Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 259/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento previa concessione di misure cautelari del provvedimento del Questore della Provincia di -OMISSIS-in data 22 ottobre 2025, con il quale è stata disposta l’archiviazione dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale, presentata dal ricorrente in data 18 maggio 2024;

Giustizia amministrativa202502638

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Questore di archiviazione dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore ha archiviato la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, deducendo principalmente la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 per mancata comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. Ha inoltre dedotto violazione degli artt. 3, 10 e 21-octies della legge n. 241/1990, violazione degli artt. 10, 11, 42 e 43 del T.U.L.P.S., nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria, illogicità, ingiustizia manifesta, motivazione erronea o insufficiente, travisamento dei fatti ed errore nei presupposti. L'amministrazione aveva affermato nel provvedimento di avere comunicato brevi manu il preavviso di archiviazione, ma non risultava prodotta alcuna ricevuta di consegna né un verbale attestante l'avvenuta comunicazione. Il ricorrente negava di avere ricevuto il preavviso. Il provvedimento indicava altresì l'assenza del modello Unilav valido per la proroga del contratto stagionale, l'assenza della domanda di verifica della quota per lavoro subordinato e l'avvenuto godimento del periodo massimo di soggiorno per lavoro stagionale.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza ex art. 60 c.p.a. e ha accolto l'unica censura decisiva. La mera affermazione contenuta nel provvedimento circa l'avvenuta consegna brevi manu del preavviso non prova l'effettiva comunicazione, poiché il pubblico ufficiale non aveva attestato di avere personalmente eseguito l'adempimento né che esso fosse avvenuto in sua presenza. Il valore di prova legale dell'atto pubblico ex art. 2700 c.c. copre il contenuto estrinseco dell'atto, cioè i fatti compiuti dal pubblico ufficiale o avvenuti in sua presenza, ma non la veridicità intrinseca delle dichiarazioni riportate. Negata dal ricorrente la ricezione del preavviso, spettava all'amministrazione dimostrarla mediante ricevuta di consegna o verbale; tale prova mancava e il Ministero non si era costituito. La mancata comunicazione del preavviso è stata quindi ritenuta provata anche ai sensi dell'art. 64, comma 2, c.p.a. Il provvedimento di archiviazione è stato annullato, senza che il giudice si pronunciasse sulla definitiva sussistenza dei requisiti sostanziali per il rilascio del permesso, rimessi alle ulteriori valutazioni dell'amministrazione. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il preavviso dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza costituisce un adempimento procedimentale la cui effettiva comunicazione deve essere provata dall'amministrazione.

  • art. 60 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in camera di consiglio quando ricorrono le relative condizioni, previo avviso alle parti.

  • art. 2700 c.c.

    L’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché’ delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

    La prova legale dell'atto pubblico riguarda il contenuto estrinseco, non la veridicità del fatto dichiarato quando il pubblico ufficiale non attesti di averlo direttamente compiuto o che sia avvenuto in sua presenza.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite.

    La mancata contestazione dell'amministrazione costituita, o la sua mancata costituzione con conseguente assenza di prova contraria, può concorrere alla dimostrazione del fatto allegato dalla parte, nei limiti indicati dalla norma.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Ha costituito la base per l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamati quale ulteriore base per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La mera dichiarazione dell'amministrazione, contenuta nel provvedimento finale, di avere comunicato al destinatario il preavviso di rigetto o di archiviazione non dimostra di per sé l'effettiva esecuzione dell'adempimento procedimentale quando il pubblico ufficiale non attesti di averlo personalmente compiuto o che esso sia avvenuto in sua presenza.
  • Quando il destinatario nega di avere ricevuto il preavviso dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990, spetta all'amministrazione fornire una prova documentale dell'avvenuta comunicazione, quale una ricevuta di consegna o un verbale attestante l'esecuzione dell'adempimento.
  • L'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico ex art. 2700 c.c. riguarda i fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti e non si estende alla veridicità intrinseca delle dichiarazioni o dei fatti semplicemente riferiti nell'atto.
  • La mancata prova della comunicazione del preavviso di archiviazione o di diniego comporta l'illegittimità del provvedimento finale e il suo annullamento, restando salva la successiva riedizione del potere e la valutazione amministrativa degli ulteriori presupposti sostanziali dell'istanza.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.