambito dei piani nazionali di controllo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646. Le disposizioni si applicano in tutti gli Stati membri ed è regolamento direttamente applicabile; è testo rilevante ai fini del SEE. Sono richiamate esclusioni/integrazioni operative specifiche per i mangimi, che restano campionati secondo il regolamento (CE) n. 152/2009, con applicazione selettiva di alcune regole del regolamento (UE) 2021/808.
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/731: modifica del regolamento (UE) 2021/808 in materia di campionamento e periodo transitorio
Il regolamento interviene sul quadro tecnico dei controlli ufficiali relativi ai residui di sostanze farmacologicamente attive negli animali destinati alla produzione di alimenti. L’atto, adottato sulla base dell’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/625, mira soprattutto a gestire la transizione verso i nuovi requisiti di validazione dei metodi analitici e a chiarire alcune regole di campionamento, anche alla luce delle difficoltà segnalate dagli Stati membri nel completare la nuova validazione entro il termine originario.
Ambito e finalità della modifica
Il regolamento non disciplina ex novo i controlli ufficiali, ma modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/808, che stabilisce le norme sul rendimento dei metodi analitici, sull’interpretazione dei risultati e sui metodi di campionamento per i residui di sostanze farmacologicamente attive. I riferimenti ai piani nazionali di controllo richiamano il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646, nel cui ambito possono essere prelevati i campioni relativi anche ai mangimi. Il considerando evidenzia che, per questa specifica matrice, occorre coordinare le regole dell’allegato II del regolamento 2021/808 con i metodi di campionamento già previsti dal regolamento (CE) n. 152/2009.
Campionamento dei mangimi
L’articolo 1 sostituisce l’articolo 6 del regolamento 2021/808. La regola generale resta che gli Stati membri assicurino il prelievo, la manipolazione e l’etichettatura dei campioni secondo i metodi dettagliati dell’allegato II del regolamento. Per i mangimi, però, il regolamento rinvia ai metodi di campionamento dell’allegato I del regolamento (CE) n. 152/2009, integrandoli con le prescrizioni dell’allegato II, punti 5, 6 e 7, del regolamento 2021/808. Il considerando specifica che il rinvio è necessario perché l’allegato I del regolamento 152/2009 non contiene prescrizioni dettagliate sulla comunicazione delle procedure di campionamento né sul trasporto e sulla conservazione dei campioni, profili che servono per l’esecuzione dei controlli ufficiali sui residui nei mangimi.
Proroga del regime transitorio sui metodi analitici
L’articolo 2 modifica l’articolo 7 del regolamento 2021/808 e proroga al 31 dicembre 2027 il regime transitorio per i metodi validati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento. In tale periodo continuano ad applicarsi le prescrizioni dell’allegato I, punti 2 e 3, della decisione 2002/657/CE. La proroga sostituisce il termine precedente, che sarebbe scaduto il 10 giugno 2026, e risponde alla necessità, evidenziata dai considerando, di concedere più tempo ai laboratori nazionali di riferimento e ai laboratori di controllo ufficiali per completare la nuova validazione di tutti i metodi per tutte le matrici.
Dimensione dei campioni e uova di struzzo
Con l’articolo 3 viene sostituito il punto 1 dell’allegato II del regolamento 2021/808, che disciplina l’entità dei campioni. La dimensione minima deve essere definita nel piano nazionale di controllo dei residui e deve essere sufficiente a consentire ai laboratori autorizzati di effettuare i procedimenti analitici necessari per screening e conferma. Vengono poi fissate regole specifiche:
- per pollame, acquacoltura, conigli, selvaggina d’allevamento, rettili e insetti, il campione può essere costituito da uno o più animali, secondo i requisiti dei metodi analitici;
- per le uova, il campione è di almeno 12 uova;
- per le uova di struzzo, la dimensione del campione è di un uovo.
È inoltre previsto che, se nello stesso campione devono essere analizzate diverse categorie di sostanze con metodi analitici differenti, la dimensione del campione debba essere aumentata di conseguenza.
Entrata in vigore
L’articolo 4 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, secondo la formula tipica dei regolamenti UE.
Disposizioni principali
Campionamento e manipolazione dei campioni
L’articolo 6 del regolamento (UE) 2021/808 è sostituito per stabilire che gli Stati membri devono garantire che i campioni siano prelevati, manipolati ed etichettati secondo i metodi dettagliati di campionamento di cui all’allegato II del regolamento. Per i mangimi, il campionamento deve avvenire conformemente ai metodi dell’allegato I del regolamento (CE) n. 152/2009 e, per quanto necessario, all’allegato II, punti 5, 6 e 7, del regolamento (UE) 2021/808.
Proroga del periodo transitorio per i metodi analitici
L’articolo 7 è modificato per prevedere che, fino al 31 dicembre 2027, continuino ad applicarsi le prescrizioni dell’allegato I, punti 2 e 3, della decisione 2002/657/CE ai metodi validati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento. La proroga tiene conto delle difficoltà dichiarate dagli Stati membri nel completare la nuova validazione di tutti i metodi e per tutte le matrici entro il termine precedente del 10 giugno 2026.
Entità minima dei campioni e uova di struzzo
Nell’allegato II del regolamento (UE) 2021/808, il punto 1 è sostituito per precisare che l’entità minima dei campioni è definita nel piano nazionale di controllo dei residui e deve consentire ai laboratori di eseguire screening e conferma. Per pollame, acquacoltura, conigli, selvaggina d’allevamento, rettili e insetti, il campione è costituito da uno o più animali secondo le prescrizioni dei metodi analitici; per le uova il campione è di almeno 12 uova; per le uova di struzzo, la dimensione del campione è di un uovo. Se nello stesso campione devono essere analizzate diverse categorie di sostanze con metodi diversi, la dimensione del campione deve essere aumentata di conseguenza.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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