Regolamento (UE) 2026/772
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/772 della Commissione, del 26 marzo 2026, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna le liste di paesi terzi e zone da cui è consentito l’ingresso nell’Unione di determinati prodotti avicoli, alla luce di nuovi dati epidemiologici comunicati dal Regno Unito e dagli Stati Uniti. Da un lato, sospende o limita l’autorizzazione per alcune nuove zone colpite da focolai recenti di HPAI negli Stati Uniti; dall’altro, ripristina l’autorizzazione per alcune zone del Regno Unito e degli Stati Uniti rispetto a focolai precedenti, ritenuti ormai gestiti con adeguate misure di abbattimento, pulizia e disinfezione. Le modifiche si attuano tramite aggiornamento degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e producono effetti immediati dopo la pubblicazione.
Modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per aggiornare le autorizzazioni all’ingresso nell’Unione di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da specifiche zone del Regno Unito e degli Stati Uniti.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori e alle autorità competenti coinvolti nell’importazione nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame, nonché di carni fresche di pollame e selvaggina da penna, provenienti da paesi terzi, territori o loro zone elencati negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. L’intervento riguarda in particolare talune zone del Regno Unito e degli Stati Uniti interessate da focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI). Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/772 della Commissione
Il regolamento aggiorna gli elenchi dell’Unione relativi alle zone da cui è consentito l’ingresso di talune partite avicole e di prodotti avicoli, in applicazione del quadro della normativa UE in materia di sanità animale. La finalità è duplice: gestire il rischio connesso ai nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) e, al tempo stesso, riaprire il commercio da zone per le quali le autorità dei paesi interessati hanno fornito garanzie sanitarie ritenute adeguate.
Contesto normativo
Il provvedimento si inserisce nel sistema del regolamento (UE) 2016/429, che consente l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale solo se i paesi terzi, territori o zone sono elencati conformemente all’articolo 230, paragrafo 1. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce poi le prescrizioni sanitarie che le partite devono soddisfare, mentre il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 contiene gli elenchi operativi delle zone autorizzate. Gli allegati V e XIV di tale atto sono quelli rilevanti rispettivamente per il pollame e materiale germinale di pollame, e per le carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Valutazione della situazione epidemiologica
La Commissione prende atto, da un lato, dei nuovi focolai di HPAI notificati dagli Stati Uniti il 20 marzo 2026 in Michigan, Maryland e Pennsylvania, confermati tra il 13 e il 17 marzo 2026. Le autorità statunitensi hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km e applicato una politica di abbattimento totale. Dall’altro lato, sono state esaminate le informazioni aggiornate fornite dal Regno Unito il 24 marzo 2026 e dagli Stati Uniti il 17 marzo 2026 in relazione a precedenti focolai, accompagnate dall’indicazione di avvenuta pulizia e disinfezione successiva all’abbattimento totale.
Modifiche all’allegato V: pollame e materiale germinale
L’allegato V del regolamento (UE) 2021/404 è modificato per aggiornare le voci del Regno Unito e degli Stati Uniti nella parte 1, sezione B, e nella parte 2. Per il Regno Unito, vengono sostituite le righe relative alle zone GB-2.445, GB-2.449, GB-2.450, GB-2.459, GB-2.461, GB-2.464 e GB-2.465, con indicazione delle rispettive date di conferma dei focolai e delle date di riferimento della restrizione o del ripristino. Per gli Stati Uniti, vengono sostituite le righe relative alle zone US-2.1142, US-2.1161 e US-2.1172 e sono aggiunte le nuove zone US-2.1332, US-2.1333, US-2.1334 e US-2.1335.
Le nuove zone statunitensi corrispondono a aree circolari di 10 km di raggio: due nel Kent County, Michigan; una nel Cecil County, Maryland; una nel Lancaster County, Pennsylvania. Le zone sono descritte con coordinate geografiche precise e rimangono collegate alle restrizioni applicabili per le categorie di pollame e materiale germinale elencate in tabella.
Modifiche all’allegato XIV: carni fresche di pollame e selvaggina da penna
Anche l’allegato XIV, parte 1, sezione B, è aggiornato in parallelo. Le voci del Regno Unito relative alle zone GB-2.445, GB-2.449, GB-2.450, GB-2.459, GB-2.461, GB-2.464 e GB-2.465 sono sostituite per ripristinare l’ingresso di carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalle aree interessate. Le voci statunitensi US-2.1142, US-2.1161 e US-2.1172 sono modificate, mentre le nuove zone US-2.1332, US-2.1333, US-2.1334 e US-2.1335 vengono aggiunte anche per questa categoria di prodotti.
Razionale della Commissione
La Commissione afferma che, sulla base delle informazioni ricevute, le misure adottate da Regno Unito e Stati Uniti forniscono garanzie sufficienti affinché le zone precedentemente sospese non siano più considerate una minaccia per la sanità pubblica o animale nell’Unione. Per le nuove zone statunitensi colpite dai focolai più recenti, invece, è necessario sospendere l’ingresso per proteggere lo status sanitario dell’Unione.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La scelta di un’entrata in vigore immediata è motivata dall’esigenza di evitare perturbazioni ingiustificate degli scambi e di reagire tempestivamente all’evoluzione epidemiologica.
Disposizioni principali
Base giuridica e coordinamento con la normativa di sanità animale
Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) 2016/429, in particolare sugli articoli 230, paragrafo 1, e 232, paragrafo 1, lettera b), e si coordina con il regolamento delegato (UE) 2020/692, che fissa le prescrizioni sanitarie per l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale.
Aggiornamento degli elenchi di ammissibilità per il Regno Unito
Negli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404 vengono aggiornate le voci relative a varie zone del Regno Unito (tra cui GB-2.445, GB-2.449, GB-2.450, GB-2.459, GB-2.461, GB-2.464 e GB-2.465), per ripristinare l’autorizzazione all’ingresso nell’Unione di partite di pollame/materiale germinale e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da tali zone, sulla base delle informazioni epidemiologiche aggiornate fornite dal Regno Unito.
Nuove restrizioni e aggiornamento delle zone negli Stati Uniti
Per gli Stati Uniti, l’allegato V viene modificato per inserire nuove zone soggette a restrizione (US-2.1332, US-2.1333, US-2.1334 e US-2.1335) in relazione a nuovi focolai di HPAI in Michigan, Maryland e Pennsylvania. Le zone sono descritte come aree circolari di 10 km di raggio attorno agli stabilimenti interessati. Le voci esistenti per US-2.1142, US-2.1161 e US-2.1172 sono inoltre aggiornate.
Ripristino dell’accesso per alcune zone degli Stati Uniti
Negli allegati V e XIV vengono anche aggiornate le voci relative a precedenti focolai negli Stati Uniti, in particolare nella zona dello Stato dell’Indiana, sulla base delle informazioni trasmesse dalla Commissione e delle misure di contenimento adottate. La Commissione ritiene che le garanzie fornite siano sufficienti per consentire nuovamente l’ingresso nell’Unione dalle zone interessate non più considerate minaccia per la sanità animale o pubblica.
Effetti sulle categorie di prodotti interessate
Le modifiche riguardano due gruppi di prodotti: da un lato, partite di pollame e materiale germinale di pollame; dall’altro, carni fresche di pollame e selvaggina da penna. In allegato sono richiamate le categorie interessate dalle varie zone, tra cui BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20, nonché POU e RAT per l’allegato XIV.
Entrata in vigore e urgenza
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il considerando finale evidenzia la necessità di applicare le modifiche con urgenza per tenere conto dei nuovi focolai di HPAI negli Stati Uniti ed evitare inutili perturbazioni degli scambi con il Regno Unito e gli Stati Uniti.
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