Sentenza n. 7032/2026 - Roma, Sezione 4
Annullamento del provvedimento del Ministero dell’Interno del -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, con il quale veniva respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana ritualmente formulata dal ricorrente con domanda protocollata al n. -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana per precedente condanna penale e omessa dichiarazione della posizione giudiziaria
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero dell’Interno ha respinto la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il diniego era fondato su due autonome ragioni: la condanna irrevocabile per furto in concorso, emessa nel 2017 e divenuta irrevocabile nel 2018, e l’omessa autocertificazione della propria effettiva posizione giudiziaria al momento della domanda, ritenuta dall’Amministrazione potenzialmente rilevante anche sotto il profilo penale e comunque ostativa al conseguimento dell’utilitas richiesta. Il ricorrente ha dedotto eccesso di potere per mancata valutazione delle proprie condizioni di vita, familiari e sociali, difetto di motivazione, violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione del preavviso di rigetto e abuso della discrezionalità amministrativa. Ha sostenuto che il precedente penale fosse unico e non idoneo a dimostrare antisocialità o pericolosità, evidenziando la lunga permanenza in Italia e l’integrazione sociale. In udienza il TAR ha rilevato d’ufficio un possibile profilo di inammissibilità per mancata contestazione di tutte le autonome motivazioni del diniego.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile e, comunque, infondato. In rito, ha rilevato che il provvedimento impugnato presentava una motivazione plurima, composta dal precedente penale e dall’omessa dichiarazione della posizione giudiziaria. Le censure del ricorrente riguardavano soltanto la valutazione del precedente penale e non contestavano autonomamente il disvalore attribuito dall’Amministrazione alla mancata dichiarazione. Poiché l’accoglimento delle sole censure proposte non avrebbe potuto determinare l’annullamento del provvedimento sorretto anche dall’altra motivazione autonoma, il ricorso è stato ritenuto inammissibile per carenza di interesse. Nel merito, il TAR ha comunque ritenuto legittima la valutazione amministrativa. La residenza decennale costituisce soltanto il presupposto per presentare la domanda, mentre la concessione della cittadinanza implica un’ampia valutazione discrezionale sull’integrazione del richiedente e sulla sua capacità prognostica di rispettare i doveri derivanti dall’appartenenza alla comunità nazionale. Il controllo giurisdizionale è limitato alla verifica dell’adeguatezza dell’istruttoria, della veridicità dei fatti, nonché della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza estendersi al merito della valutazione. Nel caso concreto, il precedente penale, non contestato e ravvicinato temporalmente, costituiva un elemento sufficiente per formulare un giudizio negativo, senza che la valutazione risultasse manifestamente illogica o irragionevole. È stata inoltre respinta la censura relativa al preavviso di rigetto, poiché il documento risultava caricato nel sistema e il ricorrente non aveva dimostrato i dedotti problemi tecnici che ne avrebbero impedito l’accesso. È stata lasciata ferma la facoltà di reiterare l’istanza di cittadinanza. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
può essere concessa allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica
La residenza legale decennale costituisce un presupposto per la presentazione della domanda, ma non attribuisce un diritto alla concessione della cittadinanza, che resta oggetto di ampia valutazione discrezionale dell’Amministrazione.
art. 10-bis l. 241/1990
La censura relativa alla mancata comunicazione del preavviso di rigetto è stata respinta perché il preavviso risultava caricato nel sistema e non è stata dimostrata l’impossibilità tecnica di accedervi.
art. 73 c.p.a.
Il giudice ha dato avviso alle parti della possibile inammissibilità del ricorso per mancata contestazione di tutte le motivazioni autonome dell’atto impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei dati personali relativi alla parte ricorrente.
Massime di principio
- Quando un provvedimento amministrativo è sorretto da una pluralità di motivazioni autonome, il ricorrente deve contestare ciascuna di esse; la mancata impugnazione anche di una sola ragione sufficiente a mantenere fermo l’atto determina l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, poiché l’eventuale accoglimento delle sole censure proposte non comporterebbe l’annullamento del provvedimento.
- La residenza legale protratta per il periodo minimo previsto dall’art. 9 della legge n. 91/1992 costituisce soltanto il presupposto per richiedere la cittadinanza italiana e non attribuisce un diritto alla concessione, che resta affidata a un’ampia valutazione discrezionale dell’Amministrazione.
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza per residenza, l’Amministrazione può valutare globalmente l’integrazione del richiedente, la conoscenza e osservanza delle regole giuridiche, civili e culturali della comunità nazionale, nonché i precedenti penali e la capacità prognostica di rispettare stabilmente i doveri derivanti dall’appartenenza alla comunità nazionale.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni discrezionali in materia di concessione della cittadinanza resta circoscritto al controllo estrinseco e formale, comprendente l’adeguatezza dell’istruttoria, la veridicità dei fatti acquisiti e la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza estendersi al merito della scelta amministrativa.
- Un precedente penale non contestato e temporalmente ravvicinato può legittimamente fondare il diniego della cittadinanza quando l’Amministrazione espliciti, in modo motivato, il rilievo prognostico attribuito a tale elemento e la valutazione non risulti manifestamente illogica o irragionevole.
- La contestazione dell’omessa comunicazione del preavviso di rigetto richiede la dimostrazione concreta dell’impedimento alla conoscenza dell’atto; non è sufficiente allegare generici problemi tecnici quando il preavviso risulti caricato nel sistema amministrativo.
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