Sentenza n. 334/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sentenza del Tribunale di -OMISSIS- n. -OMISSIS-, Sezione Lavoro, pubblicata in data 31.01.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva ottenuto una sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, pubblicata il 31 gennaio 2024, che aveva accertato il suo diritto a beneficiare della carta elettronica del valore di 500 euro annui, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della l. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero all'attribuzione del beneficio. La sentenza era stata notificata il 26 marzo 2024, era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 14 aprile 2025, ed era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni statali. A fronte dell'inadempimento, non contestato dal Ministero, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., chiedendo l'integrale esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia e la fissazione di una penalità di mora per ogni ulteriore violazione, inosservanza o ritardo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo adeguatamente documentato il giudicato e accertato l'inadempimento dell'Amministrazione, che non aveva contestato il mancato adempimento. Ha ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza del giudice ordinario, attribuendo alla ricorrente il beneficio della carta docente entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel dirigente della Ragioneria Territoriale dello Stato indicato in motivazione, o in un dirigente o funzionario delegato, con ulteriori sessanta giorni per provvedere dopo la comunicazione dell'inadempimento da parte della ricorrente. Non è stata disposta la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a., poiché, considerata l'esiguità dell'importo, il Collegio non ha ritenuto allo stato sussistenti i relativi presupposti, riservandosi di valutarla su istanza della ricorrente in caso di perdurante inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro per compensi, oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Attribuisce al giudice dell'ottemperanza il potere di ordinare l'esecuzione del giudicato e di fissare, su richiesta, una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la penalità non è stata applicata allo stato, ma è stata rimessa a una eventuale successiva istanza.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
termine dilatorio di 120 giorni
Prevede, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, il termine entro il quale devono essere completate le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi comportanti il pagamento di somme; il TAR ha ritenuto decorso inutilmente tale termine.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio economico di €500,00 annui tramite la carta elettronica
È la disposizione sostanziale richiamata dal giudicato del giudice ordinario quale base del diritto della docente al beneficio per gli anni scolastici considerati.
art. 93 c.p.c.
Richiamato quale fondamento della distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Richiamati per la regolazione delle spese del giudizio amministrativo e per la distrazione a favore del difensore antistatario.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo è competente, in sede di ottemperanza, ad assicurare l’integrale esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario quando l’amministrazione rimanga inadempiente rispetto agli obblighi conformativi o dispositivi derivanti dal titolo esecutivo.
- Quando il ricorrente documenta il giudicato, la sua notificazione, la decorrenza del termine dilatorio applicabile e l’inadempimento dell’amministrazione, e quest’ultima non contesta il mancato adempimento, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione entro un termine determinato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- La nomina del commissario ad acta può essere disposta in via condizionata, con attribuzione dei poteri sostitutivi da esercitare soltanto dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione e un’ulteriore comunicazione dell’inadempimento da parte del ricorrente.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata automaticamente: il giudice può negarla allo stato, anche in ragione dell’esiguità dell’importo dovuto, riservandone l’eventuale applicazione su successiva istanza in caso di perdurante inottemperanza.
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