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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3039/2024 del 24/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo del 14/04/2023 finalizzato alla confisca diretta (fino a euro 73.446,00) per il reato indicato nel capo 208 (indebita compensazione di crediti inesistenti e falsi in autocertificazioni). Il motivo centrale dedotto era il vizio per mancata valutazione nel merito a causa del ritenuto difetto di legittimazione dei difensori per assenza di valida procura speciale: la difesa sosteneva che, quanto meno con riferimento alle somme riferibili al soggetto indagato personalmente, non era necessaria procura speciale e che la procura prodotta doveva essere interpretata come conferita anche nella veste di legale rappresentante della società.

La decisione

Decisione parzialmente favorevole al ricorrente. La Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata solo con riferimento alle somme riferibili direttamente alla persona fisica di Renaioli Cristiano (euro 14.710,06; euro 9.447,83; euro 25.011,52), ritenendo che per tali somme non era necessaria procura speciale e disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno perché si pronunci sull'istanza di riesame proposta dall'indagato. Ha invece dichiarato inammissibile il ricorso con riferimento alla somma di euro 24.276,59 dovuta alla società (terzo estraneo al reato), ritenendo la procura speciale non idonea a conferire il potere di impugnare per conto dell'ente. Ha condannato la società al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 100 cod. proc. pen.

    Richiesto che il difensore del terzo interessato (es. la società) sia munito di procura speciale per proporre istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo; la mera nomina difensiva non è sufficiente quando si agisce per conto di un ente terzo rispetto al reato.

  • art. 182, comma 2, cod. proc. civ. (richiamata)

    La regola civile sulla sanatoria della rappresentanza non è applicabile per regolarizzare il difetto di procura speciale nelle impugnazioni penali inerenti provvedimenti di sequestro preventivo; pertanto il difetto non può essere sanato con analoghe previsioni civili.

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Regola la competenza e la trasmissione degli atti: in caso di annullamento senza rinvio, gli atti vanno trasmessi al giudice competente perché si pronunci sulla domanda originaria.

  • art. 13-bis D.lgs. n. 74/2000

    Norma citata nel capo di imputazione come aggravante/criterio di qualificazione del fatto illecito fiscale contestato; rilevante ai fini della formulazione dell'accusa e dell'entità del profitto contestato.

  • artt. 96, 122, 322 cod. proc. pen. (citate dal ricorrente)

    Norme evocati nella censura del ricorrente ma non decisive nella motivazione della Corte; la decisione si è concentrata principalmente su questioni di legittimazione alla impugnazione e sulla procura speciale ex art. 100.

Massime di principio

  • Se il bene sottoposto a sequestro è intestato o riconducibile a un terzo estraneo al reato (es. la società), il difensore che agisce per conto di tale terzo deve essere munito di procura speciale ai sensi dell'art. 100 c.p.p.; la mera nomina difensiva non è sufficiente.
  • Se la somma o il bene sequestrato è attribuibile direttamente all'indagato in proprio, i suoi difensori possono proporre l'istanza di riesame senza procura speciale: è sufficiente il mandato difensivo.
  • La procura speciale deve consentire di evincere chiaramente la veste in cui è conferita (se in favore dell'indagato o del legale rappresentante dell'ente); una procura ambigua o non idonea può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione per la parte terza.
  • Il difetto di rappresentanza non può essere sanato richiamando dispositivi di regolarizzazione propri del processo civile (art. 182 c.p.c.) quando si tratta di impugnazioni penali relative a provvedimenti di sequestro.
  • In caso di decisione cautelare complessa è possibile una valutazione parziale: il giudice di legittimità può annullare l'ordinanza limitatamente a talune posizioni (es. quelle personali dell'indagato) e trasmettere gli atti al giudice competente perché decida nel merito.
  • Chi propone impugnazioni per conto di una società deve porre particolare attenzione alla forma e al contenuto della procura speciale: il rischio di inammissibilità può comportare anche condanna alle spese e sanzioni (ammenda) se l'appello è ritenuto temerario o doloso.

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