Sentenza n. 1303/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento di atto di data sconosciuta, mai notificato ed informalmente comunicato dalla Parte Pubblica in data 1 ottobre 2024, con cui la scuola “Istituto Comprensivo -OMISSIS-”, ha assegnato per l’anno scolastico 2024-2025, al minore -OMISSIS- 18 ore di insegnante di sostegno, in assenza di PEI – Piano Educativo Individualizzato, per numero di ore inferiore a quello altrimenti previsto per gli altri alunni (30 settimanali) tra l’altro disapplicando l’ultimo PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO emesso con riguardo al minore per l’anno scolastico, 2022/2023, ed in contrasto con quanto ordinato dal TAR Campania – Sede di Napoli con cui è stato riconosciuto al minore -OMISSIS- un numero di ore di insegnamento di sostegno pari a 24 settimanali e di ogni atto conseguente e/o preordinato a quelli qui indicati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: assegnazione di 18 ore settimanali di insegnante di sostegno al minore per l'anno scolastico 2024-2025, adottata in assenza di PEI e in asserito contrasto con un precedente provvedimento giudiziario
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'assegnazione al minore di 18 ore settimanali di insegnamento di sostegno, lamentando l'assenza di un Piano Educativo Individualizzato per l'anno scolastico 2024-2025, la determinazione di un numero di ore inferiore rispetto a quello previsto per altri alunni e la disapplicazione dell'ultimo PEI, relativo all'anno scolastico 2022-2023. Hanno inoltre dedotto il contrasto dell'assegnazione con un precedente provvedimento del TAR Campania che aveva riconosciuto al minore 24 ore settimanali di sostegno. Il Collegio ha tuttavia rilevato che il ricorso depositato telematicamente non era sottoscritto con firma digitale, né risultava sottoscritto con modalità analogica tradizionale. Ha inoltre rilevato che la copia informatica della procura alle liti conferita su supporto cartaceo non recava la rituale asseverazione, in formato e con firma digitale, prescritta dalla disciplina del processo amministrativo telematico. Con ordinanza del 4 luglio 2025 il ricorrente era stato onerato di regolarizzare, entro quindici giorni dalla comunicazione del deposito dell'ordinanza, il deposito del ricorso e della procura, con espresso avviso delle conseguenze della mancata regolarizzazione. L'incombente non è stato adempiuto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per mancata regolarizzazione, nel termine perentorio assegnato, dei vizi relativi alla sottoscrizione digitale del ricorso e all'asseverazione digitale della procura alle liti. Il Collegio non ha esaminato nel merito la legittimità dell'assegnazione delle ore di sostegno né le censure relative all'assenza del PEI, alla riduzione delle ore e al contrasto con il precedente provvedimento giudiziario. Le spese di lite sono state compensate per eque ragioni. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi e di quelli idonei a rivelare lo stato di salute.
Norme richiamate
art. 136 c.p.a.
Richiede, nell'ambito del processo amministrativo telematico, il deposito degli atti secondo le modalità prescritte, inclusa la sottoscrizione digitale quando prevista.
art. 9 d.P.C.M. n. 40/2016
Disciplina le modalità di sottoscrizione e deposito telematico del ricorso; la mancata sottoscrizione conforme rende necessaria la regolarizzazione disposta dal giudice.
art. 8, comma 2, d.P.C.M. n. 40/2016
Richiede la rituale asseverazione, in formato e con firma digitale, della copia informatica della procura alle liti conferita su supporto cartaceo.
art. 73 c.p.a.
È richiamato quale base dell'avviso alle parti circa le conseguenze della mancata regolarizzazione dell'atto nel termine assegnato.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Consente e impone l'oscuramento dei dati personali nei casi previsti, in particolare quando la diffusione possa rivelare dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Rileva per la tutela dei dati relativi alla salute e per l'oscuramento disposto nella diffusione del provvedimento.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato tra i presupposti normativi della protezione dei dati personali nella diffusione della decisione.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione al trattamento e alla protezione delle categorie particolari di dati, inclusi quelli relativi alla salute.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo telematico, la mancata sottoscrizione conforme del ricorso e l'irregolare formazione della copia informatica della procura alle liti possono essere oggetto di un ordine giudiziale di regolarizzazione entro un termine perentorio.
- Quando il giudice assegna un termine perentorio per regolarizzare il ricorso e la procura, informando la parte che l'inadempimento potrà determinare conseguenze processuali preclusive, la mancata regolarizzazione consente di definire il giudizio senza esaminare il merito delle censure sostanziali.
- La copia informatica di una procura alle liti conferita su supporto cartaceo deve essere corredata dalla rituale asseverazione secondo le modalità digitali previste dalla disciplina del processo amministrativo telematico.
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