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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/784

Regolamento (UE) 2026/784 della Commissione, del 26 marzo 2026, che modifica il regolamento (CE) n. 748/2009 per aggiornare l’elenco degli operatori aerei che svolgono una delle attività di trasporto aereo che figurano nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32026R0784

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’elenco degli operatori aerei previsto dal regolamento (CE) n. 748/2009, in collegamento con il sistema EU ETS disciplinato dalla direttiva 2003/87/CE. La modifica si limita a sostituire l’allegato con un elenco aggiornato di operatori e del relativo Stato membro di riferimento, sulla base degli ultimi dati Eurocontrol. Il testo ribadisce che l’inclusione nel sistema ETS dipende dall’effettivo svolgimento di attività di trasporto aereo rilevanti, non dalla sola iscrizione nell’elenco. Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Aggiornamento dell’elenco degli operatori aerei soggetti al sistema UE di scambio delle quote di emissione (EU ETS) ai sensi della direttiva 2003/87/CE, mediante sostituzione dell’allegato del regolamento (CE) n. 748/2009.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori aerei che svolgono una delle attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE e che, ai fini dell’articolo 18 bis, paragrafo 3, della stessa direttiva, rientrano nell’elenco degli operatori aerei con Stato membro di riferimento. L’aggiornamento riguarda l’elenco contenuto nell’allegato del regolamento (CE) n. 748/2009 e si fonda sui dati Eurocontrol più recenti; dal 2024 l’elenco deve essere aggiornato ogni due anni, inserendo gli operatori che hanno svolto l’attività rilevante e rimuovendo quelli che non l’hanno svolta nei quattro anni civili consecutivi precedenti. Il regolamento ha efficacia generale, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è anche rilevante ai fini del SEE.

Aggiornamento dell’elenco degli operatori aerei ai fini EU ETS

Il regolamento della Commissione modifica il regolamento (CE) n. 748/2009 per aggiornare l’elenco degli operatori aerei con Stato membro di riferimento nell’ambito del sistema europeo di scambio delle quote di emissione disciplinato dalla direttiva 2003/87/CE. L’intervento si fonda sull’articolo 18 bis, paragrafo 3, lettera b), della direttiva e si colloca nel meccanismo periodico di revisione dell’elenco previsto dal 2024.

Contesto normativo e finalità

La Commissione ricorda che il regolamento (CE) n. 748/2009 stabilisce l’elenco degli operatori aerei che hanno svolto, dal 1° gennaio 2006 o successivamente, una delle attività di trasporto aereo rilevanti ai sensi dell’allegato I della direttiva 2003/87/CE, indicando per ciascuno lo Stato membro di riferimento. Il considerando chiarisce inoltre che l’assoggettamento di un operatore all’EU ETS non deriva dalla sola presenza nell’elenco, ma dall’effettivo svolgimento delle attività di trasporto aereo indicate dalla direttiva.

Criterio di aggiornamento dell’elenco

Dal 2024 l’elenco deve essere aggiornato ogni due anni. In tale sede devono essere:

  • inseriti gli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/CE;
  • rimossi gli operatori che non hanno svolto tale attività nei quattro anni civili consecutivi precedenti l’aggiornamento.

L’elenco aggiornato è predisposto sulla base degli ultimi dati forniti da Eurocontrol sugli operatori aerei che hanno effettuato le attività rilevanti.

Modifica apportata dal regolamento

La modifica normativa è essenziale e puntuale: l’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato del regolamento (CE) n. 748/2009 con l’allegato del presente regolamento. Il nuovo allegato contiene l’elenco aggiornato degli operatori aerei, suddiviso per Stato membro di riferimento e corredato del numero di identificazione CRCO, del nome dell’operatore e dello Stato dell’operatore.

Effetti pratici per gli operatori e per gli Stati membri

Per gli operatori aerei e per gli adempimenti connessi all’EU ETS, il regolamento ha funzione prevalentemente ricognitiva e di aggiornamento dell’elenco ufficiale. Gli Stati membri mantengono il proprio ruolo di riferimento rispetto agli operatori indicati, mentre la verifica dell’assoggettamento sostanziale al sistema ETS resta ancorata ai criteri sostanziali della direttiva 2003/87/CE.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e reca la menzione di testo rilevante ai fini del SEE.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato del regolamento (CE) n. 748/2009

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato del regolamento (CE) n. 748/2009 con l’allegato del presente regolamento. L’allegato contiene l’elenco aggiornato degli operatori aerei e indica, per ciascuno, il numero di identificazione CRCO, il nome dell’operatore e lo Stato dell’operatore.

Criterio di aggiornamento e collegamento con la direttiva 2003/87/CE

I considerando chiariscono che l’elenco è redatto in base all’articolo 18 bis, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2003/87/CE. Dal 2024 l’elenco deve essere aggiornato ogni due anni per includere gli operatori che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo dell’allegato I della direttiva e per eliminare quelli che non hanno svolto tale attività nei quattro anni civili consecutivi precedenti l’aggiornamento.

Indipendenza tra iscrizione nell’elenco e applicazione dell’EU ETS

Il regolamento precisa che l’inclusione di un operatore aereo nell’EU ETS non dipende dall’inserimento nell’elenco della Commissione, ma dall’effettivo esercizio di una delle attività di trasporto aereo previste dall’allegato I della direttiva 2003/87/CE.

Base informativa dell’aggiornamento

L’elenco aggiornato è redatto sulla base degli ultimi dati forniti da Eurocontrol relativi agli operatori aerei che hanno svolto le attività di trasporto aereo rilevanti ai fini della direttiva 2003/87/CE.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

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