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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17364/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva giudicato in relazione al delitto di ricettazione. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento agli artt. 648 e 131-bis c.p., sostenendo che la motivazione fosse carente sia quanto alla consapevolezza della provenienza illecita del bene detenuto sia quanto al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo indeducibile perché sostanzialmente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza un'effettiva critica alle ragioni della decisione impugnata.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la doglianza fosse meramente reiterativa di questioni già valutate in appello e che la motivazione della sentenza impugnata fosse esistente, coerente e logicamente adeguata, sia sul profilo della consapevolezza della provenienza illecita della res, sia sul diniego della particolare tenuità del fatto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Norma richiamata quale base incriminatrice della ricettazione; la Corte non ne mette in discussione la configurabilità, ma rileva che le censure sulla consapevolezza della provenienza illecita sono state già correttamente valutate nei gradi di merito.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta correttamente esclusa dai giudici di merito; la Corte non ravvisa vizi motivazionali nel relativo diniego.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riproporre censure già esaminate e confutate nei gradi di merito, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La deduzione di vizio motivazionale non è ammissibile quando la sentenza impugnata presenti una motivazione esistente, lineare e logicamente coerente, supportata da un'apprezzamento esauriente dei dati probatori.
  • Il diniego della particolare tenuità del fatto è censurabile in cassazione solo se la motivazione sia mancante, apparente o manifestamente illogica; non basta la mera richiesta di una diversa valutazione del materiale probatorio.
  • Quanto alla ricettazione, la valutazione della consapevolezza della provenienza illecita del bene, se sorretta da motivazione congrua nei gradi di merito, non può essere efficacemente sostituita da una rivalutazione del fatto in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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