Cassazione Penale, Sentenza n. 26009/2022 del 06/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato l'istanza di accertamento della "collaborazione impossibile" formulata contestualmente a una richiesta di permesso premio. Propone due motivi: (1) vizio di motivazione e violazione di legge (artt. 4-bis, comma 1-bis e 58-ter Ord. pen.), sostenendo che il Tribunale ha formulato argomentazioni generiche e ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni rese dall'interessato in udienza, nonostante avesse escluso di poter identificare il soggetto denominato "Gianni" menzionato nelle intercettazioni; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere considerato l'effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 253/2019, che avrebbe reso possibile la concessione del permesso premio anche in assenza di collaborazione, purché si accerti l'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata e l'assenza del pericolo di ripristino di tali collegamenti, parametro che a suo avviso il Tribunale avrebbe dovuto comunque valutare.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che si tratti di una contestazione di merito volta a sovrapporre valutazioni diverse a quelle del giudice del merito: il Tribunale ha motivato in modo logico e coerente la decisione, evidenziando il ruolo centrale del Fiore nel sodalizio, i rapporti continuativi con il capo clan e con numerose persone (compreso il soggetto indicato come "Gianni") e la disponibilità di informazioni che avrebbero potuto essere approfondite, giustificando così il rifiuto di riconoscere l'impossibilità della collaborazione. Sul secondo motivo la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato: la sentenza della Consulta n. 253/2019 ha eliminato la presunzione assoluta di pericolosità sostituendola con una presunzione relativa e ha introdotto un regime probatorio specifico volto a verificare anche il "pericolo del ripristino" dei collegamenti; tuttavia la valutazione sull'assenza di collegamenti attuali e sul rischio di ripristino è rimessa al giudice investito della richiesta del beneficio (il magistrato di sorveglianza chiamato a decidere sul permesso premio) e non all'accertamento incidentale sulla collaborazione impossibile. Di conseguenza l'ordinanza impugnata non aveva l'obbligo di esaminare il parametro aggiuntivo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 4-bis, comma 1, Ordinamento penitenziario
Norma che disciplina i detenuti autori di delitti di tipo mafioso introducendo presunzioni di pericolosità; la giurisprudenza e la Consulta hanno trasformato la presunzione da assoluta a relativa, richiedendo ora elementi per escludere collegamenti attuali con la criminalità organizzata.
art. 4-bis, comma 1-bis, Ordinamento penitenziario
Prevede che, ai fini di benefici come il permesso premio, debba essere esclusa l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata; dopo la sentenza costituzionale n. 253/2019 tale accertamento va esteso anche alla valutazione del rischio di ripristino dei collegamenti.
art. 58-ter, Ordinamento penitenziario
Norma pertinente alle misure premiali e alla collaborazione con la giustizia; nel caso la Corte ha ritenuto che l'accertamento incidentale della "collaborazione impossibile" non implichi l'esame esaustivo dei profili riservati al giudice chiamato a decidere sul beneficio.
Sentenza Corte costituzionale n. 253 del 2019
Ha dichiarato l'illegittimità della presunzione legale assoluta che legava automaticamente la mancata collaborazione al diniego dei benefici, introducendo una presunzione relativa e un particolare regime probatorio: in presenza dell'opzione del condannato per il silenzio, occorre verificare non solo l'assenza di collegamenti attuali ma anche l'assenza del pericolo di ripristino di tali collegamenti.
Massime di principio
- Il giudice di legittimità non riesamina i fatti a meno che le valutazioni del giudice del merito non siano manifestamente illogiche: le censure che mirano a una diversa valutazione probatoria sono inammissibili se si limitano a chiedere una rivalutazione degli elementi già apprezzati.
- Per valutare la "collaborazione impossibile" il giudice esamina il ruolo concreto del detenuto, la durata e l'intensità dei legami col sodalizio e la sua capacità di fornire informazioni utili: rapporti protratti nel tempo e funzioni centrali pesano contro l'accertamento dell'impossibilità della collaborazione.
- Dopo la sentenza della Consulta n. 253/2019, il diniego automatico dei benefici per la sola mancanza di collaborazione non è più possibile; tuttavia, la verifica dell'assenza di collegamenti attuali e del rischio di ripristino spetta al giudice investito della richiesta del beneficio (es. magistrato di sorveglianza per il permesso premio), non all'istanza incidentale volta solo ad accertare la collaborazione impossibile.
- Se si intende ottenere benefici (come il permesso premio) senza aver collaborato, è necessario presentare la relativa istanza al giudice chiamato a concedere il beneficio e fornirvi elementi idonei a dimostrare l'assenza di collegamenti attuali e il mancato rischio di ripristino; la sola domanda incidentale sul carattere 'impossibile' della collaborazione può non essere sufficiente.
- Nel proporre ricorso avverso valutazioni di fatto del tribunale di sorveglianza, è importante contestare vizi di legge o motivazioni manifestamente illogiche o contraddittorie; le contestazioni meramente ricognitive rischiano l'inammissibilità.
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