Cassazione Penale, Ordinanza n. 06419/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato il giudizio di merito sul trattamento sanzionatorio, ritenendo adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo un unico motivo relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione. La doglianza investiva, in sostanza, il trattamento sanzionatorio applicato dal giudice di merito. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era inammissibile perché attinente al trattamento punitivo ed era comunque sorretto da motivazione congrua, non illogica e adeguatamente ancorata all'esame delle deduzioni difensive; inoltre, il motivo di appello era stato ritenuto del tutto aspecifico.
Norme richiamate
art. 132 c.p.
Richiamato quale parametro per la determinazione del trattamento sanzionatorio, nell'ambito del quale il giudizio sulla pena deve essere congruamente motivato.
art. 133 c.p.
Indicato come criterio per la valutazione complessiva della pena; la motivazione è ritenuta sufficiente quando il giudice evidenzi gli elementi di maggiore rilievo, senza dover esaminare singolarmente tutti i fattori previsti dalla norma.
Massime di principio
- La censura relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, quando investe il solo trattamento sanzionatorio, è scrutinabile nei limiti del controllo sulla congruità e non manifesta illogicità della motivazione del giudice di merito.
- In tema di dosimetria della pena, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione uno per uno tutti gli elementi elencati dall'art. 133 c.p., essendo sufficiente che individui quelli ritenuti decisivi nel caso concreto e dia conto del percorso valutativo complessivo.
- Il motivo di ricorso che si limiti a contestare in modo generico il diniego delle attenuanti generiche è inammissibile se la sentenza impugnata offre una motivazione adeguata e il motivo di appello era a sua volta aspecifico.
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