Sentenza n. 8333/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento, previa sospensione, - del provvedimento di rigetto, prot. n. 3625 01-12-2025, comunicato a mezzo pec ai difensori in data 03.12.2025, relativamente alla classe “A-21”, reso in sede di riedizione provvedimentale in evidente elusione del giudicato della sentenza ottemperata Tar Lazio n. 14711/2025 (RG 2696/2022), pubblicata il 24.07.2025, con la quale veniva accertata la illegittimità del mancato riconoscimento della qualifica professionale conseguita in Romania ed avente valore equipollente all’abilitazione all’insegnamento ai sensi delle Direttive 2005/36/CE e 2013/55/CE; - nonché di ogni altro atto o provvedimento diverso da quello sopra citato e/o comunque presupposto, successivo, conseguente e, comunque, connesso a quelli impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di parziale diniego del riconoscimento della qualifica professionale conseguita in Romania, limitatamente alla classe di concorso A-21 Geografia
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento in Italia del titolo abilitativo all'insegnamento conseguito in Romania ai sensi della direttiva 2005/36/CE e della normativa nazionale di recepimento. Dopo precedenti dinieghi annullati dal TAR, l'Amministrazione ha adottato un nuovo provvedimento, riconoscendo soltanto la classe di concorso A-45 e negando, tra le altre, la classe A-21. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi; difetto di istruttoria e di motivazione; elusione del giudicato formatosi sulla precedente sentenza del TAR, che imponeva una comparazione concreta e sostanziale tra il percorso professionale rumeno e quello italiano; violazione della libertà di stabilimento, della direttiva 2005/36/CE, del d.lgs. n. 206/2007 e dei principi affermati dall'Adunanza Plenaria nelle sentenze nn. 18-22 del 2022; mancata valutazione di eventuali misure compensative; disparità di trattamento, illogicità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta; violazione dell'art. 4, comma 2-bis, del d.l. n. 115/2005 e degli artt. 3, 51 e 97 Cost. Il ricorrente ha inoltre valorizzato il superamento del concorso, l'immissione in ruolo e l'anno di prova nella classe A-21. Nel corso del giudizio ha delimitato il proprio interesse alla sola classe A-21.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata all'esito della camera di consiglio cautelare, ai sensi dell'art. 60 c.p.a., e ha accolto il ricorso nei limiti della classe A-21. Ha ritenuto fondato il motivo relativo alla violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, rilevando che l'Amministrazione non aveva comunicato i motivi ostativi e aveva così impedito al ricorrente di presentare osservazioni, in una vicenda nella quale il contributo partecipativo era particolarmente rilevante per la necessaria comparazione dei percorsi formativi. Ha inoltre accolto le censure di difetto di istruttoria e motivazione: il Ministero si era limitato a richiamare motivazioni già annullate, affermando apoditticamente che un percorso professionale consente l'abilitazione in una sola materia, senza indicare adeguate basi normative o giurisprudenziali e senza svolgere la comparazione concreta tra formazione, competenze ed esperienza maturate in Romania e requisiti italiani. Il giudice ha ravvisato anche l'elusione del giudicato, poiché la riedizione del potere non aveva dato effettiva esecuzione all'ordine di riesame. L'Amministrazione dovrà pertanto riesaminare l'istanza del 26 luglio 2016, limitatamente alla classe A-21 Geografia, valutando comparativamente i percorsi dei due Stati, anche previo parere del Ministero dell'Università e della Ricerca, e verificando l'eventuale necessità di misure compensative ai sensi dell'art. 14 della direttiva 2005/36/CE. Il provvedimento impugnato è stato annullato e il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata all'esito della camera di consiglio cautelare, dopo aver sentito le parti.
art. 55 c.p.a.
Richiamato in relazione alla domanda cautelare incidentale.
art. 10-bis l. 241/1990
Impone la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza; la sua omissione ha impedito il contraddittorio procedimentale e l'apporto collaborativo dell'interessato.
direttiva 2005/36/CE
Richiede la verifica comparativa delle qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro e consente l'adozione di misure compensative proporzionate quando necessarie.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
Prevede la possibilità di adottare misure compensative, specifiche e proporzionate, all'esito della comparazione tra le competenze possedute e quelle richieste nello Stato ospitante.
direttiva 2013/55/UE
Richiamata nell'ambito della disciplina europea del riconoscimento delle qualifiche professionali.
d.lgs. 206/2007
Costituisce la normativa nazionale richiamata per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in altro Stato dell'Unione europea.
d.lgs. 15/2016
Richiamato quale modifica del d.lgs. n. 206/2007 nella disciplina nazionale del riconoscimento delle qualifiche professionali.
art. 49 TFUE
Tutela la libertà di stabilimento, rilevante nel riconoscimento delle qualifiche professionali ottenute in altro Stato membro.
art. 4, comma 2-bis, d.l. 115/2005
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate.
art. 3 Cost.
Richiamato dal ricorrente tra i parametri costituzionali asseritamente violati.
art. 51 Cost.
Richiamato dal ricorrente tra i parametri costituzionali asseritamente violati.
art. 97 Cost.
Richiamato dal ricorrente tra i parametri costituzionali asseritamente violati.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro, l'amministrazione competente deve effettuare una comparazione concreta e sostanziale tra le conoscenze, le competenze, la durata, il livello e la qualità del percorso formativo e professionale estero e i requisiti previsti dall'ordinamento nazionale per l'accesso alla professione.
- Il diniego, anche parziale, del riconoscimento di una qualifica professionale estera non può fondarsi su affermazioni apodittiche o su richiami generici a principi dell'ordinamento nazionale: l'amministrazione deve indicare il percorso logico-giuridico seguito, le pertinenti basi normative e le ragioni specifiche della non equivalenza rispetto alla classe professionale richiesta.
- Quando dalla comparazione emergano differenze tra la formazione estera e i requisiti nazionali, l'amministrazione deve valutare in concreto se le competenze già acquisite soddisfino integralmente o parzialmente le condizioni di accesso e, ove necessario, adottare misure compensative specifiche e proporzionate.
- La riedizione del potere successiva all'annullamento giurisdizionale deve rispettare effettivamente le prescrizioni conformative della sentenza; il mero richiamo delle motivazioni già annullate, senza svolgere l'istruttoria e la comparazione imposte dal giudice, integra elusione del giudicato.
- La comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990 è necessaria quando l'apporto dell'interessato può contribuire all'accertamento dei fatti e alla valutazione comparativa, soprattutto in procedimenti tecnici di riconoscimento professionale; la sua omissione lede le garanzie partecipative.
- Il riconoscimento della qualifica professionale estera deve essere valutato con riferimento alla specifica professione o classe richiesta e alla concreta esperienza professionale dell'interessato, senza poter escludere automaticamente l'equivalenza sulla base di categorie astratte.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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