Sentenza n. 3790/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento previa misura cautelare a) del verbale del 07/06/2024 con il quale il Consiglio della Classe 2B dell’Istituto Comprensivo Statale (-OMISSIS-) -OMISSIS- ha deliberato, a maggioranza, la non ammissione alla classe III B di -OMISSIS-, verbale integralmente conosciuto in data 24/06/2024, a seguito di accesso agli atti (doc.1 e doc.2); b) del documento di valutazione per l’anno scolastico 2023/2024 dell’alunno -OMISSIS-, a firma del Dirigente Scolastico, relativamente alle insufficienze riportate nel II quadrimestre, al giudizio sul comportamento nonché alla valutazione finale, conosciuto in data 08/06/2024, a seguito di pubblicazione sul registro elettronico di classe (doc.3); c) del tabellone scolastico del 07/06/2024, pubblicato in data 08/06/2024 relativamente alla posizione di -OMISSIS- (doc.4); d) per quanto occorrere possa, dei criteri di valutazione allo stato non conosciuti e nella Relazione richiamata nel verbale di scrutinio finale, allo stato non conosciuta nonché del P.O.F (doc.5) per gli anni 2022-2025 nella parte in cui la sua applicazione possa avere concorso alla valutazione negativa finale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera del consiglio di classe di non ammissione dello studente alla classe successiva, con le connesse valutazioni finali, il documento di valutazione e il tabellone scolastico
Esito
Favorevole al resistente (istituto scolastico e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la deliberazione del consiglio della classe 2B che aveva disposto, a maggioranza, la non ammissione dello studente alla classe terza della scuola secondaria di primo grado, nonché gli atti connessi relativi alle valutazioni finali. Hanno dedotto, in primo luogo, il difetto di motivazione, per non essere state evidenziate le valutazioni e le ragioni che, in via eccezionale secondo la normativa vigente, consentono la non ammissione alla classe successiva. Hanno inoltre sostenuto l'illegittimità delle operazioni di scrutinio perché svolte in circa trenta minuti. Infine, hanno lamentato l'omessa considerazione dei progressi compiuti dallo studente nella parte finale dell'anno scolastico, dei risultati conseguiti in educazione civica ed educazione motoria e delle disposizioni del piano dell'offerta formativa ispirate al principio di inclusione. L'Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto. La domanda cautelare era stata respinta con ordinanza n. 1086 del 24 settembre 2024.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito le censure relative alla motivazione della non ammissione, alla durata dello scrutinio, alla valutazione dei progressi e delle singole discipline né all'applicazione del piano dell'offerta formativa. A seguito dell'avviso di fissazione della camera di consiglio ai soli fini della verifica della permanenza dell'interesse, i ricorrenti hanno dichiarato che era venuto meno l'interesse alla definizione nel merito del ricorso. Il Collegio ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. In considerazione delle peculiarità della controversia e dell'andamento complessivo del giudizio, le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 72-bis, comma 1, c.p.a.
ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione
La disposizione è stata richiamata per la fissazione della camera di consiglio finalizzata a verificare la permanenza dell'interesse alla decisione.
art. 74 c.p.a.
Richiamato nell'epigrafe per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell'ordine di oscuramento dei dati identificativi del minore, dei genitori o tutori e degli altri dati idonei a identificarli.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento disposto in sede di riproduzione e diffusione della sentenza.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, il ricorrente dichiara che è venuto meno l'interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame delle censure di merito.
- La verifica della permanenza dell'interesse può essere svolta in camera di consiglio appositamente fissata ai sensi dell'art. 72-bis, comma 1, c.p.a.; qualora l'interesse sia venuto meno, la causa viene definita con una pronuncia di improcedibilità.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando le peculiarità della controversia e l'andamento complessivo del giudizio giustifichino una deroga alla regola della soccombenza.
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