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Sentenza

Sentenza n. 4290/2026 - Milano, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 668/2024, depositata e resa pubblica in data 16 ottobre 2024, Sez. Lavoro, r.g. 868/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 11 marzo 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 19 maggio 2026. E, per il caso di mancata esecuzione della predetta sentenza entro il termine assegnato, (per) nominare sin d’ora, quale Commissario ad acta, il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia o un funzionario da questi delegato, affinché provveda agli adempimenti sostitutivi. Con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese legali della presente procedura, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dei difensori della parte ricorrente, che si dichiarano antistatari.

Giustizia amministrativa202602268

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata tempestiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 668/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23, per euro 500 per ciascun anno

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, n. 668/2024, pubblicata il 16 ottobre 2024 e passata in giudicato. La sentenza aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2022/23, per euro 500 per ciascun anno, e aveva condannato l'Amministrazione a renderla disponibile, oltre che al pagamento delle spese. La ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento e la rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza.

La decisione

Dopo la proposizione del ricorso e la sua notificazione, il Ministero ha eseguito, seppure tardivamente, il giudicato, accreditando alla ricorrente le somme dovute a titolo di Carta del docente. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, essendo stato conseguito il bene della vita. Ha tuttavia condannato il Ministero alle spese del giudizio, applicando la soccombenza virtuale: dagli atti non risultava che l'Amministrazione avesse adempiuto prima dell'avvio della causa. Le spese sono state liquidate in euro 800, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione ai difensori dichiaratisi antistatari. La liquidazione contenuta è stata motivata con il limitato impegno richiesto da una controversia seriale, vertente su un'unica questione e priva di specifiche questioni distinte di fatto o di diritto. Non è stata disposta la nomina del commissario ad acta, essendo intervenuta l'esecuzione.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Premesso che la ricorrente in epigrafe agisce dinanzi a questo TAR, ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a., per l’ottemperanza alla sentenza n. 668 del 2024 pubblicata in data 16 ottobre 2024

    Il giudizio di ottemperanza è lo strumento processuale utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato; nel caso concreto, il conseguimento tardivo del bene della vita ha determinato la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'Amministrazione esegue il giudicato dopo la proposizione del ricorso e il ricorrente consegue così il bene della vita richiesto, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
  • Se l'Amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso di ottemperanza, le spese del giudizio possono essere poste a suo carico in applicazione della soccombenza virtuale, qualora non risulti un adempimento anteriore alla causa.
  • La liquidazione delle spese può tenere conto del limitato impegno difensivo richiesto da una controversia seriale che verte su un'unica questione e non comporta l'esame di questioni specifiche e distinte di fatto e di diritto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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