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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26812/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero meramente fattuali e volti a sollecitare una nuova lettura delle prove, operazione estranea al giudizio di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la decisione di merito che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di truffa. Le censure miravano a contestare la sua responsabilità penale, ma la Corte di cassazione le ha qualificate come doglianze esclusivamente fattuali, perché sostanzialmente dirette a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa reinterpretazione degli elementi di prova già apprezzati dai giudici di merito. Il ricorrente, quindi, non deduceva un vizio di legittimità, bensì chiedeva una rivalutazione del compendio probatorio non consentita in sede di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 609 c.p.p.

    non è citato espressamente nel testo; il riferimento implicito è al limite del sindacato di legittimità della Cassazione, che non può sovrapporre la propria valutazione del compendio probatorio a quella dei giudici di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non sono proponibili censure che si risolvano in una mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio o in una diversa lettura dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • È inammissibile il ricorso che, sotto l'apparente deduzione di vizi di legittimità, miri in realtà a ottenere una nuova ricostruzione del compendio probatorio e una diversa attribuzione di attendibilità alle prove.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
  • Il sindacato di legittimità della Cassazione non può trasformarsi in un terzo giudizio di merito sulla responsabilità dell'imputato.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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