Parere n. 1375/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario con istanza cautelare proposto dal signor Daniele Giansanti contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero della salute per l’annullamento dell’esclusione dal concorso disposta con decreto della Direzione centrale delle risorse umane ed economiche dell’Istituto superiore di sanità n. 405 del 26 luglio 2023 comunicata il 28 luglio 2023 via email con allegato la comunicazione di esclusione prot. AO0-ISS- 28 /7/2023 -0035692.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dell’esclusione da un concorso pubblico per titoli per dirigente di ricerca presso l’Istituto superiore di sanità, disposta con decreto n. 405 del 26 luglio 2023 e comunicata il 28 luglio 2023.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato l’esclusione da una procedura concorsuale per titoli, sostenendo di possedere e di avere indicato nell’elenco allegato alla domanda le esperienze professionali richieste dal bando, relative alla responsabilità scientifica di laboratorio internazionale, alla direzione aziendale e alla formulazione di business plan. Ha dedotto eccesso di potere, violazione di legge, difetto di motivazione, violazione dei principi di economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa, del giusto procedimento e della leale cooperazione istituzionale. Il ricorrente ha inoltre chiesto la sospensione cautelare dell’esclusione e, in via amministrativa, l’annullamento in autotutela del provvedimento. Il Ministero della salute ha ritenuto il ricorso ricevibile e non tardivo, ma infondato, aderendo alla valutazione dell’ISS secondo cui le esperienze dichiarate non erano congruenti con quelle richieste dal bando. Il ricorrente ha successivamente confermato il proprio interesse alla decisione, pur avendo ottenuto nel frattempo la nomina a dirigente di ricerca in esito ad altro concorso.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ne ha proposto il rigetto. Il bando, quale lex specialis, richiedeva espressamente il possesso e la documentazione, a pena di esclusione, di specifiche esperienze professionali. Le esperienze indicate dal ricorrente non sono state ritenute riconducibili alla direzione di un laboratorio internazionale né alla direzione aziendale. La Sezione ha riconosciuto all’amministrazione ampia discrezionalità nella definizione dei requisiti attitudinali del concorso e ha affermato che il bando vincola rigidamente sia i concorrenti sia l’amministrazione, in funzione della par condicio. La valutazione dei titoli curriculari effettuata dalla commissione costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto in presenza di illogicità, incoerenza o manifesta contraddittorietà, elementi non ravvisati nel caso concreto. La commissione aveva inoltre riesaminato la posizione del candidato, confermando l’esclusione. Sono state quindi respinte anche le censure relative alla motivazione, all’economicità, all’efficacia, alla trasparenza, alla pubblicità, al giusto procedimento e alla leale cooperazione istituzionale. L’esclusione è stata qualificata come atto dovuto e vincolato in ragione della mancanza dei requisiti richiesti.
Osservazioni
Lex specialis e requisiti di ammissione
Il bando richiedeva, a pena di esclusione, specifiche esperienze professionali, oltre ai titoli di studio, imponendo ai partecipanti di indicarle e documentarle nell’elenco dei titoli.
Valutazione delle esperienze professionali
Le esperienze indicate dal ricorrente non sono state ritenute congruenti con la direzione di un laboratorio internazionale, con la direzione aziendale e con le ulteriori esperienze richieste dal bando.
Discrezionalità tecnica della commissione
La valutazione dei titoli curriculari costituisce esercizio di discrezionalità tecnica e può essere sindacata soltanto in presenza di illogicità, incoerenza o manifesta contraddittorietà, non ravvisate nel caso concreto.
Censure di violazione di legge e vizi procedimentali
Sono state ritenute infondate le censure relative al difetto di motivazione, ai principi di economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità, al giusto procedimento e alla leale cooperazione istituzionale.
Norme richiamate
art. 1 del bando di concorso
prevedeva il possesso di specifiche esperienze professionali e l’esclusione in caso di assenza di taluno dei requisiti richiesti
Il bando costituisce la lex specialis della procedura e impone ai concorrenti di indicare e documentare le esperienze richieste a pena di esclusione.
art. 21-octies l. 241/1990
istanza di annullamento in autotutela
È stato richiamato dal ricorrente nell’istanza di riesame, ma il parere non fonda su tale disposizione una specifica statuizione.
d.P.R. 1199/1971
Il ricorso è stato trattato quale ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con parere vincolante del Consiglio di Stato.
Massime di principio
- Il bando di concorso costituisce lex specialis della procedura e deve essere interpretato e applicato secondo il suo tenore letterale, vincolando rigidamente sia i concorrenti sia l’amministrazione in funzione della par condicio.
- L’amministrazione dispone di ampia discrezionalità nella previsione dei requisiti attitudinali e delle esperienze professionali necessari per lo svolgimento delle mansioni oggetto del concorso, purché tali requisiti siano stabiliti dal bando.
- La valutazione dei titoli curriculari e della loro congruenza con i requisiti del bando costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto in presenza di illogicità, incoerenza o manifesta contraddittorietà.
- Quando il bando stabilisce specifici requisiti di ammissione a pena di esclusione e il candidato non li dimostra secondo le modalità prescritte, l’esclusione costituisce atto dovuto e vincolato.
Esclusione da un concorso per dirigente di ricerca
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un candidato contro l’esclusione da un concorso pubblico per titoli indetto dall’Istituto superiore di sanità per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente di ricerca di primo livello. Il ricorso è stato notificato contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della salute e comprendeva anche un’istanza cautelare.
Premesse e svolgimento della procedura
Il bando richiedeva, oltre ai titoli di studio, specifiche esperienze professionali, tra cui esperienze di responsabilità scientifica di laboratorio internazionale, di direzione aziendale e di formulazione di business plan. Il bando stabiliva che l’assenza di uno dei requisiti comportasse l’esclusione e imponeva ai candidati di indicare e documentare le esperienze nell’elenco dei titoli allegato alla domanda.
L’Istituto superiore di sanità ha escluso il ricorrente ritenendo che non avesse dichiarato esperienze riconducibili ai requisiti richiesti. Il candidato ha chiesto l’annullamento in autotutela, sostenendo di avere indicato le esperienze rilevanti in alcuni punti dell’elenco dei titoli. La commissione ha riesaminato la posizione, ma ha confermato l’esclusione.
Motivi del ricorso
Il ricorrente ha dedotto:
- eccesso di potere;
- violazione di legge;
- difetto di motivazione;
- violazione dei principi di economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa;
- violazione del giusto procedimento e della leale cooperazione istituzionale.
Ha inoltre chiesto la sospensione cautelare dell’atto di esclusione. Nel corso del procedimento il ricorrente ha chiesto di conoscere i nominativi dei candidati ammessi ed esclusi e ha domandato il rinvio della trattazione in attesa della definizione di un giudizio pendente davanti al giudice del lavoro. La Sezione ha ritenuto non possibile disporre ulteriori rinvii, considerato il tempo trascorso e il precedente rinvio già accordato.
Valutazioni preliminari
Il Collegio ha dato atto del corretto instaurarsi del contraddittorio. Ha ritenuto di poter prescindere dalle questioni di ammissibilità, poiché il ricorso risultava comunque infondato nel merito.
Il ricorrente ha confermato il proprio interesse alla decisione nonostante avesse successivamente ottenuto la nomina a dirigente di ricerca in esito a un altro concorso.
Lex specialis e requisiti di ammissione
La Sezione ha ribadito che il bando di concorso costituisce la lex specialis della procedura. Esso deve essere interpretato in termini strettamente letterali e vincola l’amministrazione, che non può modificarne o disapplicarne le prescrizioni durante lo svolgimento della selezione. Tale vincolo tutela la par condicio dei concorrenti e impedisce che le regole della procedura siano alterate dopo la loro fissazione.
Nel caso concreto, il bando richiedeva un’articolata esperienza professionale e imponeva ai candidati di indicarla e documentarla a pena di esclusione. Le esperienze dichiarate dal ricorrente non sono state ritenute riconducibili alle specifiche esperienze di direzione di laboratorio internazionale e di direzione aziendale previste dalla lex specialis.
Discrezionalità tecnica della commissione
Il Consiglio di Stato ha riconosciuto l’ampia discrezionalità dell’amministrazione nella definizione dei requisiti attitudinali necessari per le mansioni oggetto del concorso. Ha inoltre qualificato come esercizio di discrezionalità tecnica la valutazione della congruenza tra i titoli e le esperienze dichiarate dal candidato e i requisiti stabiliti dal bando.
Tale valutazione è sindacabile soltanto in presenza di vizi manifesti, quali illogicità, incoerenza o manifesta contraddittorietà. Nel caso esaminato non sono emersi elementi idonei a dimostrare tali vizi né un eccesso di potere nella valutazione della commissione. La circostanza che l’interpretazione del bando fosse particolarmente rigorosa non è stata ritenuta sufficiente a configurare illegittimità.
Ha assunto rilievo anche il fatto che la commissione, a seguito dell’istanza di riesame, avesse nuovamente valutato la posizione del candidato, confermando l’esito dell’esclusione.
Esame delle ulteriori censure
Sono state ritenute prive di pregio le doglianze relative al difetto di motivazione e alla violazione dei principi di economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa, nonché del giusto procedimento e della leale cooperazione istituzionale.
Secondo la Sezione, una volta accertata la mancanza dei requisiti previsti dal bando, l’esclusione costituiva un atto dovuto e vincolato. Non risultavano pertanto sussistenti i vizi dedotti dal ricorrente.
Conclusioni
La Sezione Prima del Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere respinto.
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