Cassazione Civile, Ordinanza n. 34946/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da un verbale di accertamento di violazione del codice della strada, notificato all'interessato secondo modalità e tempi ritenuti tardivi dal giudice di merito. Il Giudice di pace aveva rigettato l'opposizione proposta contro il verbale, ma in appello il Tribunale aveva accolto il gravame ritenendo fondata la censura sulla tardività della notificazione. Il comune, soccombente in appello, ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha censurato la statuizione di tardività della notifica del verbale; con il secondo ha lamentato la liquidazione delle spese del giudizio di appello in violazione dei parametri del d.m. n. 55 del 2014 e senza adeguata motivazione, soprattutto perché la causa era di valore inferiore a 1.100 euro e le spese erano state determinate in misura molto superiore ai valori tabellari.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta la decisione di merito sulla tardività della notifica, poiché in materia di sanzioni amministrative stradali l'amministrazione deve consultare entrambe le banche dati previste dalla legge per individuare il luogo di notificazione, e l'ipotesi residuale che consente una decorrenza diversa del termine opera solo quando l'impossibilità di individuare il destinatario dipenda da situazioni imputabili al trasgressore, non dall'attività dell'amministrazione. Ha invece accolto il secondo motivo, reputando manifestamente fondata la doglianza sulle spese, poiché la liquidazione era ampiamente eccedente i valori tabellari per una causa di modesto valore e non era stata sorretta da alcuna motivazione idonea a giustificare il significativo scostamento. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente alla censura accolta, con rinvio al Tribunale di Cagliari in diversa composizione anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 201 cod. strada
novanta giorni, a seguito della modifica apportata con l'art. 36 della l. n. 120 del 2010
il verbale deve essere notificato entro il termine di 90 giorni dalla violazione, salvo l'ipotesi residuale in cui non sia individuabile il luogo della notifica per mancanza dei dati nei registri previsti dalla legge; tale eccezione opera solo se la difficoltà dipende da condotte o omissioni del trasgressore, non dall'amministrazione.
art. 36 della L. n. 120 del 2010
ha modificato il termine di notificazione del verbale di violazione del codice della strada portandolo a novanta giorni.
artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c.
hanno consentito la trattazione in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore in presenza di manifesta inammissibilità o infondatezza di un motivo e manifesta fondatezza dell'altro.
d.m. n. 55 del 2014
la liquidazione delle spese deve restare entro i parametri tabellari; se il giudice si discosta ulteriormente dai valori minimi o massimi, deve motivare in modo da rendere controllabili le ragioni dello scostamento e la sua entità.
Massime di principio
- In materia di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, quando la contestazione immediata non sia possibile, la notificazione del verbale deve avvenire entro il termine di legge; l'eccezione che consente una decorrenza diversa del termine è di stretta interpretazione e richiede che l'individuazione del destinatario o del luogo di notifica sia impedita da dati mancanti nei registri previsti, con difficoltà non imputabili all'amministrazione.
- L'amministrazione che procede alla notificazione del verbale deve utilizzare tutte le banche dati richiamate dalla disciplina di settore per individuare correttamente il destinatario; non può invocare la proroga del termine quando l'incertezza dipenda da una ricerca incompleta o comunque da carenze dell'attività amministrativa.
- In tema di liquidazione delle spese processuali secondo il d.m. n. 55 del 2014, il giudice ha discrezionalità solo entro il perimetro minimo-massimo dei parametri tabellari; ogni ulteriore scostamento richiede una motivazione specifica, controllabile e proporzionata, specie quando il valore della causa sia modesto.
- La violazione dell'obbligo di motivare uno scostamento significativo dai parametri tariffari comporta la cassazione della statuizione sulle spese, con rinvio al giudice di merito per una nuova liquidazione.
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