Regolamento (UE) 2026/767
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/767 della Commissione, del 26 marzo 2026, recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in modo puntuale la geografia delle restrizioni applicabili alla peste suina africana nell’Unione, sostituendo integralmente gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Le modifiche tengono conto dei nuovi focolai segnalati in Germania, Italia, Lituania e Polonia, nonché dei miglioramenti epidemiologici registrati in alcune aree, con conseguente riclassificazione di zone tra restrizioni I, II e III e istituzione/aggiornamento di aree infette. L’intervento ha natura eminentemente tecnica e urgente, con efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Aggiornamento degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sulle misure speciali di controllo della peste suina africana, con ridefinizione delle zone soggette a restrizioni e delle aree infette nell’Unione.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli Stati membri dell’Unione interessati da focolai o variazioni della situazione epidemiologica della peste suina africana, in particolare Germania, Italia, Lituania, Polonia, ma anche altri Stati membri elencati negli allegati per le zone di restrizione I, II e III. Riguarda suini detenuti e selvatici, nonché i relativi prodotti e i movimenti connessi, mediante la sostituzione integrale degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione; l’allegato II contiene inoltre indicazioni di applicazione temporale per specifiche aree in Polonia.
Aggiornamento delle misure speciali di controllo della peste suina africana
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/767 della Commissione interviene per adeguare gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che disciplina le misure speciali di controllo della peste suina africana nell’Unione. L’intervento risponde all’evoluzione della situazione epidemiologica, caratterizzata da nuovi focolai in alcuni Stati membri e da miglioramenti in specifiche aree, con l’obiettivo di contenere la diffusione della malattia e preservare la circolazione sicura di animali e prodotti.
Contesto normativo
La Commissione richiama il regolamento (UE) 2016/429, c.d. normativa in materia di sanità animale, in particolare l’articolo 71, paragrafo 3, e l’articolo 259, paragrafi 1 e 2. Sono inoltre richiamati il regolamento delegato (UE) 2020/687, che integra le norme di prevenzione e controllo delle malattie elencate, e il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che costituisce il quadro di riferimento per le restrizioni legate alla peste suina africana.
Nei considerando la Commissione sottolinea che la peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può incidere gravemente sulla redditività dell’allevamento, sui movimenti intracomunitari e sulle esportazioni verso paesi terzi. La natura dinamica dell’epidemiologia della malattia giustifica aggiornamenti frequenti delle zone interessate.
Ambito territoriale e tipologia di misure
Il regolamento si applica mediante la sostituzione dei due allegati del regolamento 2023/594:
- l’allegato I, che elenca le zone soggette a restrizioni I, II e III;
- l’allegato II, che elenca le aree istituite a livello dell’Unione come zone infette o come zone soggette a restrizioni, comprese zone di protezione e di sorveglianza.
Le modifiche riguardano numerosi territori di Germania, Italia, Lituania, Polonia e altri Stati membri già compresi negli elenchi, con riclassificazioni tra i diversi livelli di restrizione in funzione del rischio epidemiologico e della presenza o assenza di focolai in suini selvatici o detenuti.
Principali aggiornamenti per Stato membro
Germania
Le aree di Germania sono oggetto di rideterminazione dei confini delle zone soggette a restrizioni I e II, soprattutto in relazione a nuovi focolai in suini selvatici nel Land Renania settentrionale-Vestfalia. I considerando evidenziano l’aumento del rischio e la conseguente necessità di elevare talune aree da restrizioni I a restrizioni II, oltre a ricalibrare i confini territoriali.
Italia
Per l’Italia, alcune aree delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte passano da zone soggette a restrizioni II a zone soggette a restrizioni I, in ragione dell’assenza di focolai in suini detenuti e selvatici nel periodo di riferimento. Altre aree italiane precedentemente in restrizione I vengono soppresse dagli elenchi, sempre sulla base delle giustificazioni fornite dall’autorità italiana e dell’efficacia delle misure di controllo applicate. L’allegato contiene un elenco estremamente dettagliato di comuni e porzioni di comuni per Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia.
Lituania
In Lituania, una parte della contea di Vilnius è riclassificata da zona soggetta a restrizioni III a zona soggetta a restrizioni II, per assenza di focolai in suini detenuti negli ultimi tre mesi, pur permanendo la presenza della malattia nei suini selvatici. L’allegato II contiene inoltre una zona infetta in Polonia connessa a un focolaio in suini selvatici.
Polonia
La Polonia è il Paese con gli aggiornamenti più estesi: vengono aggiunte o ridefinite numerose aree in restrizione I e II, sia per focolai in suini selvatici sia per adattamento del perimetro delle zone a rischio. Nell’allegato II figurano anche aree istituite come zone infette, con termini di applicazione specifici per alcune porzioni territoriali.
Valutazione del rischio e criteri di delimitazione
La Commissione precisa che la delimitazione delle zone restrittive si fonda sulla situazione epidemiologica locale e generale, sul livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia e sui principi scientificamente concordati richiamati negli orientamenti UE sulla PSA, tenendo conto anche del codice sanitario WOAH per gli animali terrestri. Le aree attorno ai focolai sono considerate nella definizione delle nuove zone, per ragioni di prevenzione e contenimento.
Effetti pratici per gli operatori
Le modifiche incidono direttamente su:
- movimentazione di suini detenuti e selvatici;
- movimentazione di prodotti di origine suina;
- gestione delle attività di allevamento, biosicurezza e sorveglianza;
- eventuali limitazioni agli scambi intracomunitari e alle esportazioni.
Per gli operatori economici, la rilevanza pratica è nella corretta identificazione della zona applicabile al sito produttivo o al luogo di provenienza degli animali, poiché il regime restrittivo varia sensibilmente tra zone I, II, III e aree infette.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La Commissione sottolinea l’urgenza dell’intervento, proprio in ragione del grave rischio di diffusione della peste suina africana nell’Unione.
Disposizioni principali
Sostituzione degli allegati I e II del regolamento (UE) 2023/594
L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 con il testo riportato nell’allegato del nuovo regolamento. In tal modo vengono aggiornate le liste delle zone soggette a restrizioni I, II e III e delle aree istituite come zone infette o soggette a restrizioni a livello dell’Unione.
Aggiornamento delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana
Le modifiche riflettono l’evoluzione epidemiologica nei diversi Stati membri: in particolare, nuove infestazioni in aree precedentemente indenni hanno comportato l’inserimento o il rafforzamento di restrizioni, mentre alcune aree italiane e lituane sono state riclassificate o soppresse dagli elenchi in ragione dell’assenza di focolai per i periodi indicati nei considerando (dodici mesi per alcune aree italiane; tre mesi per una parte della contea di Vilnius in Lituania).
Aggiornamento delle aree infette in Polonia
L’allegato II elenca le aree istituite come zone infette a seguito di un focolaio di peste suina africana in suini selvatici in Polonia, con indicazione del termine ultimo di applicazione per specifiche aree. Sono richiamate, tra le altre, aree nella provincia di Koszalin e nella provincia di Sławno, con date di applicazione fino al 4.5.2026 e al 10.6.2026 per talune porzioni territoriali.
Base giuridica e coordinamento con il quadro UE di sanità animale
Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) 2016/429, in particolare sugli articoli 71, paragrafo 3, e 259, paragrafi 1 e 2. Nei considerando è richiamato anche il regolamento delegato (UE) 2020/687 per le misure di controllo delle malattie di categoria A in animali selvatici e il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 come atto da modificare.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è espressamente dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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