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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16348/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

Un condominio aveva affidato a una società appaltatrice i lavori di rifacimento dell'impermeabilizzazione di una rampa box. Terminati e pagati i lavori, si erano verificate infiltrazioni d'acqua nei locali condominiali in corrispondenza di una vasca di raccolta delle acque meteoriche. Dopo un primo intervento riparatorio dell'appaltatrice, risultato inefficace, il condominio aveva promosso accertamento tecnico preventivo, nel quale erano stati accertati i vizi e quantificati i costi di eliminazione. In giudizio di merito il condominio aveva chiesto la condanna dell'appaltatrice al pagamento dell'importo necessario per le opere rimediali, ai sensi dell'art. 1668 c.c. La società ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 1668 c.c., sostenendo che il committente avrebbe dovuto prima chiedere la condanna all'eliminazione dei vizi e solo in caso di inadempimento la loro eliminazione a spese dell'appaltatore; 2) violazione dell'art. 1668, comma 1, c.c., perché la condanna al pagamento di euro 23.770 avrebbe superato il corrispettivo contrattuale dell'appalto, includendo costi per opere ulteriori rispetto al preventivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'art. 1668 c.c. prevede rimedi alternativi e non successivi: il committente può chiedere l'eliminazione dei vizi a spese dell'appaltatore, oppure la riduzione del prezzo e, in aggiunta o in alternativa, il risarcimento del danno. La Corte d'appello aveva quindi correttamente interpretato la domanda del condominio come richiesta di risarcimento parametrato al costo di eliminazione dei vizi, senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che la somma liquidata non era il corrispettivo dell'appalto, ma il risarcimento del danno commisurato ai costi necessari per rimediare ai difetti, senza limiti derivanti dal prezzo pattuito, poiché l'art. 1668, comma 1, c.c. pone a carico dell'appaltatore tutte le conseguenze dell'inesatto adempimento. La ricorrente è stata condannata alle spese e, se dovuto, all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1668 c.c.

    il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore

    nel contratto di appalto i rimedi previsti per vizi e difformità sono alternativi, non successivi; il committente può chiedere l'eliminazione dei vizi a spese dell'appaltatore, la riduzione del prezzo e, ricorrendone i presupposti, il risarcimento del danno

  • art. 112 c.p.c.

    non è violato quando il giudice qualifica la domanda come richiesta di risarcimento del danno parametrato al costo di eliminazione dei vizi, se ciò è coerente con causa petendi e petitum

  • art. 2931 c.c.

    è richiamato come forma di attuazione della condanna all'eliminazione dei vizi a spese dell'appaltatore, mediante esecuzione in forma specifica

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma invocata a fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente

Massime di principio

  • Nel contratto di appalto, il committente che lamenti vizi o difformità dell'opera può scegliere tra i rimedi previsti dall'art. 1668 c.c., che sono tra loro alternativi e non subordinati in sequenza cronologica.
  • La domanda volta ad ottenere una somma pari al costo necessario per eliminare i vizi può essere interpretata come domanda di risarcimento del danno, se tale qualificazione è coerente con il petitum sostanziale e con la causa petendi, senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
  • La responsabilità dell'appaltatore per i difetti dell'opera comprende tutte le conseguenze dell'inesatto adempimento e il risarcimento non è limitato dal prezzo contrattuale pattuito per l'esecuzione dell'opera.
  • Quando il danno viene liquidato sulla base del costo delle opere rimediali, il parametro di calcolo è l'entità necessaria per eliminare i difetti, non il corrispettivo originario dell'appalto.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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